Art. 26 Disposizioni transitorie e finali 1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e' abrogato. Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data il Border Control System Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i riferimenti allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti dai riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4. 3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad effettuare il monitoraggio della congruita' delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema Informativo nonche', a partire dall'esercizio finanziario 2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi al citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.