Art. 14 
 
 
 Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera b), e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)  per  i
vincitori dei concorsi di cui alle lettere  a)  e  b),  il  corso  di
formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e  non
inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite
con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
pubblica sicurezza. Ai concorsi  di  cui  alla  lettera  a),  possono
partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in  ruolo
non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a
tale  personale,  oltre  al  contingente  corrispondente   ai   posti
riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi gia' banditi,  di
cui alle lettere a) e b), qualora per gli  stessi  concorsi  tutti  i
vincitori   non   siano   gia'   stati   immessi   nel   ruolo    dei
sovrintendenti;»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «alla data del 31  dicembre  di
ciascun anno,», sono inserite le  seguenti:  «fermo  restando  quanto
previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017
destinati al concorso ivi previsto»; 
  c) alla lettera d), dopo le parole: «riservati al concorso pubblico
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di  cui  all'articolo
27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982»,  sono  inserite
le seguenti: «nonche' di altri 500 posti disponibili alla data del 31
dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore,  di
cui alla lettera c)» e dopo il primo periodo e' inserito il  seguente
«Gli  eventuali  posti  non  coperti  a   seguito   della   procedura
concorsuale, sono portati ad incremento di  quelli  previsti  per  il
secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).»; 
  d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
    «d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c),  e
del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con
la medesima decorrenza giuridica ed economica dal  giorno  successivo
alla data di conclusione del corso di formazione,  svolto  anche  con
modalita' telematiche, della durata non superiore a sei  mesi  e  non
inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti  in
aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n.
668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei
predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 
  1) i vincitori del concorso per titoli della  prima  annualita'  di
cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista  per  i
sovrintendenti capo con una anzianita' nella  qualifica  superiore  a
due anni alla data del 1° gennaio 2017; 
  2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 
  3) i vincitori del concorso per titoli della  prima  annualita'  di
cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva  di  cui  al
numero 1 della presente lettera; 
  4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed  esame  della
prima annualita' di cui alla lettera c), n. 2); 
    d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso  di  cui  alla
lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica  ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione, svolto con le medesime modalita' di quello  di  cui  alla
lettera d-bis); 
    d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis)  e  d-ter),
sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo,
comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;»; 
  e) alla lettera n), dopo le  parole:  «ai  fini  dell'accesso  alla
qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non  anteriore
al 1° gennaio 2017, nonche'»; 
  f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: «per la copertura  delle
altre 300 unita',» sono inserite le seguenti: «nonche' di  quelle  di
cui al precedente n.  1),  non  coperte  a  seguito  della  procedura
concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui  all'articolo  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16» e le parole:  «di
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi  e
non inferiore a tre mesi»; 
  g) alla lettera u), dopo le parole «ivi previsto» sono inserite  le
seguenti: «e il dieci per cento dei posti e' riservato  al  personale
del ruolo degli ispettori, gia' frequentatori del  7°,  8°  e  8°-bis
corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista
per l'accesso alla qualifica di vice commissario,  ovvero  di  quella
magistrale o specialistica prevista in  attuazione  dell'articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; 
  h) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb)  entro  cinque
anni dalla data di accesso alle nuove  qualifiche  di  vice  questore
aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle  lettere  z)  e
aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo
abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno  frequentato  uno  dei
corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»; 
  i) alla lettera cc), sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Il 107° corso commissari della Polizia di Stato  conclude  il  ciclo
formativo entro il 29 marzo 2019. Il  108°  corso  e  il  109°  corso
concludono  il  ciclo  formativo  entro  diciotto  mesi  dalla   data
dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109°  corso  che
abbiano superato l'esame finale e siano stati  dichiarati  idonei  al
servizio di polizia sono confermati nel ruolo  con  la  qualifica  di
commissario e svolgono, con la  medesima  qualifica,  nell'Ufficio  o
Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di  cui  all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  secondo
le modalita' previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del
medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina
il 7 settembre 2019, per il  108°  corso  e  per  il  109°  corso  il
tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con
le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva  di
cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 334 del 2000, assumono  la  qualifica  di  commissario
capo;»; 
  l) alla lettera ff): 
  1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non piu' di tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce  gia'  dalla  prima
ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni»; 
  2) dopo  il  n.  2),  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis)  per  le
promozioni  a  primo  dirigente,  nella  fase  transitoria   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), primo  periodo,  ai  funzionari
ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al n. 2)  e'
assegnato nella misura di punti 6 gia' dalla  prima  ammissione  allo
scrutinio. Lo stesso coefficiente, per  le  medesime  promozioni,  e'
assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche  equiparate
ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di  punti  quattro  e
punti sei  per  coloro  ammessi  a  scrutinio,  rispettivamente,  con
quattro anni, cinque anni o almeno sei  anni  di  effettivo  servizio
nella  qualifica  di  vice  questore.  Il  medesimo  coefficiente  e'
assegnato,  per  le  promozioni  a  dirigente  superiore,  ai   primi
dirigenti ammessi a scrutinio,  nella  misura  di  punti  due,  punti
quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio,  rispettivamente,
con cinque anni, con sei  anni  o  almeno  sette  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica di primo dirigente.»; 
    m) alla lettera ii): 
  1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari»,  sono
inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota  riservata  al
concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento»; 
  2) dopo il n. 6) e' inserito il seguente:  «6-bis)  allo  scrutinio
per merito comparativo per  la  promozione  alla  qualifica  di  vice
questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  sono  ammessi  anche  i
funzionari vincitori dei concorsi  interni  per  commissario  banditi
entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di effettivo  servizio
nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»; 
  3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse; 
  n) alla lettera ll), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I
vincitori dei concorsi banditi entro il 2017,  il  2018  e  il  2019,
conseguono  la  nomina  a  vice  sovrintendente  tecnico  nell'ordine
determinato  dalla  graduatoria  finale  del  corso   di   formazione
tecnico-professionale, della durata non superiore a tre  mesi  e  non
inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno
successivo  alla  data  di  conclusione  del  rispettivo   corso   di
formazione tecnico-professionale»; 
  o) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti: 
  «mm-bis) fermi restando i posti disponibili  al  31  dicembre  2017
riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica  di  vice
ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  alla
copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data
del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo  decreto  n.
337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori
tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30  aprile
2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti
tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonche', per  i  soli  profili
professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto titolo  abilitante  all'esercizio
delle professioni relative  al  settore  sanitario  che  gia'  presta
servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli  uffici  centrali  e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  mm-ter) i vincitori  dei  concorsi  di  cui  alle  lettere  mm)  ed
mm-bis),  sono  nominati  vice  ispettori  tecnici   con   decorrenza
giuridica ed economica di  cui  all'articolo  25-ter,  comma  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337.  I
rispettivi  corsi  di  formazione,   svolti   anche   con   modalita'
telematiche, hanno  una  durata  non  superiore  a  sei  mesi  e  non
inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono  posti  in
aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n.
