Art. 16 
 
 
  Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
                                n. 95 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo la parola:  «transitorie»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e finali»; 
  b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le
seguenti: «e 37, comma 6,» e la  parola:  «ispettori»  e'  sostituita
dalle seguenti: «allievi marescialli»; 
  c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma  «23»  la  numerazione  del
medesimo e' sostituita con la seguente: «24»; 
  d) al comma 30, dopo le parole: «sono  ammessi»  sono  inserite  le
seguenti: «,  se  in  servizio  permanente,»  e  le  parole:  «ovvero
comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito
della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse; 
  e) al comma 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al
presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente
colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»; 
  f) al comma 42, la parola: «terza» e'  sostituita  dalla  seguente:
«quarta»; 
  g) al comma 47, lettera b), dopo le parole: «1° luglio  2010»  sono
aggiunte le seguenti: «.  Per  il  medesimo  anno,  il  numero  delle
promozioni  stabilito  dalla  tabella  n.  1   annessa   al   decreto
legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificata  dal  presente
decreto, e' incrementato di n. 1 unita'»; 
  h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza  non  puo'
prestare servizio nella circoscrizione ove e'  stato  eletto,  ovvero
nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o  politico,
e comunque per un periodo non inferiore a tre  anni,  e  deve  essere
trasferito nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con
il   grado   rivestito   e   con   le   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione. 
  60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e'  bandito,  con  determinazione
del  Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  un  concorso
straordinario per il  ruolo  esecutori  della  Banda  musicale  della
Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla
data di indizione della procedura concorsuale, risultino in  servizio
presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso
al concorso e' consentito, senza  limiti  di  eta',  ai  militari  in
possesso degli altri requisiti previsti  dall'articolo  3,  commi  1,
lettera a), e  2,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 ottobre 2004,  n.  287.  Le  prove  d'esame  consistono
nell'esecuzione di un  pezzo  di  concerto  studiato,  a  scelta  del
concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica  e  in
una  prova  culturale  sulle  nozioni  inerenti  alla  tecnica  dello
strumento  suonato.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  e'
costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287.  I  vincitori  di  concorso  sono
inquadrati, in soprannumero  alle  vacanze  organiche  esistenti  nel
ruolo  dei  musicisti  della  Banda  della  Guardia  di   finanza   e
prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di
cui all'articolo 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  27  febbraio
1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. 
  60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'  del
Corpo della guardia di finanza, l'ultimo  periodo  dell'articolo  33,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non
si applica con riferimento alle promozioni al grado  di  generale  di
divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1°  luglio
del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna  n.
2 della tabella n. 1 allegata  al  medesimo  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36, commi  23,  24,
          30, 35, 42, e 47 del citato decreto legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  36  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          Omissis. 
              23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e  37,
          comma 6, del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,
          nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022,  gli  allievi
          marescialli sono tratti mediante: 
                a) il concorso di cui al predetto articolo 35,  comma
          1, lettera a): nel primo anno,  nella  misura  del  50  per
          cento; nel secondo e terzo anno, nella misura  del  60  per
          cento; nel quarto e quinto anno, nella misura  del  65  per
          cento; 
                b) il concorso di cui al predetto articolo 35,  comma
          1, lettera b): nel primo anno,  nella  misura  del  50  per
          cento; nel secondo e terzo anno, nella misura  del  40  per
          cento; nel quarto e quinto anno, nella misura  del  35  per
          cento. 
              24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma
          1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,  per
          la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto
          il possesso di un  diploma  di  istruzione  secondaria  che
          consenta  l'iscrizione  ai  corsi  universitari.   Per   il
          medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia  di
          finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun
          ruolo, puo'  fissare  con  il  bando  di  concorso  di  cui
          all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti  da
          riservare al personale in  possesso  di  laurea  triennale,
          individuandone le relative classi. 
              Omissis. 
              30. I vincitori del concorso di cui al  comma  29  sono
          ammessi, se in servizio permanente, alla  frequenza  di  un
          corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi,  al
          termine del quale  sono  nominati  sottotenenti  del  ruolo
          normale - comparto speciale, e sono iscritti in  ruolo  con
          decorrenza  successiva  alla   conclusione   dell'attivita'
          formativa,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine
          corso. 
              Omissis. 
              35.  Ai  tenenti  colonnelli  con   quattro   anni   di
          permanenza nel grado di maggiore continuano ad  applicarsi,
          ai fini dell'inclusione nell'aliquota  di  valutazione  per
          l'avanzamento al grado di colonnello,  le  disposizioni  di
          cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il
          giorno  precedente  all'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. Per la formazione delle  aliquote  a  partire  dal
          2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7
          anni di permanenza nel grado  di  tenente  colonnello  sono
          inseriti nella prima aliquota di valutazione. 
