Art. 17
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un
reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,
chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del
predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati
personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le
disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di
procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo'
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla
controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla
protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data
comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.».
Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 settembre 2011, n. 220.