668; 
  mm-quater) le modalita' attuative di cui  alle  lettere  mm-bis)  e
mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui  alla  lettera
oo);»; 
  p)  alla  lettera  nn),  le  parole:  «vice   direttore   tecnico»,
«direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite,
rispettivamente,  con  le  seguenti:  «vice   commissario   tecnico»,
«commissario tecnico», «commissario capo tecnico»; 
  q) alla lettera vv), dopo le parole:  «ai  fini  dell'accesso  alla
qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non  anteriore
al 1° gennaio 2017, nonche'»; 
  r) la lettera iii) e' sostituita dalla seguente:  «iii)  entro  tre
anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico
capo e di direttore tecnico  superiore,  il  personale  di  cui  alle
lettere  ggg),  secondo  periodo,  e  hhh),  frequenta  un  corso  di
aggiornamento  professionale  di  cui  all'articolo  57  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  con  esclusione  dei  direttori
tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che  lo  abbiano  gia'
frequentato;»; 
  s) alla lettera lll), le parole «i  direttori  tecnici  capo»  sono
sostituite con le seguenti: «i direttori  tecnici  superiori»,  e  le
parole: «e nel ruolo dei direttori  tecnici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»; 
  t) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente:  «rrr)  entro  tre
anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e  di
medico superiore, il personale di  cui  alle  lettere  ppp),  secondo
periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di
cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,
con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo  abbiano
gia' frequentato;»; 
  u) alla lettera sss), le parole «i medici capo» sono sostituite con
le  seguenti:  «i  medici  superiori»  e  le  parole  «e  nel   ruolo
professionale dei sanitari» sono soppresse; 
  v) dopo la lettera ttt) e' inserita la seguente: 
    «ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui
all'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, per il primo concorso non si applica il limite  di  eta'  ivi
previsto  e  due  posti  per  l'accesso  alla  qualifica  di   medico
veterinario sono riservati al personale della Polizia  di  Stato,  in
possesso del previsto  titolo  di  studio,  con  una  esperienza  nel
settore non inferiore a dieci anni;»; 
    z) dopo la lettera vvv) e' inserita la seguente:  «vvv-bis)  «gli
orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017  hanno
un'anzianita'  nella  precedente  corrispondente  qualifica  pari   o
superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata  al  presente
decreto,  sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,   alla
qualifica di orchestrale primo livello;»; 
    aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti: 
    «aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019  al
2023 e'  bandito  un  concorso  interno,  per  titoli,  riservato  al
personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli  agenti  e
assistenti, dei sovrintendenti e degli  ispettori,  con  un'eta'  non
inferiore a 50  anni  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione   della   domanda,   ai   fini   del   transito   nella
corrispondente qualifica dei ruoli tecnici  e  tecnico-scientifici  e
dell'assegnazione,  rispettivamente,   nei   settori   del   supporto
logistico e del supporto  logistico-amministrativo.  Il  transito  e'
disposto  in  soprannumero  rispetto  alla  dotazione  organica   dei
medesimi ruoli tecnici, con  la  corrispondente  indisponibilita'  di
posti  nei  ruoli  di  provenienza,  riassorbita  al  momento   della
cessazione dal servizio; 
    aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 e' bandito un concorso interno,
per titoli, per l'accesso alla  corrispondente  qualifica  dei  ruoli
tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo,
riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, privo del  titolo  di  abilitazione  per  l'esercizio  della
professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque
anni nel settore sanitario. Il personale e'  posto  in  posizione  di
soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilita' di
posti  nel  ruolo  di  provenienza,  riassorbita  al  momento   della
cessazione dal servizio; 
    aaaa-quater) entro il 30 giugno  2019,  e'  bandito  un  concorso
interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di  vice  ispettore
tecnico, di cui all'articolo 22, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  337,  per  l'impiego  nel  settore  di
supporto logistico amministrativo, riservato al personale  dei  ruoli
dei sovrintendenti e dei  sovrintendenti  tecnici  della  Polizia  di
Stato,  privo  del  titolo  di  abilitazione  per  l'esercizio  della
professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque
anni nel settore sanitario. Il personale e'  posto  in  posizione  di
soprannumero nel ruolo degli ispettori  tecnici  con  la  contestuale
indisponibilita' di posti nel  ruolo  degli  ispettori  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335; 
    aaaa-quinquies) con decreto del capo della  polizia  -  direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  sono  stabilite  le   modalita'
attuative dei concorsi di cui alle  lettere  aaaa-bis),  aaaa-ter)  e
aaaa-quater)  e  aaaa-quinquies),   compresa   l'individuazione   dei
contingenti massimi annuali, in misura non  superiore  al  dieci  per
cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli  agenti  e
assistenti tecnici, dei  sovrintendenti  tecnici  e  degli  ispettori
tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche
in  relazione  alla  specifica  esperienza  pregressa,   nonche'   le
modalita' di svolgimento dei corsi  di  formazione  e  qualificazione
professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la disciplina
applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per  il  transito
di cui alla lettera aaaa-bis); 
    aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle  contingenti  esigenze
di funzionalita' determinate dall'elevato numero di  partecipanti  ai
concorsi interni, anche banditi  prima  della  data  dell'entrata  in
vigore della presente disposizione,  per  l'accesso  al  ruolo  degli
ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi  di
cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis),  aaaa-ter)  e
aaaa-quater),  nella   fase   transitoria   non   si   applicano   le
disposizioni, previste dalla legislazione vigente  per  il  personale
della Polizia di Stato, che prevedono  l'accertamento  dei  requisiti
attitudinali.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'  articolo  2,  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni transitorie  per  la  Polizia  di
          Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del  presente
          decreto: 
                a)  in  deroga  a   quanto   previsto   dall'articolo
          24-quater del decreto del Presidente  delle  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  del  ruolo   dei
          sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
          dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli,
          da bandire entro il  30  settembre  di  ciascun  anno,  con
          modalita', procedure e criteri di assegnazione  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n.  144,
          previsti in attuazione dell'articolo 2,  comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.  12,
          ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste
          dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); 
                b)  alla   copertura   dei   posti   complessivamente
          disponibili in organico alla data del 31 dicembre  2016,  e
          nei limiti delle risorse disponibili per  tale  organico  a
          legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di  vice
          sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   si
          provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
          il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
          medesima  data,  attraverso  il  ricorso  a   modalita'   e
          procedure, di  cui  alla  lettera  a),  ferme  restando  le
          aliquote delle riserve  dei  posti  previste  dal  predetto
          articolo 24-quater del medesimo decreto n.  335  del  1982,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                b-bis) per i  vincitori  dei  concorsi  di  cui  alle
          lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la
          durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un  mese,
          e  le  relative  modalita'  attuative  sono  stabilite  con
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica sicurezza. Per i concorsi di cui alla lettera  a),
          con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'   stabilite   le
          categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,  in  deroga  al
          decreto del Ministro dell'interno richiamato  dalla  stessa
          lettera a); 
                c) nei limiti  delle  risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente, alla copertura  dei  posti
          disponibili alla data del 31 dicembre  2016,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, come  modificata  dalla  tabella  1,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al
          concorso interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera  b),
          del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335
          del  1982,  si  provvede  attraverso  sette  concorsi,   da
          bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno
          degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il
          primo anno, del cinquanta  per  cento  dei  predetti  posti
          disponibili e, per gli anni successivi,  per  ciascun  anno
          pari alla quota derivante dalla  suddivisione  del  residuo
          numero complessivo dei posti per le sei annualita', oltre a
          quelli disponibili per il medesimo concorso alla  data  del
          31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto
          dalla lettera d) per i posti  disponibili  al  31  dicembre
          2017 destinati al concorso ivi previsto: 
                  1) per il settanta per cento,  attraverso  concorso
          per titoli, al personale del ruolo  dei  sovrintendenti  in