              Omissis. 
              42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale -  comparto
          speciale, l'articolo 28, comma 3, del  decreto  legislativo
          19 marzo 2001, n. 69 si  applica  a  partire  dall'anno  di
          inclusione  in  aliquota  per  la  quarta  valutazione  dei
          tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto.  Fino  all'anno  precedente,  i  predetti
          ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica  graduatoria
          di  merito  e  il  numero  delle  promozioni  e'  stabilito
          annualmente  dal  Comandante  generale  della  Guardia   di
          finanza in relazione  alla  composizione  dell'aliquota  di
          valutazione e all'esigenza di mantenimento  di  adeguati  e
          paritari tassi di avanzamento. 
              Omissis. 
              47. Per l'avanzamento al grado di generale  di  brigata
          degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale,
          sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: 
                a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero
          delle promozioni al grado di generale di brigata del  ruolo
          normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'; 
                b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio  2010.  Per  il  medesimo  anno,  il
          numero  delle  promozioni  stabilito  dalla  tabella  n.  1
          annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  come
          modificata dal presente decreto, e' incrementato  di  n.  1
          unita'; 
                c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2012; 
                d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2014; 
                e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2016.». 
              - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  v.
          nota all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dei nuovi commi 60-bis, 60-ter  e
          60-quater dell'articolo  36,  del  decreto  legislativo  29
          maggio 2017, n. 95: 
              «60-bis.  Il  personale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove
          e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la  durata  del
          mandato  amministrativo  o  politico,  e  comunque  per  un
          periodo non inferiore a tre anni, e deve essere  trasferito
          nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente  con
          il grado rivestito  e  con  le  esigenze  di  funzionalita'
          dell'Amministrazione. 
              60-ter. Entro il  31  dicembre  2019  e'  bandito,  con
          determinazione del Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza, un concorso straordinario per il  ruolo  esecutori
          della Banda musicale della Guardia di finanza riservato  ai
          militari del medesimo Corpo che,  alla  data  di  indizione
          della procedura concorsuale, risultino in  servizio  presso
          il  complesso  bandistico  musicale  da  almeno  due  anni.
          L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di  eta',
          ai militari in  possesso  degli  altri  requisiti  previsti
          dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n.
          287. Le prove  d'esame  consistono  nell'esecuzione  di  un
          pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella
          lettura a prima vista di un brano di musica e in una  prova
          culturale  sulle  nozioni  inerenti  alla   tecnica   dello
          strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso
          e' costituita ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12  ottobre  2004,  n.  287.  I
          vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle
          vacanze organiche esistenti nel ruolo dei  musicisti  della
          Banda  della  Guardia  di  finanza  e  prescindendo   dalla
          qualificazione strumentale, nella  terza  parte  B  di  cui
          all'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  legislativo   27
          febbraio  1991,  n.  79,   corrispondente   al   grado   di
          maresciallo ordinario. 
              60-quater.  Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli  di
          funzionalita' del Corpo della guardia di finanza,  l'ultimo
          periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del  decreto
          legislativo 19  marzo  2001,  n.  69  non  si  applica  con
          riferimento  alle  promozioni  al  grado  di  generale   di
          divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino,  al
          1°  luglio  del  medesimo  anno,  eccedenze   nell'organico
          previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata  al
          medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
          2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento  ed
          il trasferimento ad altri ruoli del personale  della  Banda
          musicale del Corpo della Guardia di finanza» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004,  n.  282.  -  Si
          riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4: 
              «Art. 2 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per  la
          nomina a maestro direttore  e  vice  direttore).  -  1.  Ai
          concorsi per il reclutamento del maestro direttore  e  vice
          direttore  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a)  aver  conseguito   un   diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                b) avere un'eta' non  inferiore  ad  anni  18  e  non
          superiore  ad  anni  40.  Per  i  concorrenti   che   siano
          componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si
          prescinde dal predetto limite di eta'; 
                c) essere riconosciuti in  possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          ufficiale in servizio permanente; 
                d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
                e)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso   una   pubblica
          amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 
                f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. L'accertamento  di  tale  requisito
          viene effettuato  d'ufficio  dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza; 
                g)  non  essere  imputati,  condannati,  ovvero  aver
          richiesto l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
          ne'  essere  o  essere  stati  sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
                h). 
              2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'  richiesto,
          per la partecipazione al concorso per la nomina a: 
                a) maestro direttore,  il  possesso  del  diploma  in
          composizione e strumentazione per Banda  conseguiti  in  un
          conservatorio di Stato o altro analogo istituto  legalmente
          riconosciuto; 
                b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in
          strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio  di
          Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
              3. I  candidati  gia'  in  servizio  nella  Guardia  di
          finanza  non  sono  sottoposti  alla  visita  medica.   Gli
          appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati
          e  finanzieri  sostengono   l'accertamento   dell'idoneita'
          attitudinale. 
