Art. 17 
 
 
  Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
                                n. 95 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8: 
  1) alla lettera b) le parole «da attivare entro il 30 giugno  2018»
sono sostituite dalle seguenti: «da  attivare  entro  il  30  ottobre
2019»; 
  2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
  «b-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla  copertura  dei  posti  per
l'accesso  alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  del  ruolo  dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal  2017
al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da  bandire  entro
il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi
all'anno 2017 il cui termine e' fissato al  30  settembre  2019,  con
modalita', procedure e criteri analoghi a  quelli  stabiliti  con  il
decreto del Capo del  Dipartimento  29  novembre  2017,  previsti  in
attuazione della precedente lettera b) del presente  comma  8,  ferme
restando le aliquote delle riserve dei posti  previste  dal  predetto
articolo 16, comma 1, lettere a) e b); 
  b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere  a),  b)  e
b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore  a
tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative
sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»; 
  b) al comma 14, alla lettera b): 
  1) le parole «per una sola volta, per  50  posti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le  parole:  «Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto  del  presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
  2) alla lettera c) le parole «di sei mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»; 
    c) dopo il comma 22, e' inserito il seguente: 
  «22-bis. Fino all'anno  2026  per  la  partecipazione  al  concorso
interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  il  venti  per
cento dei posti e' riservato al personale appartenente al ruolo degli
ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile  2008,  pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11  del  15
giugno 2008, in possesso di titolo di  studio  individuato  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21  maggio
2000, n. 146»; 
    d) al comma 25,  dopo  le  parole:  «ai  fini  dell'accesso  alla
qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non  anteriore
al 1° gennaio 2017»; 
    e) al comma 28, le parole «A decorrere dal  primo  gennaio  2023»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  il  personale  assunto  nella
qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti  a  decorrere
dal primo gennaio 2023»; 
    f) dopo il comma 32 e' inserito il seguente: 
  «32-bis. L'Amministrazione penitenziaria,  per  oggettive  esigenze
organizzative e logistiche che non consentono  di  ospitare  tutti  i
vincitori dello stesso concorso presso le  Scuole  di  formazione  ed
aggiornamento professionale della stessa, puo' articolare i corsi  di
formazione  in  piu'  cicli.  A  tutti  i  vincitori,  ove  non   sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica
ed economica  dei  frequentatori  del  primo  ciclo.  Ai  fini  della
determinazione  della  posizione  in  ruolo  si  terra'  conto  della
votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di  fine
corso. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con  la
qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu'  anziano  in
ruolo.»; 
    g) dopo il comma 34 e' inserito il seguente: 
  «34-bis. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono  la  qualifica
rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.». 
  2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 11,  comma  1,  lettera
c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi  di  formazione
professionale in atto alla data di entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  cosi  come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 44 (Disposizioni  transitorie  e  finali  per  il
          Corpo di polizia penitenziaria). - Omissis. 
              8.  Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                a)  alla  copertura  dei  posti  disponibili  dal  31
          dicembre  2008  al  31  dicembre   2016   nel   ruolo   dei
          sovrintendenti  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili per tale organico a  legislazione  vigente,  si
          provvede mediante un concorso straordinario per titoli,  da
          attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato  al  personale
          in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
          ricorso a modalita' e  procedure  semplificate  analoghe  a
          quelle previste in attuazione  dell'articolo  2,  comma  5,
          lettera b) del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013,  n.  12,  da  stabilire  con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 
                  1) per il 60 per cento dei  posti  disponibili  per
          ciascun anno, riservato agli assistenti capo che  ricoprono
          alla predetta data una posizione in ruolo non  superiore  a
          quella compresa entro il triplo dei  posti  riservati,  che
          non  abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  un  giudizio
          complessivo inferiore a  "buono"  e  sanzione  disciplinare
          piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
          il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 
                  2) per il  restante  40  per  cento,  riservato  al
          personale del ruolo degli agenti  ed  assistenti  che  alla
          predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni  di  effettivo
          servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio  un
          giudizio  complessivo  inferiore  a  «buono»   e   sanzione
          disciplinare piu' grave della deplorazione. 
              I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono
          devoluti all'altra fino alla data di  inizio  del  relativo
          corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad
          aumentare  la   corrispondente   aliquota   relativa   alla
          procedura annuale immediatamente successiva.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2  e  3,  del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal presente decreto; 
                b)  alla  copertura   degli   800   posti   di   vice
          sovrintendente  di  cui  all'incremento   della   dotazione
          organica del  medesimo  ruolo  prevista  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  si  provvede  mediante   un   concorso
          straordinario per titoli secondo le aliquote  di  cui  alla
          lettera a) e con modalita' da  stabilire  con  decreto  del
          Capo del Dipartimento, da  attivare  entro  il  30  ottobre
          2019. Al personale partecipante ai posti riservati per  gli
          agli assistenti capo e' salvaguardato  il  mantenimento,  a
          domanda, della sede di servizio. 
