Art. 18 
 
 
  Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
                                n. 95 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo  le  parole:  «con  piu'  di
diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del  vice  questore
aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con  piu'  di  ventitre'
anni»; 
  b) al comma 4, la parola: «1820-bis,» e' soppressa; 
  c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla
qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti  prima
del 1° gennaio 2018 che, all'atto della  promozione,  abbia  maturato
un'anzianita' di servizio superiore a  tredici  anni  e  inferiore  a
diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei  commissari
o  ad  ufficiale,  fermo   restando   l'inquadramento   nel   livello
retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1,  lettera  i),  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione
economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma  1,  lettera
a), numero 9), del citato decreto legislativo fino  all'inquadramento
nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti  con
piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della  nomina  al
ruolo dei commissari o ad ufficiale»; 
    d) al comma 21, le parole: «apicale del  ruolo  di  appartenenza»
sono sostituite dalle seguenti: «di  generale  di  corpo  d'armata  e
gradi corrispondenti e  per  gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli
assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado
o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»; 
  e) al comma  26,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  1084»,  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli  articoli  920,  comma  1,  e
1084»; 
  f) dopo il comma 27, e' aggiunto il seguente: 
  «27-bis. Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli  di  funzionalita'
dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite  per
effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, non sono computate nel numero di  quelle  da  effettuare
per l'anno 2019, salvo che non  si  determinino,  al  1°  luglio  del
medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado  in  cui
deve essere effettuata la promozione.»; 
    g) al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» e' inserita
la seguente: «11,». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie).  -  1.  A
          decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  1,  allegata  al
          decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  e'  sostituita
          dalla tabella D allegata al presente decreto e  i  relativi
          parametri  sono  comunque  attribuiti  a  decorrere   dalla
          medesima  data.  Il   contributo   straordinario   di   cui
          all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  come  prorogato  dal  decreto  del   Presidente   del
          consiglio dei ministri del 27 febbraio  2017,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c),  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto  alla
          data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
          medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
          cui alla tabella E. A decorrere dal 1°  ottobre  2017  sono
          determinati i  seguenti  importi  orari  del  compenso  per
          lavoro straordinario: 
                a)   assistente   capo   e   qualifiche    e    gradi
          corrispondenti con 5 anni  di  anzianita'  di  qualifica  o
          grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo,  15,11
          notturno festivo; 
                b)  sovrintendente  capo   e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti con 4 anni  di  anzianita'  di  qualifica  o
          grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo,  16,42
          notturno festivo; 
                c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni
          e qualifiche  corrispondenti:  euro  14,83  feriale,  16,76
          notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. 
              A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al  31  dicembre
          2017, ai  vice  questori  aggiunti  e  gradi  e  qualifiche
          corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13  anni
          e'  attribuito  il  parametro  stipendiale  154.   Per   il
          personale  che,  alla  data  del  1°  gennaio  2018,  abbia
          maturato una anzianita' di tredici anni  dal  conseguimento
          della nomina al ruolo  dei  commissari  o  ad  ufficiale  e
          riveste la qualifica di  commissario  capo,  vice  questore
          aggiunto   e   vice   questore   e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti,   fino   all'inquadramento   nel    livello
          retributivo  del  vice  questore  e  qualifiche   e   gradi
          corrispondenti con piu' di diciotto anni  ovvero  del  vice
          questore aggiunto e qualifiche e gradi  corrispondenti  con
          piu' di ventitre' anni dal conseguimento  della  nomina  al
          ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro
          straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti
          misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro  27,35
          feriale notturno  o  festivo  diurno;  euro  31,56  festivo
          notturno. 