          servizio  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
          presentazione della domanda  di  partecipazione  a  ciascun
          concorso, di  cui  il  cinquanta  per  cento  del  predetto
          settanta per cento riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
          servizio alla medesima data. I posti per  i  sovrintendenti
          capo del primo concorso sono riservati  a  quelli  con  una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso  la  percentuale
          e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento.  Per
          i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti  riservati
          ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato
          a quelli  che  hanno  acquisito  la  qualifica  secondo  le
          permanenze nelle qualifiche previste il  giorno  precedente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  2) per il trenta  per  cento,  al  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
          le  modalita'  ivi  previste.  Per  il  primo  concorso  la
          percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; 
                d) nei limiti  delle  risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente, alla  copertura  di  1.000
          posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
          di  cui  alla  tabella  A  del  decreto  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata  dalla
          tabella 1, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso  alla
          qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27,  comma
          1, lettera a),  del  medesimo  decreto  n.  335  del  1982,
          nonche' di altri 500 posti disponibili  alla  data  del  31
          dicembre 2017 per il  secondo  concorso  interno  per  vice
          ispettore, di cui alla lettera c). Gli eventuali posti  non
          coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati
          ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di
          cui alla lettera  c),  n.1);  si  provvede,  in  deroga  al
          medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita'
          di cui alla lettera c), n.  1),  da  bandire  entro  il  30
          giugno 2018,  riservato  ai  sovrintendenti  capo  con  una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio  2017.  Le  modalita'  attuative  di  quanto
          previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con  il
          ricorso anche a modalita' telematiche  per  lo  svolgimento
          del corso di formazione, sono definite con decreto del capo
          della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
                d-bis) i vincitori del primo  concorso  di  cui  alla
          lettera c), e del concorso di cui  alla  lettera  d),  sono
          nominati  vice  ispettori  con   la   medesima   decorrenza
          giuridica ed economica dal giorno successivo alla  data  di
          conclusione del  corso  di  formazione,  svolto  anche  con
          modalita' telematiche, della durata  non  superiore  a  sei
          mesi e non  inferiore  a  tre  mesi,  durante  il  quale  i
          frequentatori  sono   posti   in   aspettativa   ai   sensi
          dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme
          restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori  dei
          predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 
                  1) i vincitori del concorso per titoli della  prima
          annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti  nella
          riserva  prevista  per  i  sovrintendenti  capo   con   una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017; 
                  2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 
                  3) i vincitori del concorso per titoli della  prima
          annualita' di cui alla lettera c), n.  1),  non  rientranti
          nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera; 
                  4) i vincitori del concorso per titoli di  servizio
          ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c),  n.
          2); 
                d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di
          cui alla lettera  c),  sono  nominati  vice  ispettori  con
          decorrenza giuridica ed  economica  dal  giorno  successivo
          alla data di conclusione del corso  di  formazione,  svolto
          con le medesime modalita' di quello  di  cui  alla  lettera
          d-bis); 
                d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis)
          e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera
          d), ultimo periodo,  comprese  quelle  di  svolgimento  del
          corso di formazione; 
                e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle
          lettere a), b) e c), n. 1), e' assicurato  agli  assistenti
          capo   e   ai    sovrintendenti    capo    che    accedono,
          rispettivamente,  al  ruolo  dei  sovrintendenti  e   degli
          ispettori, ai sensi  degli  articoli  24-quater,  comma  1,
          lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e  p),  del
          presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo  vincitori
          del concorso di cui alla lettera d), del presente comma; 
                f) gli  assistenti  che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio
          2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla  qualifica
          di assistente capo; 
                g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente; 
                h) i sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente capo; 
                i) gli ispettori capo che al 1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          nove anni, sono promossi, con decorrenza 1°  gennaio  2017,
          previo scrutinio, a ruolo aperto, per  merito  comparativo,
          alla qualifica di ispettore superiore; 
                l) gli ispettori superiori che  al  1°  gennaio  2017
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a otto anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita'  dei  posti,
          per  merito  comparativo,  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario; 
                m) con decorrenza  1°  gennaio  2017,  gli  ispettori
          superiori-sostituti commissari assumono la nuova  qualifica
          apicale del ruolo degli ispettori di sostituto  commissario
          di cui all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,   mantenendo
          l'anzianita' di servizio e con anzianita'  nella  qualifica
          corrispondente all'anzianita' nella denominazione; 
                n) il personale  che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica  di  assistente  capo,  di   sovrintendente,   di
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le  riduzioni
          dell'anzianita'   nella   rispettiva   qualifica   indicate
          nell'allegata  tabella  A,  ai   fini   dell'accesso   alla
          qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
          nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
          decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; 
                o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017  hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          otto  anni,  in  assenza  dei  motivi   ostativi   di   cui
          all'articolo 5, comma 3-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                p) ai sovrintendenti capo  che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a otto anni, in assenza dei  motivi  ostativi  di
          cui all'articolo  24-ter,  comma  3-bis,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   "coordinatore",   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                q) ai sostituti commissari che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
          cui  all'articolo  26,  comma  5-ter,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   "coordinatore",   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                r) per i posti disponibili al 31  dicembre  2015  per
          l'accesso alla qualifica di  ispettore  superiore-sostituto
          ufficiale  di   pubblica   sicurezza   mediante   scrutinio
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  31-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
          concorsi  non  banditi  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore   superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica
          sicurezza alla data  del  31  dicembre  2016,  si  provvede
          attraverso un unico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  da
          bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
          capo in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
          di  formazione  per  vice  ispettore.  La  promozione  alla
          qualifica di ispettore superiore  decorre  dal  1°  gennaio
          2018  e  i  vincitori  del  relativo  concorso  seguono  il
          personale promosso, con la medesima decorrenza,  a  seguito
          di scrutinio per merito comparativo. Per  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  31-bis,  comma  3,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di  entrata  n
          vigore del presente decreto; 
                s)  fino  all'anno  2026,   per   l'ammissione   allo
          scrutinio per la promozione a ispettore superiore,  di  cui
          all'articolo   31-bis,   del   decreto   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  non  e'  richiesto  il
          possesso della laurea ivi previsto; 
                t) nell'ambito dei ruoli del  personale  che  espleta
          funzioni di polizia, in sostituzione  del  ruolo  direttivo
          speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
          comma 261,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e'
          istituito il ruolo direttivo ad esaurimento  della  Polizia
          di Stato, articolato nelle qualifiche di vice  commissario,
          anche durante la frequenza  del  corso  di  formazione,  di
          commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe  a
          quelle delle corrispondenti qualifiche della  carriera  dei
          funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
          unita'. All'istituzione  del  predetto  ruolo  si  provvede
          mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 
