Art. 21 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  in
                       specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «su cui insistono»  sono  inserite  le  seguenti:
«presidi sanitari,»; 
  b) dopo le parole «flussi turistici,» sono  inserite  le  seguenti:
«aree  destinate  allo  svolgimento  di  fiere,   mercati,   pubblici
spettacoli,».