                b-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  16
          del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  alla
          copertura dei posti per l'accesso alla  qualifica  di  vice
          sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al
          31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si  provvede
          mediante concorsi  per  titoli,  da  bandire  entro  il  30
          novembre di ciascun anno, ad  eccezione  che  per  i  posti
          relativi all'anno 2017 il cui  termine  e'  fissato  al  30
          settembre 2019, con modalita', procedure e criteri analoghi
          a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento
          29 novembre 2017, previsti in attuazione  della  precedente
          lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote
          delle riserve dei posti previste dal predetto articolo  16,
          comma 1, lettere a) e b); 
                b-ter. Per i  vincitori  dei  concorsi  di  cui  alle
          lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale
          ha durata non superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un
          mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite  con
          decreto del Capo del Dipartimento; 
              Omissis. 
              14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: 
                a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo  di
          polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: 
                  vice  commissario  penitenziario,  anche   per   la
          frequenza del corso di formazione; 
                  commissario penitenziario; 
                  commissario capo penitenziario; 
                b) l'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo  ad
          esaurimento avviene, per  una  sola  volta,  per  80  posti
          mediante concorso interno per titoli riservato al personale
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  del   ruolo   degli
          ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
          possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. Il citato personale  non  deve  aver
          riportato, nel precedente  biennio,  sanzione  disciplinare
          pari o  piu'  grave  della  deplorazione  ne'  un  giudizio
          complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei  posti
          e'  riservato  ai  sostituti  commissari.   Si   applicano,
          altresi', le disposizioni contenute  nell'articolo  93  del
          decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3. 
                c) i vincitori del concorso di cui  alla  lettera  b)
          sono nominati vice commissari e  frequentano  un  corso  di
          formazione della durata non superiore  a  sei  mesi  e  non
          inferiore  a  tre   mesi   presso   la   Scuola   superiore
          dell'esecuzione   penale,   comprensivi   di   un   periodo
          applicativo non superiore a tre mesi  presso  gli  istituti
          penitenziari.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   vice
          commissari rivestono le qualifiche di  sostituto  ufficiale
          di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
          e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
          i servizi di  rappresentanza,  parata  o  d'onore.  I  vice
          commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
          commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
          graduatoria di fine corso.  Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 9,  commi  6,  7  e  8  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n.  146,  come  modificato  dal
          presente  decreto.  Si  applicano   altresi',   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di  cui  all'articolo  10  del
          medesimo  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,
          significando  che   i   periodi   temporali   sono   quelli
          disciplinati per il corso previsto dall'articolo  9,  comma
          1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; 
                d)  con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   sono
          individuate le modalita' di svolgimento  del  concorso,  le
          categorie dei titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il
          punteggio massimo da attribuire  a  ciascuna  categoria  di
          titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
          modalita' di formazione della graduatoria, le modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione  e  dell'esame  finale,
          nonche' le modalita' di  formazione  della  graduatoria  di
          fine corso; 
                e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  21  maggio
          2000,  n.  146,  per  il  corrispondente  personale   della
          carriera dei funzionari,  il  personale  con  qualifica  di
          commissario svolge le funzioni di funzionario  responsabile
          di unita' operativa nell'ambito dell'area  sicurezza  degli
          istituti di media e minore complessita' e rilevanza; 
                f) la promozione alla qualifica di  commissario  capo
          dei commissari  nominati  ai  sensi  delle  lettera  c)  si
          consegue mediante scrutinio per merito comparativo a  ruolo
          aperto, dopo  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di commissario; 
                g) nei confronti del personale delle varie qualifiche
          del ruolo ad esaurimento trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni previste  dagli  articoli  14,
          16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.  146
          per  il  corrispondente  personale   della   carriera   dei
          funzionari. Ferma restando  l'applicabilita'  al  personale
          del  ruolo  ad  esaurimento  delle  disposizioni   di   cui
          all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del  decreto  legislativo
          21 maggio 2000, n.  146,  al  personale  con  qualifica  di
          commissario capo che si  trovi  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo
          possono  essere  attribuiti,  o  la  classe  superiore   di
          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
              Omissis. 
              22. In fase di prima attuazione, fermo restando  quanto
          previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia  di
          facolta' assunzionali, al  fine  di  assicurare  l'organico
          sviluppo  della  carriera  dei  funzionari,  ai  fini   dei
          concorsi pubblici per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
          della carriera dei funzionari di  cui  all'articolo  5  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
          dal   presente   decreto,   sono    computati    i    posti
          complessivamente disponibili nella dotazione organica della
          medesima. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  sono
          riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
          superiori del personale della carriera dei funzionari. 
