Art. 23 Sistemi di ripresa fotografica, video e audio 1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3, e' consentito ove necessario per documentare: una specifica attivita' preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumita' dell'operatore, o specifiche attivita' poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita' di polizia di cui all'articolo 3, registrando quelli indispensabili. 3. Il trattamento di dati personali raccolti tramite aeromobili a pilotaggio remoto, in considerazione della loro potenziale invasivita', e' ricompreso tra quelli che presentano rischi specifici di cui all'articolo 6. 4. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, installati su aeromobili a pilotaggio remoto, e' autorizzato al livello gerarchico non inferiore a quello di capo ufficio o comandante di reparto.