Art. 16 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»; b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» e' sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»; c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo e' sostituita con la seguente: «24»; d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse; e) al comma 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»; f) al comma 42, la parola: «terza» e' sostituita dalla seguente: «quarta»; g) al comma 47, lettera b), dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1 unita'»; h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione. 60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di eta', ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. 60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 36, commi 23, 24, 30, 35, 42, e 47 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - Omissis. 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante: a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento; b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento. 24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi. Omissis. 30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale, e sono iscritti in ruolo con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Omissis. 35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione. Omissis. 42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento. Omissis. 47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'; b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1 unita'; c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012; d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014; e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.». - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9. - Si riporta il testo dei nuovi commi 60-bis, 60-ter e 60-quater dell'articolo 36, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95: «60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione. 60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di eta', ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. 60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282. - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4: «Art. 2 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore). - 1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h). 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a: a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Art. 3 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista). - 1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento; 3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani che: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 3) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 4) godano dei diritti politici; 5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9). 2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad: a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza. 2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni: a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione; b) per la visita medica di primo accertamento; c) per la visita medica di revisione; d) per gli accertamenti attitudinali; e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame; f) per la visita medica di controllo. 3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.». - Per il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota all'articolo 9. - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 33: «Art. 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. 2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.». - Per il testo vigente della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9.