Art. 18 
 
Disposizioni in materia di accesso al CED  interforze  da  parte  del
                 personale della polizia municipale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16-quater  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede   al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori  di
polizia  municipale  che   ciascun   comune   puo'   abilitare   alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 39.