Art. 17 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).  -  1.  Le
controversie previste dall'articolo 152 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del  luogo  in
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
del luogo di residenza dell'interessato. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un
reclamo dell'interessato, e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',
entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. Decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,
chi vi ha interesse puo', entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 
  5. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali,  di  esercitare  per  suo   conto   l'azione,   ferme   le
disposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di
procedura civile. 
  6. Il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con
decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  9. Nei casi in cui non sia  parte  in  giudizio,  il  Garante  puo'
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla
controversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla
protezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data
comunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni. 
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.». 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150
          (Disposizioni complementari al codice di  procedura  civile
          in materia di riduzione e semplificazione dei  procedimenti
          civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge  18
          giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 settembre 2011, n. 220.