Art. 45 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13,
19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018,
a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020,
a 42.600.000 euro per  l'anno  2021  e  a  22.500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per  l'anno
2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  si
provvede: 
    a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per
l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori  entrate
e delle minori spese derivanti dagli  articoli  3,  33  del  presente
decreto; 
    b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e  a  6.498.917  euro
per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189; 
    c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000  euro  per
l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui  per  gli  anni  2020  e  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno  2019  e  a  800.000  euro
dall'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze  per  32.505.300
euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020; 
    e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno  2018,  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello
Stato; 
    f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019,  a  49.810.000  euro
per l'anno 2020, a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000 euro
per l'anno 2022 e a 21.700.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 50 milioni di
euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per  l'anno
2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.