                  1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la
          copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre
          2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al  1°
          gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente,  a
          ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'  dal  2001
          al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per i seguenti posti: 300 per  l'annualita'  2001;
          300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita'  2003;  300
          per  l'annualita'  2004;  300  per  l'annualita'  2005.   I
          vincitori del concorso sono nominati  vice  commissari  del
          ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica  ed
          economica  dalla  data  di  inizio  del  primo   corso   di
          formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di
          durata non inferiore a tre mesi, organizzati  dalla  scuola
          superiore di polizia, distinti in  un  periodo  applicativo
          presso strutture della Polizia di Stato della durata di  un
          mese e in un periodo formativo non  inferiore  a  due  mesi
          presso la scuola  superiore  di  polizia,  differito  l'uno
          dall'altro di  almeno  sei  mesi.  Il  periodo  applicativo
          decorre per tutti dalla data di inizio del primo  corso  di
          formazione. Al termine  del  periodo  applicativo,  per  il
          personale vincitore delle annualita' dal 2002 al  2005,  il
          corso  di  formazione  e'  sospeso  fino   all'inizio   del
          rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
          corso di formazione  non  produce  effetti  ai  fini  della
          promozione alle qualifiche di commissario e di  commissario
          capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di  inizio
          del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
          servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
          ovvero prima del termine del periodo formativo  del  corso,
          il personale interessato e' collocato in quiescenza con  la
          qualifica di vice  commissario,  attribuita  ai  sensi  del
          secondo periodo del presente  punto.  Coloro  che  superano
          l'esame finale di fine  corso  sono  confermati  nel  ruolo
          direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I
          posti non coperti per ciascuna  delle  predette  annualita'
          sono portati ad incremento del contingente  dell'annualita'
          successiva. Quelli non coperti al termine  della  procedura
          concorsuale  e  quelli  conseguenti  alla  cessazione   dal
          servizio del personale del ruolo direttivo  ad  esaurimento
          sono devoluti ai fini della  graduale  alimentazione  della
          dotazione organica della carriera dei funzionari  riservata
          al  concorso  interno.  La  promozione  alla  qualifica  di
          commissario capo si  consegue,  a  ruolo  aperto,  mediante
          scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi  di
          effettivo servizio nella qualifica di commissario.  Per  il
          personale con una anzianita' nella qualifica  di  ispettore
          superiore-sostituto  ufficiale   di   pubblica   sicurezza,
          inferiore a dodici anni, per la  promozione  a  commissario
          capo si applicano le permanenze di cui al n. 2); 
                  2) attraverso  un  concorso,  per  titoli,  per  la
          copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di  cui
          al precedente n. 1), non coperte a seguito della  procedura
          concorsuale ivi prevista,  nonche'  di  quelle  di  cui  al
          precedente n. 1), non coperte  a  seguito  della  procedura
          concorsuale  ivi  prevista  di  cui  all'articolo  16,  non
          superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi da  bandire
          entro il 30 marzo 2019, riservato ai  sostituti  commissari
          del ruolo  degli  ispettori  che  potevano  partecipare  al
          concorso di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  in  possesso  dei  requisiti  ivi   previsti.   I
          vincitori del concorso sono nominati  vice  commissari  del
          ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed
          economica corrispondente a quella di inizio  del  corso  di
          formazione della  durata  di  sei  mesi  presso  la  scuola
          superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo
          di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro
          che superano l'esame finale di fine corso  sono  confermati
          nel ruolo direttivo ad  esaurimento  con  la  qualifica  di
          commissario. La promozione alla  qualifica  di  commissario
          capo si consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per
          merito assoluto, dopo quattro anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di commissario; 
                  3) attraverso  modalita'  attuative  stabilite  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
          base di quanto previsto in attuazione degli articoli da  14
          a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  compresa
          l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere  a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la  composizione  delle  commissioni  d'esami,  nonche'  le
          modalita', anche telematiche, di  svolgimento  del  periodo
          applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
          del  corso  di  formazione,  nonche'  i  criteri   per   la
          formazione   delle   graduatorie   di   fine   corso.   Gli
          appartenenti al ruolo direttivo ad  esaurimento  conseguono
          la nomina alla qualifica di  commissario  capo  e  di  vice
          questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione  dal
          servizio, secondo le modalita' previste  dall'articolo  21,
          comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                u) fino  all'anno  2026,  per  la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  non
          e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto e il dieci
          per cento dei posti e' riservato  al  personale  del  ruolo
          degli ispettori, gia' frequentatori del  7°,  8°  e  8°-bis
          corso  per  vice  ispettore,  in  possesso   della   laurea
          triennale prevista per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          commissario, ovvero di quella  magistrale  o  specialistica
          prevista  in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                v) al 1° gennaio del 2018, il personale  appartenente
          alla medesima data al ruolo dei commissari e dei  dirigenti
          di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  transita
          nella carriera dei funzionari di  cui  all'articolo  1  del
          medesimo decreto legislativo, come modificato dal  presente
          decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta  e  l'ordine  di
          ruolo alla medesima  data  e  assumendo  la  corrispondente
          qualifica del nuovo ruolo, fermo restando  quanto  previsto
          alle lettere z) e aa); 
                z) i  vice  questori  aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
          nel ruolo dei commissari, sono promossi alla  qualifica  di
          vice questore,  mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,
          nell'ambito della dotazione organica  complessiva  di  vice
          questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
          A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335, come  modificata  dalla  tabella  1,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 
                aa) i vice  questori  aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei  commissari,  mantengono,  anche  in
          sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto  nella
          nuova carriera  dei  funzionari,  conservando  l'anzianita'
          posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della  dotazione
          organica complessiva di vice questore aggiunto  e  di  vice
          questore  prevista  dalla  tabella  A   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          vice questore si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          lettera z). I funzionari  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 2017 accedono  alla  qualifica  di  vice  questore
          aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi  dell'articolo  6
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                bb) entro cinque anni  dalla  data  di  accesso  alle
          nuove qualifiche  di  vice  questore  aggiunto  e  di  vice
          questore, il personale di cui alle lettere z) e aa),  primo
          periodo, frequenta un corso di aggiornamento  professionale
          di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, con esclusione dei vice questori  aggiunti  e
          vice questori che lo abbiano gia' frequentato e  di  quelli
          che hanno frequentato uno dei corsi  presso  la  Scuola  di
          perfezionamento delle Forze di polizia; 
                cc) in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
          ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017.  Il  107°  corso
          commissari  della  Polizia  di  Stato  conclude  il   ciclo
          formativo entro il 29 marzo 2019. I commissari che  abbiano
          superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei  al
          servizio di  polizia  sono  confermati  nel  ruolo  con  la
          qualifica  di  commissario  e  svolgono,  con  la  medesima
          qualifica,  nell'Ufficio  o  Reparto  di  assegnazione,  il
          tirocinio operativo di cui all'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334,  secondo  le
          modalita' previste in attuazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 6 del medesimo articolo  4.  Il  tirocinio  operativo
          termina il 7 settembre 2019 e, con la medesima  decorrenza,
          i commissari, previa valutazione positiva di cui  al  terzo
          periodo  dell'articolo  4,  comma  4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 334  del  2000,  assumono  la  qualifica  di
          commissario capo. 
