Art. 23 Disposizioni in materia di blocco stradale 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»; b) l'articolo 1-bis e' abrogato. 2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».