Art. 16 Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare 1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» e' inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.