Art. 44 
 
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in
                                crisi 
 
  1. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  gli  anni  2019  e  2020,  puo'  essere
autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano
concrete  prospettive  di  cessione  dell'attivita'  con  conseguente
riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo  2016,  n.
95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,
oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di
reindustrializzazione del sito  produttivo,  nonche'  in  alternativa
attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in
essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse  stanziate
ai sensi dell'articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in  via  prospettica.
In sede  di  accordo  governativo  e'  verificata  la  sostenibilita'
finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e
nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al  fine  del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono  trasmessi  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   all'INPS   per   il
monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa  relativi  all'erogazione
delle prestazioni. Qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa,  non  possono  essere
stipulati altri accordi.