Art. 19 
 
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  delle  Polizie
                             municipali 
 
  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato  in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito  in  sede  di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad  impulso  elettrico,  quale
dotazione di reparto, in via sperimentale,  per  il  periodo  di  sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica  di  agente  di
pubblica sicurezza, individuato fra gli  appartenenti  ai  dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale. 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono,  nel
rispetto   dei   principi   di   precauzione   e   di    salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le  modalita'  della  sperimentazione  che
deve essere effettuata previo un periodo  di  adeguato  addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le  aziende  sanitarie
locali competenti  per  territorio,  realizzando  altresi'  forme  di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale. 
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in  dotazione  effettiva
di  reparto  l'arma  comune  ad   impulsi   elettrici   positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 
  4. I comuni e le regioni provvedono,  rispettivamente,  agli  oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente  articolo  e  alla
formazione del personale delle polizie  municipali  interessato,  nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22  agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n. 146, le parole «della pistola  elettrica  Taser»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».