              2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal
          2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  34,4
          per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025
          e 19 milioni di euro a decorrere  dal  2026,  al  personale
          delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  in  ragione
          della specificita' dei compiti e delle condizioni di  stato
          e di impiego, titolare di  reddito  complessivo  di  lavoro
          dipendente non superiore, in  ciascun  anno  precedente,  a
          28.000 euro,  e'  riconosciuta  sul  trattamento  economico
          accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle
          indennita' di natura fissa e  continuativa,  una  riduzione
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
          addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione
          e le modalita' applicative della  stessa  sono  individuate
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
          con  i  Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
          del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente
          comma   e'   cumulabile   con   la   detrazione    prevista
          dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
              3. Al personale in servizio al 31  dicembre  2016  che,
          secondo  la  legislazione  vigente  alla   medesima   data,
          consegue,  entro  il  1°  gennaio  2017,  la  qualifica  di
          assistente capo, sovrintendente capo,  ispettore  superiore
          sostituto   ufficiale   di   pubblica   sicurezza-sostituto
          commissario  e  qualifiche  e  gradi   corrispondenti,   e'
          corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in  relazione  alla
          diversa anzianita' nella  qualifica  e  grado,  un  assegno
          lordo una  tantum  di  cui  alla  tabella  F,  allegata  al
          presente decreto. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  per  il  personale
          con  qualifica  a  partire  da  vice  questore  aggiunto  e
          qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento  economico
          e' rideterminato secondo  quanto  previsto  dagli  articoli
          1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66. Il nuovo trattamento  economico  assorbe  l'assegno  di
          valorizzazione   dirigenziale   previsto   in    attuazione
          dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, il trattamento dirigenziale di cui agli  articoli  43,
          commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter,  della  legge
          1°  aprile  1981,  n.  121,  nonche'  l'indennita'  di  cui
          all'articolo 19, comma 4, della legge 28  luglio  1999,  n.
          266.  L'indennita'  perequativa  e  quella  di   posizione,
          limitatamente alla componente fissa, continuano  ad  essere
          corrisposte dalla data di conseguimento della  qualifica  o
          grado previsti dalla normativa  vigente,  indipendentemente
          dalla data di effettiva assunzione  dell'incarico  connesso
          alla qualifica o grado superiori. Al personale  di  cui  al
          presente comma si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 1810-bis, 1810-ter,  1811,  con  riferimento  agli
          anni indicati per gli  ufficiali  dell'Esercito,  1811-bis,
          1813, 1814, 1815, 1816, 1819,  1820,  1822,  1824,  1826  e
          2262-bis, commi 6 e 7, del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66. 
              4-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  il  personale
          promosso alla qualifica di vice  questore  e  qualifiche  e
          gradi  corrispondenti  prima  del  1°  gennaio  2018   che,
          all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita'  di
          servizio superiore a tredici anni e  inferiore  a  diciotto
          anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari
          o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel  livello
          retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1,  lettera
          i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  continua
          nella   progressione   economica   determinata   ai   sensi
          dell'articolo 1811, comma 1, lettera  a),  numero  9),  del
          citato  decreto  legislativo  fino  all'inquadramento   nel
          livello   retributivo   del   vice   questore    e    gradi
          corrispondenti con piu' di diciotto anni  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina al ruolo  dei  commissari  o  ad
          ufficiale. 
              5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto
          delle disposizioni  del  presente  decreto,  percepisce  un
          trattamento fisso e  continuativo  inferiore  a  quello  in
          godimento  prima  dell'entrata  in  vigore   del   medesimo
          decreto, e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla
          differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle
          voci   fisse   e    continuative.    Analogo    emolumento,
          riassorbibile  con  i  successivi  incrementi   retributivi
          conseguenti a progressione di carriera  o  per  effetto  di
          disposizioni normative a carattere generale, e'  attribuito
          allo stesso personale in caso di passaggio a  qualifiche  o
          gradi degli stessi o di diversi  ruoli  o  di  transito  ai
          ruoli civili che comporta il pagamento  di  un  trattamento
          fisso e continuativo inferiore a quello in godimento  prima
          del passaggio. 
