Art. 40 
 
                  Cabina di regia Strategia Italia 
 
  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'
istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di  regia,
presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   o   dal
Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonche'  dal
Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione
delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione  nazionale
dei comuni italiani, con i seguenti compiti: 
    a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite  delle
risultanze  del  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  di  piani  e
programmi di investimento infrastrutturale e adottare  le  iniziative
idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; 
    b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi  a
fattori di rischio per il territorio, quali  dissesto  idrogeologico,
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici   pubblici,   situazioni   di
particolare degrado ambientale necessitanti attivita' di  bonifica  e
prospettare possibili rimedi. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  il  tramite  del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, assicura l'attivita' di supporto  tecnico,  istruttorio  e
organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.