Art. 18 Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.