              6. Ai fini del comma  5  si  intende  per  "trattamento
          fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei  ruoli
          di  appartenenza,  dalla   somma   delle   seguenti   voci:
          stipendio,  indennita'  integrativa  speciale,   indennita'
          mensile  pensionabile,  assegno  funzionale  e   indennita'
          dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e  continuativo
          in godimento" si intende quello  composto,  a  seconda  dei
          ruoli di appartenenza, dalla  somma  delle  seguenti  voci:
          stipendio,  indennita'  integrativa  speciale,   indennita'
          mensile  pensionabile,  assegno  funzionale,   assegno   di
          valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa. 
              7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
          1°  gennaio  2018,  che,  alla  medesima  data,  non  hanno
          maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo e' attribuito, dal
          compimento del tredicesimo anno  e  fino  al  conseguimento
          della qualifica di vice questore aggiunto  e  qualifiche  e
          gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari
          a euro 650,00 mensili lordi, ove piu'  favorevole  rispetto
          all'assegno funzionale mensile  spettante  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno  e'  cumulabile
          con l'assegno di cui  al  comma  9  e  continua  ad  essere
          attribuito anche ai funzionari e  agli  ufficiali  sino  al
          compimento del tredicesimo anno. 
              8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
          1° gennaio 2018, e' attribuito, dal compimento di  15  anni
          di anzianita' nel  ruolo  e  fino  al  conseguimento  della
          qualifica di vice questore aggiunto e  qualifiche  e  gradi
          corrispondenti, un assegno personale  di  riordino  pari  a
          euro 180,00 mensili lordi,  ove  piu'  favorevole  rispetto
          all'assegno funzionale mensile  spettante  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2009, n. 51. 
              9. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  agli  ufficiali
          delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono
          il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia
          ad  ordinamento  civile  che  rivestono  la  qualifica   di
          commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a
          euro 1.850  annui  lordi  dal  compimento  di  10  anni  di
          anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del  grado  di
          maggiore o di vice questore aggiunto. 
              10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno  effetto
          sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario  di
          quiescenza, normale e  privilegiato,  sulla  indennita'  di
          buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,
          sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i  relativi
          contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni  di  cui
          ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  in  analogia  con
          quanto  previsto   dall'articolo   1826-bis   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine  di  fronteggiare
          specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  ovvero   di
          valorizzare  l'attuazione  di  specifici  programmi  o   il
          raggiungimento di qualificati obiettivi,  e'  istituito  un
          apposito fondo destinato alle qualifiche di  vice  questore
          aggiunto  e  di  vice  questore  e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti. Con distinti decreti annuali  dei  Ministri
          interessati, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definite  le  misure  dei  compensi,  i
          criteri per l'attribuzione e le modalita'  applicative.  Il
          fondo di  cui  al  presente  comma  e'  alimentato  con  le
          seguenti somme: 
                a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 
                b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 
                c) Corpo della guardia di  finanza:  1,2  milioni  di
          euro; 
                d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di
          euro. 
              12. In fase  di  prima  applicazione,  il  personale  a
          partire  dalla  qualifica  di  vice  questore  aggiunto   e
          qualifiche e gradi  corrispondenti  e'  reinquadrato,  alla
          data  del  1°  gennaio  2018,  nelle  rispettive  posizioni
          economiche,  prendendo  in  considerazione  gli   anni   di
          servizio effettivo prestato, aumentato degli altri  periodi
          giuridicamente computabili ai  fini  stipendiali  ai  sensi
          della normativa  vigente  e  ridotti  del  periodi  di  cui
          all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66, e dei periodi di aspettativa per motivi di  studio  nei
          casi previsti dalla normativa vigente. 