                dd) sino  a  quando  i  commissari  capo  provenienti
          dall'aliquota riservata al  personale  della  carriera  dei
          funzionari  che  accede  con  la   laurea   triennale   non
          matureranno i requisiti per l'ammissione  al  concorso  per
          l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
          per  l'accesso  alla  medesima   qualifica,   non   coperti
          nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
          ad incremento di quelli riservati,  per  ciascun  anno,  al
          personale della carriera dei funzionari che accede  con  la
          laurea magistrale o specialistica; 
                ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo  7  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
          con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
          ammessi i vice  questori  con  un'anzianita'  di  effettivo
          servizio nella carriera  e  nel  ruolo  dei  commissari  di
          almeno diciassette  anni.  Per  l'ammissione  al  corso  di
          formazione dirigenziale per  l'accesso  alla  qualifica  di
          primo dirigente, per la promozione alla medesima  qualifica
          mediante concorso, e per la promozione  alla  qualifica  di
          dirigente superiore, con decorrenza  1°  gennaio  2018,  in
          relazione ai posti disponibili  al  31  dicembre  2017,  si
          applicano le disposizioni,  rispettivamente,  di  cui  agli
          articoli 7, 8 e 9 del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' le altre  disposizioni
          gia' vigenti per le modalita' di svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                ff) con decorrenza 1° gennaio 2019,  nello  scrutinio
          per merito comparativo per le  promozioni  alle  qualifiche
          delle carriere di cui  al  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334: 
                  1) sono considerati i titoli con  riferimento  alle
          valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad  esclusione
          dell'anno  solare  in  corso  alla  data  del  31  dicembre
          precedente alla decorrenza delle promozioni,  salvo  per  i
          titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti
          entro la medesima data; 
                  2)   il   coefficiente   di   anzianita'   di   cui
          all'articolo 169, terzo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 gennaio  1957,  n.  3,  e'  pari  a  due
          centesimi del coefficiente  massimo  complessivo  stabilito
          per la valutazione dei titoli e si attribuisce  gia'  dalla
          prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni; 
                  2-bis) per le promozioni a primo  dirigente,  nella
          fase transitoria di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
          ee), primo periodo, ai funzionari ammessi  a  scrutinio  il
          coefficiente di anzianita' di cui al  n.  2)  e'  assegnato
          nella misura di punti 6 gia' dalla  prima  ammissione  allo
          scrutinio.  Lo  stesso  coefficiente,   per   le   medesime
          promozioni, e' assegnato, a regime, a tutti i vice questori
          e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio,  nella  misura
          di punti due, di punti  quattro  e  punti  sei  per  coloro
          ammessi a scrutinio,  rispettivamente,  con  quattro  anni,
          cinque anni o almeno sei anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica di vice questore.  Il  medesimo  coefficiente  e'
          assegnato, per le  promozioni  a  dirigente  superiore,  ai
          primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di  punti
          due, punti  quattro  e  punti  sei  per  coloro  ammessi  a
          scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o
          almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica  di
          primo dirigente; 
                  3)  il  coefficiente  complessivo  minimo  di   cui
          all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica
          3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneita' alla promozione  del
          personale delle carriere di cui al  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e' determinato dalla commissione  per
          la progressione in carriera prevista dall'articolo  59  del
          medesimo decreto legislativo; 
                gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale  con
          la qualifica di  primo  dirigente,  dirigente  superiore  e
          dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  accede  alle
          funzioni di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          come  modificata  dalla  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto; 
                hh)  la  disposizione  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  si  applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2020; 
                ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 
                  1) nella  dotazione  organica  della  carriera  dei
          funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          sono resi indisponibili un numero di  posti,  riservati  al
          concorso interno, corrispondenti ad un  numero  massimo  di
          1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel  ruolo
          direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 
                  2)  nella  dotazione  organica  del   ruolo   degli
          ispettori, di  cui  alla  medesima  tabella  A,  sono  resi
          indisponibili un numero di  posti,  riservati  al  concorso
          interno, corrispondenti ad un numero massimo di  500  posti
          di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo  ad
          esaurimento, di cui alla lettera t); 
                  3) a seguito  delle  cessazioni  dal  servizio  dei
          funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento,  i  relativi
          posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso
          alla carriera dei funzionari, riservato  al  personale  del
          ruolo degli ispettori, nonche'  per  l'utilizzo  dei  posti
          indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui  al  numero
          2, secondo le modalita' determinate con  decreto  del  capo
          della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 
                  4) i posti annualmente da mettere  a  concorso  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e
          concorso interno,  devono  assicurare  l'organico  sviluppo
          della progressione in carriera in relazione alla  dotazione
          organica complessiva della carriera dei  funzionari,  fermo
          restando che l'aliquota riservata al concorso  interno  non
          puo' superare il cinquanta per cento; 
                  5) fino all'anno 2026,  al  concorso  pubblico  per
          l'accesso alla carriera dei funzionari,  nell'ambito  della
          riserva  prevista  per  il  ruolo  degli  ispettori,   puo'
          partecipare anche  il  personale  del  ruolo  direttivo  ad
          esaurimento, fermo  restando  il  possesso  del  prescritto
          titolo di studio universitario, e non si applica il  limite
          di eta' previsto dall'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                  6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla  carriera
          dei funzionari mediante concorso pubblico, in  sostituzione
          della riserva di posti per il personale interno, e' bandito
          un  concorso  interno  riservato  al   personale   di   cui
          all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo  in  vigore  il  giorno  precedente
          all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
          requisiti ivi previsti,  di  cui  il  cinquanta  per  cento
          riservato a quello gia' destinatario  del  ruolo  direttivo
          speciale previsto dall'articolo  14  del  medesimo  decreto
          legislativo, secondo modalita' stabilite  con  decreto  del
          capo  della  polizia-direttore  generale   della   pubblica
          sicurezza; 
                  6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la
          promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui
          all'articolo  6,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono  ammessi  anche  i
          funzionari vincitori dei concorsi interni  per  commissario
          banditi entro l'anno 2018, ferma restando  l'anzianita'  di
          effettivo servizio nella qualifica di commissario capo  ivi
          prevista; 
                  7) la dotazione organica complessiva della carriera
          dei funzionari che espleta funzioni di polizia e'  ridotta,
          entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a  3.700  unita'.
          Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione  di  quelle
          di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto  a
          quelle indicate nella tabella A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          sono determinate con decreto del Ministro dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fermo restando quanto previsto dalla  lettera  t).  Con  il
          medesimo  decreto   e'   gradualmente   e   contestualmente
          incrementata la dotazione  dei  ruoli  della  carriera  dei
          funzionari tecnici  di  polizia,  secondo  quanto  previsto
          dalla tabella A, allegata al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  come  modificata  dalla
          tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione
          organica del ruolo degli ispettori di cui  alla  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  335  come  modificata  dalla  tabella  1
          allegata al presente decreto; 
                ll) alla copertura di 900 posti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici, si provvede nei  limiti  dei  posti
          complessivamente disponibili in organico alla data  del  31
          dicembre 2016, e nei limiti delle risorse  disponibili  per
          tale organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito  della
          dotazione organica di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al
          decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, mediante tre  concorsi  per
          titoli, di 300  posti  ciascuno,  espletati  con  modalita'
          telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017,  2018  e
          2019, riservato al personale con  qualifica  di  assistente
          capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno  in  cui
          vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia  riportato   una
          sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione  e  non
          abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
          garantendo  agli  stessi  il  mantenimento  della  sede  di
          servizio. 
