Art. 23 
 
            Sistemi di ripresa fotografica, video e audio 
 
  1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio  per
le finalita' di polizia di cui  all'articolo  3,  e'  consentito  ove
necessario per documentare:  una  specifica  attivita'  preventiva  o
repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare
minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o  un  pericolo  per  la
vita e l'incolumita' dell'operatore, o specifiche attivita' poste  in
essere  durante  il  servizio  che  siano   espressione   di   poteri
autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia. 
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo  i  dati
strettamente necessari  per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di
polizia di cui all'articolo 3, registrando quelli indispensabili. 
  3. Il trattamento di dati personali raccolti tramite  aeromobili  a
pilotaggio  remoto,   in   considerazione   della   loro   potenziale
invasivita', e' ricompreso tra quelli che presentano rischi specifici
di cui all'articolo 6. 
  4. L'utilizzo di sistemi di ripresa  fotografica,  video  e  audio,
installati su aeromobili  a  pilotaggio  remoto,  e'  autorizzato  al
livello  gerarchico  non  inferiore  a  quello  di  capo  ufficio   o
comandante di reparto.