Art. 24 Speciali misure di sicurezza relative al trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video 1. I sistemi informativi e i programmi informatici destinati alla registrazione e alla conservazione dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video, sono configurati, in conformita' al criterio di necessita' del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati relativi a persone identificabili. 2. Sono adottati diversificati livelli di visibilita' e di trattamento delle immagini da parte degli incaricati del trattamento i quali sono autorizzati, attraverso il rilascio di credenziali di autenticazione, a compiere le sole operazioni di trattamento correlate ai compiti assegnati. 3. Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale nei confronti degli apparati di ripresa digitale utilizzati ai fini della registrazione delle immagini qualora connessi a reti informatiche. 4. Gli accessi e le operazioni, effettuati dagli operatori abilitati in relazione ai sistemi informativi di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni. 5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale. 6. Ai trattamenti di dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata in ragione della natura dei dati, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 615-ter del codice penale: «Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.».