              I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018
          e il 2019,  conseguono  la  nomina  a  vice  sovrintendente
          tecnico nell'ordine determinato  dalla  graduatoria  finale
          del corso di formazione tecnico-professionale, della durata
          non superiore a tre mesi e non inferiore  a  un  mese,  con
          decorrenza giuridica ed  economica  dal  giorno  successivo
          alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione
          tecnico-professionale; 
                mm) alla copertura dei posti disponibili in  organico
          alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella  A  del
          decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
          come modificata dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,
          comma  1,  del  presente  decreto,  riservati  al  concorso
          interno per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera  b),  del
          medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede  mediante  un
          concorso, per titoli, da  espletarsi  anche  con  modalita'
          telematiche, da  bandire  entro  il  30  aprile  del  2018,
          riservato, in  via  prioritaria,  al  personale  dei  ruoli
          tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
          scuola secondaria di secondo grado o di  titolo  abilitante
          l'esercizio  di  professioni  tecnico  scientifiche  e  che
          nell'ultimo biennio non abbia riportato la  deplorazione  o
          sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito  un
          giudizio complessivo inferiore a "buono"; 
                mm-bis) fermi restando  i  posti  disponibili  al  31
          dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per  l'accesso
          alla  qualifica  di  vice   ispettore   tecnico,   di   cui
          all'articolo 25, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  alla
          copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
          alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella  A  del
          medesimo decreto n. 337 del  1982,  come  sostituita  dalla
          tabella 2, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
          provvede mediante concorso da bandire entro  il  30  aprile
          2019, riservato al personale  in  servizio  nel  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
          nonche', per  i  soli  profili  professionali  del  settore
          sanitario, anche al personale della  Polizia  di  Stato  in
          possesso del  prescritto  titolo  abilitante  all'esercizio
          delle professioni relative al settore  sanitario  che  gia'
          presta servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   nell'ambito   delle    strutture
          sanitarie  presso  gli   uffici   centrali   e   periferici
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
                mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle  lettere
          mm) ed mm-bis), sono nominati vice  ispettori  tecnici  con
          decorrenza  giuridica  ed  economica  di  cui  all'articolo
          25-ter,  comma  6,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I  rispettivi  corsi  di
          formazione, svolti anche con modalita'  telematiche,  hanno
          una durata non superiore a sei mesi e non inferiore  a  tre
          mesi,  durante  i  quali  i  frequentatori  sono  posti  in
          aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  10
          ottobre 1986, n. 668; 
                mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere
          mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il  medesimo  decreto
          di cui alla lettera oo; 
                nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento
          dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' istituito il ruolo  direttivo  tecnico
          ad esaurimento della Polizia di Stato,  con  una  dotazione
          organica  complessiva  di  80  unita',   articolato   nelle
          qualifiche  di  vice  commissario   tecnico,   durante   la
          frequenza del corso di formazione, di commissario tecnico e
          di commissario capo tecnico. All'istituzione  del  predetto
          ruolo si  provvede  attraverso  un  concorso  interno,  per
          titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al
          personale    del    ruolo    degli    ispettori    tecnici,
          prioritariamente  a  quelli  in  possesso   dei   requisiti
          previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto  legislativo
          n. 334 del 2000, di cui: 
                  1)  40  posti,  riservati   prioritariamente   agli
          ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
          perito  superiore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
          del settore sanitario; 
                  2) 40  posti  riservati  agli  ispettori  superiori
          tecnici del settore sanitario in  possesso  del  titolo  di
          studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. 
              I vincitori del  concorso  sono  destinati  al  settore
          corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice
          direttori  tecnici   del   ruolo   direttivo   tecnico   ad
          esaurimento,  con   decorrenza   giuridica   ed   economica
          corrispondente a quella di inizio del corso  di  formazione
          della durata di tre mesi  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia. Coloro che superano l'esame finale di  fine  corso
          sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad  esaurimento
          con la qualifica di direttore tecnico. I posti non  coperti
          per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in  aumento  di
          quella di cui al n. 1). La  promozione  alla  qualifica  di
          direttore  tecnico   principale   si   consegue,   mediante
          scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo  sei
          anni di effettivo servizio  nella  qualifica  di  direttore
          tecnico. Gli appartenenti al  ruolo  direttivo  tecnico  ad
          esaurimento  conseguono  la  nomina   alla   qualifica   di
          direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il
          giorno successivo alla cessazione dal servizio  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 21, comma 2,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
          decreto. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, le modalita' attuative, con  il  ricorso  anche  a
          modalita' telematiche  per  lo  svolgimento  del  corso  di
          formazione,  sono  definite  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, anche  sulla  base  di  quanto
          previsto  in  attuazione  dell'articolo  41   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Nella  dotazione  organica  complessiva
          delle qualifiche da direttore tecnico a  direttore  tecnico
          superiore del ruolo dei funzionari  tecnici,  di  cui  alla
          tabella A, allegata al predetto decreto n.  337  del  1982,
          come modificata dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del presente decreto, sono resi  indisponibili  40
          posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
          nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con  decreto  del  capo
          della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno,  sono  individuati  i
          ruoli  e  le  qualifiche  nei  quali  opera   la   predetta
          indisponibilita'; 
                oo) le modalita' attuative di quanto  previsto  dalle
          lettere ll), e  mm),  con  il  ricorso  anche  a  modalita'
          telematiche per lo svolgimento  del  corso  di  formazione,
          sono definite con decreto del capo della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza; 
                pp) gli assistenti tecnici che  al  1°  gennaio  2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a  quattro  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
          tecnico capo; 
                qq) i vice sovrintendenti tecnici che al  1°  gennaio
          2017  hanno  maturato  una  anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico; 
                rr) i sovrintendenti tecnici che al 1°  gennaio  2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico capo; 
                ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017
          hanno  una  anzianita'  nella   precedente   corrispondente
          qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi,  con
          decorrenza 1°  gennaio  2017,  previo  scrutinio,  a  ruolo
          aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
          superiore tecnico; 
                tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio
          2017 hanno una anzianita' nella  precedente  corrispondente
          qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi,  con
          decorrenza   1°    gennaio    2017,    nell'ambito    della
          disponibilita' dei  posti,  per  merito  comparativo,  alla
          qualifica di sostituto direttore tecnico; 
                uu) con decorrenza 1°  gennaio  2017,  gli  ispettori
          superiori tecnici-sostituti direttori tecnici  assumono  la
          nuova qualifica apicale del ruolo degli  ispettori  tecnici
          di  sostituto  direttore  tecnico,  di   cui   all'articolo
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
          e   con   anzianita'   nella    qualifica    corrispondente
          all'anzianita' nella denominazione; 
                vv) il personale che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica di assistente  capo  tecnico,  di  sovrintendente
          tecnico, di sovrintendente  capo  tecnico  e  di  sostituto
          direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori  a
          quelle previste dagli articoli 11,  20-sexies,  20-septies,
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  B,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  anteriore
          al  1°  gennaio  2017,  nonche'   al   parametro   e   alla
          denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
          1° ottobre 2017; 
                zz) agli assistenti capo tecnici che  al  1°  ottobre
