Art. 16 
 
                   Giurisdizione e territorialita' 
 
  1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di  servizi  digitali
e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in  cui
ha lo stabilimento principale. Un fornitore di  servizi  digitali  e'
comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in  uno
Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro. 
  2.  Un  fornitore  di  servizi  digitali  che  non   e'   stabilito
nell'Unione  europea,  ma  offre  servizi  di  cui  all'allegato  III
all'interno   dell'Unione   europea,   designa   un    rappresentante
nell'Unione europea. 
  3. Il rappresentante e' stabilito in uno di quegli Stati membri  in
cui sono offerti i servizi.  Il  fornitore  di  servizi  digitali  e'
considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui  e'
stabilito il suo rappresentante. 
  4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di
servizi digitali fa salve le  azioni  legali  che  potrebbero  essere
avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.