              13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,   i   valori
          dell'indennita' mensile pensionabile  di  cui  all'articolo
          43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il
          personale che riveste la qualifica di sostituto commissario
          e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati  nella
          misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale,
          con la medesima decorrenza e fino  al  30  settembre  2017,
          continua ad applicarsi il  parametro  stipendiale  previsto
          per  la  denominazione   di   "sostituto   commissario"   e
          denominazioni e  qualifiche  corrispondenti,  di  cui  alla
          tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio  2003,
          n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal  1°
          gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla
          predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti
          misure mensili lorde, per tredici mensilita', al  personale
          che riveste i seguenti gradi e qualifiche: 
                a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05; 
                b) Generale  di  Divisione/Dirigente  Generale:  Euro
          1.267,52; 
                c)  Generale  di  Brigata/Dirigente  Superiore:  Euro
          1.164,95; 
                d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni  di
          servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19; 
                f) Tenente  Colonnello/Vice  Questore  con  ventitre'
          anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19; 
                h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni
          di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con  tredici  anni
          di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19; 
                j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60. 
              14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle
          qualifiche  e  dei  gradi  del  personale  delle  Forze  di
          polizia, in relazione  ai  ruoli  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, e'  riportata  nella  tabella  G  allegata  al
          presente decreto. 
              15. Le detrazioni di anzianita',  operate  a  qualsiasi
          titolo sulle qualifiche o sui  gradi  del  personale  delle
          Forze di polizia,  hanno  effetto  anche  sulla  decorrenza
          delle denominazioni o delle qualifiche. 
              16. I  periodi  di  congedo  straordinario  concessi  a
          decorrere dal 1°  gennaio  2017  al  personale  di  cui  al
          presente decreto ai sensi dell'articolo 42,  comma  5,  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili
          nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione
          in carriera. 
              17.  La  tabella  di  corrispondenza  H,  allegata   al
          presente decreto, si applica, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2018, al personale delle Forze di polizia che  transita  in
          altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi
          previsti dalla legislazione vigente. 
              18.  Le  rideterminazioni  giuridiche   di   anzianita'
          effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo  a
          corresponsione di arretrati in data  anteriore  rispetto  a
          quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto
          medesimo. 
              19. Le disposizioni del presente  decreto  non  possono
          produrre effetti  peggiorativi  sul  trattamento  economico
          fisso e continuativo del personale delle forze  di  polizia
          rispetto a quanto previsto  dalla  normativa  vigente  alla
          data della loro entrata in vigore. 
              20.  Con  decreto   interdirettoriale   dei   Ministeri
          dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
          della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinati  i
          distintivi di qualifica e di denominazione per il personale
          delle Forze di polizia a  ordinamento  civile,  nonche'  di
          qualifica  per  il  personale  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare, in relazione a  quanto  previsto  dal
          presente decreto. 
              21. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  al  personale  di
          cui al presente decreto che nell'ultimo  quinquennio  prima
          della cessazione dal servizio ha  prestato  servizio  senza
          demerito e' attribuita la promozione alla qualifica  ovvero
          al grado superiore a decorrere dal giorno  successivo  alla
          predetta cessazione  dal  servizio  al  raggiungimento  del
          limite di eta', al collocamento a domanda in  ausiliaria  o
          riserva nei casi previsti dalla legislazione  vigente,  per
          infermita' o per decesso dipendenti da causa  di  servizio,
          ovvero in caso  di  rinuncia  al  transito  per  infermita'
          nell'impiego  civile,  sempre  che   l'infermita'   risulti
          dipendente da causa di servizio. La promozione  e'  esclusa
          per    il    personale    destinatario    dell'applicazione
          dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n. 66, nonche' per il personale che  riveste  il  grado  di
          generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli
          ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche  e
          gradi corrispondenti che rivestono il grado o la  qualifica
          apicale del  ruolo  di  appartenenza.  Resta  fermo  quanto
          disposto dagli articoli 21, comma 1, e  23,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  per   il
          personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Le disposizioni di cui al presente  comma
          non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento
          economico,  previdenziale  e  pensionistico  del  personale
          medesimo. 
              22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   ministri
          interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio  del
          personale  di  cui  al  presente  decreto   transitato   in
          soprannumero nelle altre amministrazioni statali a  seguito
          di  inidoneita'  al  servizio,  ai  fini  del   conseguente
          incremento delle  facolta'  assunzionali  delle  rispettive
          Forze di polizia previste a legislazione vigente. 