              22-bis. Fino all'anno 2026  per  la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          7, comma1, lett. b) del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n. 146, il venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al
          personale appartenente al ruolo degli ispettori,  vincitore
          dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed
          esami" 18 marzo  2003,  n.  22  e  P.D.G.  3  aprile  2008,
          pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  della
          Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso  di  titolo
          di studio individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  7,
          del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 
              Omissis. 
              25. Al  personale  che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica   di   assistente   capo,   di    sovrintendente,
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 11, 20, 21 e 30-ter  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna  riduzione,  sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  C,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  inferiore
          al 1° gennaio 2017 al parametro e  alla  denominazione  ivi
          indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 
              Omissis. 
              28. Per il personale assunto nella  qualifica  iniziale
          del ruolo degli agenti ed assistenti  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2023  il  comma  6  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 
              Omissis. 
              32. Ai fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  fisica,
          psichica ed attitudinale al servizio  dei  partecipanti  ai
          concorsi per  l'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,   nonche'    ai    fini    dell'accertamento
          dell'idoneita' fisica del  personale  coinvolto  in  eventi
          critici  di  elevata  valenza  psicotraumatica  ovvero   in
          episodi   che   possano    compromettere    le    relazioni
          interpersonali       all'interno       ed       all'esterno
          dell'Amministrazione, il Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria  puo'  avvalersi  dell'attivita'  dei  medici
          delle Forze di Polizia e Forze Armate  tramite  stipula  di
          appositi accordi e convenzioni. 
              32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per  oggettive
          esigenze organizzative e logistiche che non  consentono  di
          ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso  le
          Scuole di formazione ed aggiornamento  professionale  della
          stessa, puo' articolare  i  corsi  di  formazione  in  piu'
          cicli. A  tutti  i  vincitori,  ove  non  sia  diversamente
          disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed
          economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini  della
          determinazione della posizione in  ruolo  si  terra'  conto
          della votazione  riportata  da  ciascuno  nella  rispettiva
          graduatoria di fine corso. A parita'  di  punteggio  ha  la
          precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata  ed
          a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 
              33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che
          risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso  a
          partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
          vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad  un  unico
          concorso interno per la nomina ad orchestrale  della  Banda
          Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da  inquadrare
          come terze parti b, in  deroga  alla  ripartizione  e  alla
          suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e  C,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  18  settembre
          2006,  n.  276,  fermo  restando   l'organico   complessivo
          previsto  dall'articolo  1   del   medesimo   decreto.   In
          corrispondenza  dei  posti  occupati  dai   vincitori   del
          concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti
          posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi
          a strumenti e  parti  diverse,  fino  alla  cessazione  dal
          servizio  dei  vincitori  del  concorso  straordinario.  Le
          modalita' di svolgimento  del  concorso  straordinario,  le
          prove di esame, la valutazione dei titoli, la  composizione
          della Commissione e la formazione della  graduatoria,  sono
          stabilite dal  bando  di  concorso  in  analogia  a  quanto
          previsto dagli articoli 10 e 13, del  medesimo  decreto  n.
          276 del 2006. I titoli ammessi a  valutazione  sono  quelli
          previsti dall'articolo 14 in aggiunta  ai  quali,  ai  soli
          fini del presente concorso interno straordinario,  verranno
          attribuiti 2 punti per ogni anno  di  servizio  o  frazione
          superiore a sei  mesi  presso  la  banda  musicale  per  le
          relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10.
          L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali  della
          banda musicale dei  vincitori  del  concorso  straordinario
          decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso. 
              34. Gli orchestrali della Banda musicale del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: 
                a) con qualifica  di  ispettore  superiore  sostituto
          commissario assumono con  decorrenza  1°  gennaio  2017  la
          qualifica di  sostituto  commissario  secondo  l'ordine  di
          ruolo e con una anzianita' nella  qualifica  corrispondente
          all'anzianita' nella  denominazione.  Agli  stessi,  se  in
          possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
          quanto previsto dalla Tabella F  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          e'  attribuita  con   decorrenza   1°   ottobre   2017   la
          denominazione di «coordinatore». 
                b)  con  qualifica  di  ispettore  superiore,  se  in
          possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
          a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai  fini  del  compimento  del  periodo  minimo  di
          permanenza previsto  dall'articolo  18,  comma  1-bis,  del
          medesimo  decreto  presidenziale,  e'  computata  la  parte
          eccedente   dell'anzianita'   maturata   nella   precedente
          qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
          o superiore a quella prevista  dallo  stesso  articolo  18,
          comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo  in
          ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); 
                c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di
          una anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a  quella
          stabilita  dalla  Tabella  F  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai fini della promozione alla qualifica  superiore,
          e' computata la parte  eccedente  dell'anzianita'  maturata
          nella precedente qualifica. 
              34-bis. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, i direttori tecnici ed i  direttori  tecnici  capo
          assumono  la  qualifica  rispettivamente   di   commissario
          tecnico e commissario tecnico capo.».