Art. 41 
 
    Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione 
 
  1. Al fine di superare situazioni di criticita' nella gestione  dei
fanghi di depurazione, nelle more di  una  revisione  organica  della
normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell'utilizzo  in
agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   99,   i   limiti
dell'Allegato IB  del  predetto  decreto,  fatta  eccezione  per  gli
idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e': ≤ 1.000  (mg/kg  tal
quale).  Ai  fini  della  presente  disposizione,  per  il  parametro
idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg  tal  quale  si  intende
comunque rispettato se la  ricerca  dei  marker  di  cancerogenicita'
fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi  della  nota  L,
contenuta nell'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  richiamata
nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.