Art. 26 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144,  e'  abrogato.  Le
disposizioni del predetto decreto continuano ad  applicarsi  sino  al
quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16   dicembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n.  302,  cessa
di avere efficacia a decorrere  dal  quindicesimo  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque  non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.
Dalla medesima data il Border Control System Italia  (BCS)  cessa  la
propria operativita' e i riferimenti allo stesso,  ovunque  presenti,
si intendono sostituiti dai riferimenti al Sistema Informativo di cui
all'articolo 4. 
  3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad  effettuare
il monitoraggio della congruita' delle risorse finanziarie  destinate
alla  realizzazione  del  Sistema  Informativo  nonche',  a   partire
dall'esercizio finanziario 2019, di quelle destinate al funzionamento
dello stesso. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per  i  riferimenti   normativi   al   citato   decreto
          legislativo 2 agosto 2007, n. 144,  abrogato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note alle premesse.