Art. 15 
 
 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
                                n. 95 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono
sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»; 
  b) al comma  11,  le  parole:  «regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»,  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della  polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza»; 
  c) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per  oggettive
esigenze organizzative e logistiche che non  consentono  di  ospitare
tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso  gli  Istituti
di  Istruzione,  Centri  o  Scuole  della  Polizia  di  Stato,   puo'
articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i  vincitori,
ove  non  sia  diversamente  disposto,  e'  riconosciuta  la   stessa
decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo  ciclo.
Fermo restando quando previsto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera
d-bis),  al  termine  dell'ultimo  ciclo,  l'anzianita'  relativa  di
iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori  sara'  rideterminata
sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun
ciclo.»; 
    d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni
riferimento, contenuto in disposizioni normative  vigenti  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  alla
qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e  medico
capo  si   intende,   inoltre,   inerente   anche   alla   qualifica,
rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico  superiore  e
di medico superiore.  Ogni  riferimento,  contenuto  in  disposizioni
normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, alle  qualifiche  di  vice  direttore  tecnico,
direttore tecnico e direttore tecnico  principale  della  Polizia  di
Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche  di  vice
commissario tecnico, di commissario tecnico  e  di  commissario  capo
tecnico.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). -
          1. Le tabelle A allegate ai decreti  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, numeri  335,  337  e  338,  sono
          sostituite,  rispettivamente,  dalle  tabelle  1,  2  e  3,
          allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C),  F)  e
          G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica  30
          aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A),  B),
          C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6,
          7, 8 e 9, allegate al  presente  decreto.  Nelle  dotazioni
          organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
          decreti del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,
          numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle  dei  rispettivi
          ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle  medesime
          tabelle, nel testo vigente il giorno precedente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  della
          Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per
          l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di  Stato,
          le vacanze organiche nel  ruolo  dei  sovrintendenti  e  in
          quello degli ispettori, di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, come modificata dalla tabella 1, di cui  al  comma  1,
          del presente articolo, possono  essere  utilizzate  per  le
          assunzioni di agenti  anche  in  eccedenza  alla  dotazione
          organica del ruolo degli agenti e assistenti  di  cui  alla
          predetta   tabella   A.   Le   conseguenti   posizioni   di
          soprannumero nel  ruolo  degli  agenti  e  assistenti  sono
          riassorbite per effetto dei passaggi  per  qualunque  causa
          del   personale   del   predetto   ruolo   a   quello   dei
          sovrintendenti e degli ispettori. 
              3.   Entro   il   1°   gennaio   2021,   si    provvede
          all'ampliamento della  dotazione  organica  del  ruolo  dei
          sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          fino al raggiungimento  di  24.000  unita',  attraverso  la
          riduzione  della  dotazione  organica   dei   ruoli   degli
          operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla  tabella
          A, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  di   ciascun   anno,
          assicurando l'invarianza di spesa. 
              4. Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
          presente Capo, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  della
          pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  individuate  le
          classi di laurea triennale di  cui  agli  articoli  27-ter,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n.  335,  e  articoli  25-bis,  comma  8,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337; 
                b) con regolamento di cui all'articolo 17,  comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
          alla revisione delle funzioni di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  anche  in
          attuazione  dell'articolo  18,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 7 agosto 2016, n. 177. 
              5. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  e
          dei regolamenti di cui agli articoli 6,  comma  1,  lettera
          b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27,  comma  7,  27-bis,
          comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
          e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, comma 6,  31,
          comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso  nei
          ruoli della Polizia  di  Stato,  il  prescritto  titolo  di
          studio puo' essere conseguito entro la data di  svolgimento
          della prima prova, anche preliminare. 
              7. Il titolo per l'accesso  al  ruolo  degli  agenti  e
          degli assistenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
          d), non e' richiesto per i volontari delle Forze armate  di
          cui  all'articolo  703  e  all'articolo  2199  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  in  servizio  al  31
          dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 
              8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono abrogati  i  commi  2  e  3  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 
              9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  339,  anche
          presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi  «Polizia
          di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei  ruoli  del
          personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   e
          tecnica.». 
              10. Nel ruolo d'onore di cui  all'articolo  65-ter  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  e'  iscritto
          anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
          sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli
          tecnici e tecnico-scientifici della Polizia  di  Stato.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le medesime  disposizioni
          ivi previste. Con decreto del capo della  polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita' attuative del predetto articolo, comprese  quelle
          relative all'applicazione dello  stesso  al  personale  non
          direttivo e non dirigente. 
              11. Con decreto del  capo  della  polizia  -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono  determinate  le
          modalita'  per  l'impiego  nella  Sezione  paralimpica  dei
          gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro»,  nell'ambito
          dei ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici,  del  personale
          inidoneo al servizio ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e  di  quello  che
          accede al ruolo  d'onore,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri: 
                a) individuazione del personale  da  impiegare  nella
          Sezione  paralimpica,  quali  atleti,  in  relazione   alle
          attitudini agonistiche dimostrate,  ovvero,  quali  tecnici
          sportivi,  in  relazione  al  possesso  delle  abilitazioni
          rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; 
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato  italiano  paralimpico   (CNP),   possano   essere
          riconosciuti  ai   fini   sportivi   e   possano   ottenere
          l'affiliazione alle federazioni sportive sulla  base  delle
          disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche  in
          deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
          il  riconoscimento  delle  societa'  e  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                c) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
          in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
          e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; 
                d)  applicazione,  in   quanto   compatibili,   delle
          disposizioni  relative  ai  gruppi  sportivi  «Polizia   di
          Stato-Fiamme oro». 
              12. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266. 
              13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici  e
          interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti
          di ammissibilita'  previsti  dai  relativi  bandi  sino  al
          termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello
          relativo ai limiti di eta'. 
              13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per
          oggettive  esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
          consentono di  ospitare  tutti  i  vincitori  dello  stesso
          concorso interno presso gli Istituti di Istruzione,  Centri
          o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di
          formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non  sia
          diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
          giuridica ed economica dei frequentatori del  primo  ciclo.
          Fermo restando quando previsto dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo,  l'anzianita'
          relativa di iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori
          sara' rideterminata sulla  base  degli  esiti  degli  esami
          sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 
              14. Le dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  della
          Polizia di Stato possono essere rideterminate  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  fermo  restando  il  volume
          organico complessivo e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  al  fine  di  adeguarne  la
          consistenza     alle     esigenze     di      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              15. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, ogni riferimento ai ruoli  dei  commissari  e  dei
          dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi  e
          dei  dirigenti   ovvero   alle   qualifiche   direttive   e
          dirigenziali della Polizia di  Stato  si  intende  inerente
          alle carriere dei  funzionari  di  Polizia  introdotte  dal
          presente   decreto.   Ogni   riferimento,   contenuto    in
          disposizioni normative vigenti il  giorno  precedente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo
          e medico capo si  intende,  inoltre,  inerente  anche  alla
          qualifica, rispettivamente, di vice questore, di  direttore
          tecnico superiore e di medico superiore. Ogni  riferimento,
          contenuto  in  disposizioni  normative  vigenti  il  giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  alle  qualifiche  di  vice   direttore   tecnico,
          direttore tecnico  e  direttore  tecnico  principale  della
          Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle
          qualifiche di  vice  commissario  tecnico,  di  commissario
          tecnico e di commissario capo tecnico.