Art. 28 
 
                    Designazione del responsabile 
                      della protezione dei dati 
 
  1. Il  titolare  del  trattamento  designa  un  responsabile  della
protezione dei dati. 
  2. Il responsabile  della  protezione  dei  dati  e'  designato  in
funzione  delle  qualita'   professionali,   in   particolare   della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacita' di assolvere i compiti di  cui
all'articolo 30. 
  3. Puo' essere designato un unico responsabile della protezione dei
dati per piu' autorita' competenti, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione. 
  4. Il titolare del trattamento pubblica  i  dati  di  contatto  del
responsabile della protezione  dei  dati  e,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.