          2017  hanno   maturato   un'anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi di cui  all'articolo  4,  comma
          4-ter, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
          denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre
          2017  hanno   maturato   un'anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi  di  cui  all'articolo  20-ter,
          comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 337,  e'  attribuita  la  denominazione  di
          "coordinatore", con decorrenza dal giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica; 
                bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre
          2017 hanno maturato un'anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
          cui  all'articolo  24,  comma  5-ter,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   "coordinatore",   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013  al
          31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di  ispettore
          superiore  tecnico  mediante   scrutinio,   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  31-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, nel testo vigente il giorno precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno  2026
          per  l'ammissione  allo  scrutinio  per  la  promozione   a
          ispettore superiore tecnico, di  cui  all'articolo  31-bis,
          del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  non  e'  richiesto  il  possesso  della  laurea   ivi
          previsto, salvo  che  la  stessa  non  sia  richiesta  come
          presupposto per l'accesso al ruolo; 
                ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre
          2017 hanno maturato un'anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
          all'articolo  15-quinquies,  comma  2,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   "coordinatore",   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 
                  1)  il  personale  appartenente  al   ruolo   degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  del
          settore sanitario, nelle more delle procedure di  cui  alle
          lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente,  al  ruolo
          degli agenti, assistenti  e  sovrintendenti  tecnici  e  al
          ruolo  degli  ispettori  tecnici   del   settore   supporto
          logistico, continuando a svolgere le funzioni  del  settore
          sanitario  e  successivamente,  qualora  non  acceda   alle
          qualifiche dei ruoli  superiori  del  settore  sanitario  o
          psicologico a seguito della procedura concorsuale previste,
          permane nel  settore  supporto  logistico,  senza  piu'  le
          funzioni  del  settore  sanitario,  mantenendo  la   stessa
          anzianita' posseduta nel precedente ruolo; 
                  2)  il  personale  appartenente  al   ruolo   degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  dei
          settori non piu' previsti dal decreto ministeriale  di  cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure  di  cui
          alle lettere ll), mm) e nn),  accede,  rispettivamente,  al
          ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti  tecnici  e
          al ruolo  degli  ispettori  tecnici  del  settore  supporto
          logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti  e
          successivamente, qualora non  acceda  alle  qualifiche  dei
          ruoli  superiori  a  seguito  delle  procedure  concorsuali
          previste,   permane   nel   settore   supporto   logistico,
          mantenendo la stessa anzianita'  posseduta  nel  precedente
          ruolo; 
                fff) la  dotazione  organica  complessiva  del  ruolo
          degli  agenti  e  assistenti  tecnici  e  del   ruolo   dei
          sovrintendenti  tecnici,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31  dicembre  2018
          al 31 dicembre 2026,  rispettivamente,  da  1.905  a  1.000
          unita' e da 1.838  a  852  unita'.  Le  unita'  da  ridurre
          gradualmente rispetto a quelle  indicate  nella  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982,  n.  337,  come  modificata  dalla  tabella  2
          allegata al presente decreto, sono determinate con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          giugno di ciascun anno; 
                ggg)  al  1°   gennaio   del   2018,   il   personale
          appartenente alla medesima data al ruolo  dei  direttori  e
          dei dirigenti tecnici di cui all'articolo  29  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella  carriera  dei  funzionari
          tecnici  di  cui  all'articolo  29  del  medesimo   decreto
          legislativo,  come   modificato   dal   presente   decreto,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo  restando  quanto  previsto  al  periodo
          successivo e alla lettera hhh). I direttori  tecnici  capo,
          in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni  di
          effettivo servizio nel ruolo dei  direttori  tecnici,  sono
          promossi alla qualifica  di  direttore  tecnico  superiore,
          mediante scrutinio per merito assoluto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo  e
          direttore tecnico superiore prevista dalla  tabella  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, come modificata dalla tabella 2, di  cui  all'articolo
          3, comma 1, del presente decreto; 
                hhh) i direttori tecnici  capo,  in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
          in soprannumero, la qualifica  di  direttore  tecnico  capo
          nella nuova carriera dei  funzionari  tecnici,  conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione organica complessiva di  direttore  tecnico
          capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  337,  come  modificata  dalla   tabella   2,   di   cui
          all'articolo 3, comma  1,  del  presente  decreto.  Per  la
          promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
          applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
          periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
          dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                iii) entro tre anni dalla data di accesso alle  nuove
          qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico
          superiore, il personale di cui alle lettere  ggg),  secondo
          periodo,  e  hhh),  frequenta  un  corso  di  aggiornamento
          professionale  di   cui   all'articolo   57   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  con  esclusione  dei
          direttori tecnici capo e dei  direttori  tecnici  superiori
          che lo abbiano gia' frequentato; 
                lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo  dirigente
          tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al  1°  gennaio
          2022,  sono  ammessi  i  direttori  tecnici  superiori  con
          un'anzianita' di  effettivo  servizio  nella  carriera  dei
          funzionari tecnici di Polizia di almeno  diciassette  anni.
          Per l'ammissione al corso di  formazione  dirigenziale  per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
          promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
          la  promozione  alla  qualifica  di   dirigente   superiore
          tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018,  in  relazione  ai
          posti disponibili al 31  dicembre  2017,  si  applicano  le
          disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34,  35
          e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nonche'  le  altre  disposizioni   gia'
          vigenti  per  le  modalita'  di  svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
          la  qualifica  di  primo   dirigente   tecnico,   dirigente
          superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
          funzioni di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,
          come  modificata  dalla  tabella  2  allegata  al  presente
          decreto; 
                nnn) ai fini della frequenza del corso di  formazione
          iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale
          e di medico capo, ai medici  e  ai  medici  principali  del
          ruolo professionale dei sanitari in servizio alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  47   e
          all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, nel testo in vigente il giorno precedente la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                ooo) al 1° gennaio 2018,  il  personale  appartenente
          alla medesima data al ruolo professionale dei  direttivi  e
          dei dirigenti medici di cui  all'articolo  43  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
          all'articolo   43   del   medesimo   decreto   legislativo,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto  dalle  lettere
          ppp) e qqq); 
                ppp) i medici capo, in servizio al 1°  gennaio  2018,
          con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
          medici, sono promossi alla qualifica di  medico  superiore,
          mediante scrutinio per merito assoluto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva  di  medico  capo  e  medico
          superiore  prevista  dalla  tabella  A  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto; 
                qqq) i medici capo, in servizio al 1°  gennaio  2018,
          con meno di tredici anni di effettivo  servizio  nel  ruolo
          dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
          di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione  organica  complessiva  di  medico  capo  e
          medico superiore prevista dalla tabella A del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          medico superiore si applicano le disposizioni di  cui  alla
          lettera ppp). I funzionari medici, in  servizio  alla  data
          del 31 dicembre 2017, accedono  alla  qualifica  di  medico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle  nuove
          qualifiche  di  medico  capo  e  di  medico  superiore,  il
          personale di cui alle  lettere  ppp),  secondo  periodo,  e
          qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale  di
          cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
          n. 334,  con  esclusione  dei  medici  capo  e  dei  medici
          superiori che lo abbiano gia' frequentato; 
                sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo  dirigente
          medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019  al  1°  gennaio
          2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita'  di
          effettivo servizio nella  carriera  dei  medici  di  almeno
          diciassette anni. Per l'ammissione al corso  di  formazione
          dirigenziale  per  l'accesso  alla   qualifica   di   primo
          dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica
          mediante concorso, e per la promozione  alla  qualifica  di
          dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018,
          in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre  2017,  si
          applicano  le   disposizioni,   rispettivamente,   di   cui
          all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto  legislativo,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in  vigore  del  presente   decreto,   nonche'   le   altre
          disposizioni gia' vigenti per le modalita'  di  svolgimento
          dei relativi scrutini e prova concorsuale; 
                ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
          la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore
          medico e di dirigente generale medico accede alle  funzioni
          di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, e alla tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          allegata al presente decreto; 
                ttt-bis) al personale destinatario delle  riserve  di
          posti di cui all'articolo 46,  comma  2  bis,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il  primo  concorso
          non si applica il limite di eta' ivi previsto e  due  posti
          per l'accesso alla qualifica  di  medico  veterinario  sono
          riservati al personale della Polizia di Stato, in  possesso
          del previsto titolo  di  studio,  con  una  esperienza  nel
          settore non inferiore a dieci anni; 
                uuu) con  decorrenza  1°  gennaio  2018,  il  maestro
          direttore della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato
          assume la qualifica di maestro direttore - primo  dirigente
          tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
          del ruolo unico dei funzionari  tecnici  della  Polizia  di
          Stato, con le  modalita'  previste  per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro  vice
          direttore della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato
          assume la qualifica  di  maestro  vice  direttore-direttore
          tecnico capo corrispondente a quella di  direttore  tecnico
          capo del ruolo unico dei funzionari tecnici  della  Polizia
          di Stato, con le modalita' previste per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                vvv-bis) "gli orchestrali ispettori superiori tecnici
          che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente
          corrispondente  qualifica  pari  o   superiore   a   quella
          individuata nella tabella 8 allegata al  presente  decreto,
          sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,   alla
          qualifica di orchestrale primo livello; 
                zzz) il personale della Polizia di Stato che  risulti
          in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  e'   ammesso   a
          partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
          vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad  un  unico
          concorso interno per la nomina ad orchestrale  della  banda
          musicale della Polizia di Stato, da inquadrare  come  terze
          parti b, in deroga alla ripartizione  e  alla  suddivisione
          degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,
          fermo    restando    l'organico    complessivo     previsto
          dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti  occupati  dai
          vincitori   del   concorso   straordinario,    sono    resi
          indisponibili altrettanti posti dell'organico  della  banda
          musicale, anche se relativi a strumenti  e  parti  diverse,
          fino  alla  cessazione  dal  servizio  dei  vincitori   del
          concorso straordinario. Le  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso straordinario, le prove di esame,  la  valutazione
          dei  titoli,  la  composizione  della  commissione   e   la
          formazione della graduatoria, sono stabilite dal  bando  di
          concorso in analogia a quanto previsto dagli  articoli  17,
          20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del  1987.  I  titoli
          ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
          in aggiunta ai quali, ai soli fini  del  presente  concorso
          interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
          anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso  la
          banda musicale per le relative esigenze musicali,  fino  ad
          un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel  ruolo
          degli orchestrali della banda musicale  dei  vincitori  del
          concorso straordinario decorre dalla data della nomina  nel
          ruolo stesso; 
                aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore
          tecnico della Polizia di Stato possono  presentare  domanda
          per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto
          previsto  dall'articolo  55,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e  i
          conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
          il  dipendente  non  ha   maturato   il   requisito   della
          permanenza,  ininterrottamente  per  quattro  anni,   nella
          stessa sede di servizio; 
                aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno  degli  anni
          dal 2019 al  2023  e'  bandito  un  concorso  interno,  per
          titoli, riservato al  personale  che  espleta  funzioni  di
          polizia,  dei  ruoli  degli  agenti   e   assistenti,   dei
          sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore
          a 50  anni  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione della domanda, ai  fini  del  transito  nella
          corrispondente    qualifica    dei    ruoli    tecnici    e
          tecnico-scientifici e  dell'assegnazione,  rispettivamente,
          nei  settori  del  supporto  logistico   e   del   supporto
          logistico-amministrativo.  Il  transito  e'   disposto   in
          soprannumero rispetto alla dotazione organica dei  medesimi
          ruoli tecnici, con la  corrispondente  indisponibilita'  di
          posti nei ruoli  di  provenienza,  riassorbita  al  momento
          della cessazione dal servizio; 
                aaaa-ter) entro il  30  giugno  2019  e'  bandito  un
          concorso  interno,   per   titoli,   per   l'accesso   alla
          corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei  settori  di
          supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, privo del titolo di abilitazione  per  l'esercizio
          della professione sanitaria, in possesso di una  esperienza
          di almeno cinque anni nel settore sanitario.  Il  personale
          e' posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con
          la contestuale  indisponibilita'  di  posti  nel  ruolo  di
          provenienza, riassorbita al momento  della  cessazione  dal
          servizio; 
                aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, e'  bandito  un
          concorso interno, per titoli, per l'accesso alla  qualifica
          di vice ispettore tecnico,  di  cui  all'articolo  22,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  per  l'impiego  nel  settore  di  supporto  logistico
          amministrativo,  riservato  al  personale  dei  ruoli   dei
          sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici  della  Polizia
          di Stato, privo del titolo di abilitazione per  l'esercizio
          della professione sanitaria, in possesso di una  esperienza
          di almeno cinque anni nel settore sanitario.  Il  personale
          e' posto in  posizione  di  soprannumero  nel  ruolo  degli
          ispettori tecnici con la  contestuale  indisponibilita'  di
          posti nel ruolo degli  ispettori  di  cui  alla  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335; 
                aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza sono  stabilite
          le modalita' attuative dei concorsi  di  cui  alle  lettere
          aaaa-bis),  aaaa-ter)  e  aaaa-quater)  e  aaaa-quinquies),
          compresa l'individuazione dei contingenti massimi  annuali,
          in misura non superiore al dieci per cento della  dotazione
          organica complessiva dei ruoli degli  agenti  e  assistenti
          tecnici,  dei  sovrintendenti  tecnici  e  degli  ispettori
          tecnici, dei titoli ammessi  a  valutazione  e  i  relativi
          punteggi  anche  in  relazione  alla  specifica  esperienza
          pregressa, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di
          formazione  e  qualificazione  professionale,   anche   con
          modalita' telematiche, nonche'  la  disciplina  applicabile
          sulla progressione in carriera, esclusa per il transito  di
          cui alla lettera aaaa-bis). 
                aaaa-sexies)   al   fine   di   corrispondere    alle
          contingenti   esigenze   di    funzionalita'    determinate
          dall'elevato numero di partecipanti  ai  concorsi  interni,
          anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
          presente  disposizione,  per  l'accesso  al   ruolo   degli
          ispettori e ai ruoli corrispondenti, per  i  candidati  dei
          concorsi di cui alle lettere c), d),  mm),  mm-bis),  zzz),
          aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria
          non  si   applicano   le   disposizioni,   previste   dalla
          legislazione vigente per  il  personale  della  Polizia  di
          Stato,   che   prevedono   l'accertamento   dei   requisiti
          attitudinali.