Art. 24 
 
Speciali  misure  di  sicurezza  relative  al  trattamento  di   dati
  attraverso sistemi di videosorveglianza e di  ripresa  fotografica,
  audio e video 
 
  1. I sistemi informativi e i programmi informatici  destinati  alla
registrazione  e  alla  conservazione  dei  dati  personali  raccolti
attraverso sistemi di videosorveglianza  e  di  ripresa  fotografica,
audio e video,  sono  configurati,  in  conformita'  al  criterio  di
necessita' del trattamento dei dati personali di cui all'articolo  5,
in modo da ridurre al  minimo  l'utilizzazione  di  dati  relativi  a
persone identificabili. 
  2.  Sono  adottati  diversificati  livelli  di  visibilita'  e   di
trattamento delle immagini da parte degli incaricati del  trattamento
i quali sono autorizzati, attraverso il rilascio  di  credenziali  di
autenticazione,  a  compiere  le  sole  operazioni   di   trattamento
correlate ai compiti assegnati. 
  3. Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi  di
accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter  del  codice  penale  nei
confronti degli apparati di ripresa digitale utilizzati ai fini della
registrazione delle immagini qualora connessi a reti informatiche. 
  4.  Gli  accessi  e  le  operazioni,  effettuati  dagli   operatori
abilitati in relazione ai sistemi informativi di cui al comma 1, sono
registrati in appositi  file  di  log,  non  modificabili,  che  sono
conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti
salvi  i  diversi  termini  di  conservazione  previsti  da  speciali
disposizioni. 
  5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale. 
  6. Ai trattamenti di dati personali che implicano  maggiori  rischi
di un danno alla persona interessata  in  ragione  della  natura  dei
dati, delle modalita' del trattamento o degli effetti che  esso  puo'
determinare, si applica la disposizione di cui all'articolo 6,  comma
1. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  615-ter  del  codice
          penale: 
              «Art.  615-ter   (Accesso   abusivo   ad   un   sistema
          informatico  o  telematico).  -  Chiunque  abusivamente  si
          introduce in un sistema informatico o  telematico  protetto
          da misure di sicurezza ovvero  vi  si  mantiene  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 
              1) se il fatto e' commesso da un pubblico  ufficiale  o
          da un incaricato di un pubblico  servizio,  con  abuso  dei
          poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
          al servizio,  o  da  chi  esercita  anche  abusivamente  la
          professione di investigatore privato,  o  con  abuso  della
          qualita' di operatore del sistema; 
              2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza
          sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 
              3)  se  dal  fatto   deriva   la   distruzione   o   il
          danneggiamento  del  sistema  o  l'interruzione  totale   o
          parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o  il
          danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
          in esso contenuti. 
              Qualora i  fatti  di  cui  ai  commi  primo  e  secondo
          riguardino sistemi informatici o  telematici  di  interesse
          militare o relativi all'ordine pubblico  o  alla  sicurezza
          pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque
          di interesse pubblico, la pena e',  rispettivamente,  della
          reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
              Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa; negli  altri  casi
          si procede d'ufficio.».