              Art. 3 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi  per  la
          nomina ad esecutore ed archivista). - 1. Ai concorsi per la
          nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare: 
                a) i militari in servizio nel Corpo della guardia  di
          finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che: 
                  1) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                  2) non siano stati giudicati, nell'ultimo  biennio,
          non idonei all'avanzamento; 
                  3) non risultino imputati in un procedimento penale
          per delitto non colposo ovvero  sottoposti  a  procedimento
          disciplinare per l'irrogazione di una sanzione  piu'  grave
          della  consegna  ovvero   sospesi   dal   servizio   o   in
          aspettativa; 
                  4) non siano gia' stati rinviati,  d'autorita',  da
          corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi
          vicebrigadieri della Guardia di finanza; 
                b) i cittadini italiani che: 
                  1) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                  2) abbiano eta' non inferiore  ad  anni  18  e  non
          superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni
          per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  attivita'  di
          servizio; 
                  3) siano riconosciuti in possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          maresciallo; 
                  4) godano dei diritti politici; 
                  5) non siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,
          dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco; 
                  6) non siano gia' stati rinviati,  d'autorita',  da
          corsi di formazione della Guardia di finanza; 
                  7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. L'accertamento  di  tale  requisito
          viene effettuato  d'ufficio  dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza; 
                  8)  non  siano  imputati,  condannati  ovvero   non
          abbiano  richiesto  l'applicazione  della  pena  ai   sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  per
          delitti non colposi, ne' siano o siano stati  sottoposti  a
          misure di prevenzione; 
                  9). 
              2. Oltre ai requisiti di cui al  precedente  comma,  e'
          richiesto, per la partecipazione al concorso per la  nomina
          ad: 
                a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento
          per il quale si concorre o per strumento  affine,  come  da
          tabella "H" allegata al  decreto  legislativo  27  febbraio
          1991, n. 79, conseguito in  un  conservatorio  di  Stato  o
          altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 
                b)   archivista,   il   compimento    inferiore    di
          composizione conseguito in  un  conservatorio  di  Stato  o
          altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
              3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia
          di finanza non sono  sottoposti  alla  visita  medica.  Gli
          appartenenti  ai  ruoli  sovrintendenti   e   appuntati   e
          finanzieri   sostengono    l'accertamento    dell'idoneita'
          attitudinale. 
              Art. 4 (Commissione giudicatrice). -  1.  Per  ciascuno
          dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e'  nominata,  con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza  o   dell'autorita'   da   questi   delegata,   una
          Commissione  giudicatrice,  presieduta  da   un   ufficiale
          generale della guardia di finanza. 
              2. La Commissione di cui al comma 1 si  articola  nelle
          seguenti sottocommissioni: 
                a) per l'accertamento dei  requisiti  prescritti  per
          l'ammissione; 
                b) per la visita medica di primo accertamento; 
                c) per la visita medica di revisione; 
                d) per gli accertamenti attitudinali; 
                e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame; 
                f) per la visita medica di controllo. 
              3. La composizione della  sottocommissione  di  cui  al
          precedente comma  2,  lettera  e),  e'  disciplinata  dagli
          articoli   5,   6,   7   e   8.   La   composizione   delle
          sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere  a),
          b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla  determinazione  con
          la quale e' indetto il concorso.». 
              - Per il decreto legislativo 27 febbraio 1991,  n.  79,
          v. nota all'articolo 9. 
              - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  v.
          nota  all'articolo  9.  -  Si  riporta  il  testo   vigente
          dell'articolo 33: 
              «Art. 33 (Effetti  della  cessazione  delle  cause  che
          hanno  determinato   la   sospensione   del   giudizio   di
          avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi  sia  stato
          sospeso  il  giudizio   sull'avanzamento   in   base   alle
          disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5,  e'  valutato
          per   l'avanzamento   quando   le   autorita'    competenti
          riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque,
          non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. 
              2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma  1,  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                a)  l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel   quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
          gia' raggiunto dal turno di promozione, e'  promosso  anche
          se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
          che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
          luogo a suo tempo; 
                b)  l'ufficiale  appartenente  al  grado  nel   quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo  e  se
          riporti un punto di merito per cui sarebbe  stato  promosso
          qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito  in  una
          precedente graduatoria, e' promosso  anche  se  non  esiste
          vacanza nel  grado  superiore,  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a  suo
          tempo. La promozione e' computata nel numero di  quelle  da
          effettuare per l'anno successivo.». 
              - Per il testo vigente della tabella n. 1  allegata  al
          decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,   v.   nota
          all'articolo 9.