              23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo  le  parole
          "di atleti o di istruttori" sono inserite le  seguenti:  ",
          nonche' alle bande musicali". 
              24. I concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  il   reclutamento   di
          personale  nei  ruoli  delle  amministrazioni  di  cui   al
          presente  decreto  sono  espletati  secondo  le   procedure
          vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
          presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo
          le disposizioni vigenti prima  di  quest'ultima  data.  Gli
          stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti
          dal  presente  decreto  e  sono  iscritti  in   ruolo   con
          decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 
              25. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,
          restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni
          del personale di  cui  al  medesimo  decreto  effettuate  o
          aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata  in
          vigore  dello  stesso  decreto.   Le   disposizioni   sugli
          avanzamenti o promozioni  previste  dal  presente  decreto,
          ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data
          di  entrata  in   vigore   dello   stesso,   si   applicano
          esclusivamente al personale in servizio alla  stessa  data,
          salvo quanto diversamente previsto  nel  medesimo  decreto.
          Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al  personale  richiamato
          in servizio,  con  o  senza  assegni,  sono  attribuite  le
          promozioni, ai soli fini giuridici,  secondo  le  modalita'
          disciplinate dal presente decreto. 
              26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo  di
          polizia penitenziaria si applicano le disposizioni  di  cui
          agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66. Al personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di  cui
          all'articolo 881 del medesimo codice. 
              27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si
          applica l'articolo 1099 del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di  vacanze
          nei  contingenti  massimi  dei  colonnelli  stabiliti   per
          ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti
          colonnelli collocati nella posizione di  "a  disposizione",
          esclusivamente secondo le modalita' ed entro  i  limiti  di
          cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari
          al dieci per cento a decorrere dal 2022. 
              27-bis.  Al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   di
          funzionalita'  dell'Arma  dei  carabinieri,  le  promozioni
          eventualmente conferite  per  effetto  dell'articolo  1089,
          comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non
          sono computate nel  numero  di  quelle  da  effettuare  per
          l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del
          medesimo anno,  eccedenze  nelle  dotazioni  organiche  del
          grado in cui deve essere effettuata la promozione. 
              28.  Al  personale  delle  forze  di  polizia,  che  ha
          ricoperto o ricopre incarichi non a  termine  presso  altre
          Pubbliche amministrazioni per i  quali  e'  prevista  dalla
          legge o da altra fonte  normativa  la  ricostruzione  della
          carriera all'atto  del  rientro  nella  medesima  forza  di
          polizia, salvo sussistano motivi  ostativi  previsti  dalla
          legislazione vigente, e' conferita la promozione: 
                a) fino al grado di  vice  questore  e  qualifiche  e
          gradi corrispondenti, con decorrenza  attribuita  al  primo
          dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei  ruoli
          di provenienza; 
                b) alla qualifica di primo dirigente e  di  dirigente
          superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso
          dei  requisiti  previsti  dalle   specifiche   disposizioni
          normative, il medesimo personale ha rivestito nei  predetti
          incarichi la qualifica di seconda fascia,  rispettivamente,
          di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o
          superiore  o  equiparate,  con   la   medesima   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi che lo segue  nei
          ruoli di provenienza. 
              Ai fini  dell'iscrizione  in  ruolo,  il  personale  e'
          collocato  nella  posizione  immediatamente  antecedente  a
          quella conseguita dal pari qualifica o grado  promosso  che
          ha ottenuto il miglior posizionamento  tra  coloro  che  lo
          seguivano  nel  ruolo  e  nella  qualifica   o   grado   di
          provenienza.  Ogni   altra   disposizione   relativa   alla
          progressione  di  carriera  oltre  la  qualifica  di   vice
          questore aggiunto e qualifiche e  gradi  corrispondenti  in
          costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni
          non si applica agli ufficiali e ai funzionari  delle  forze
          di polizia. Al rientro nella forza di polizia,  il  periodo
          di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e
          gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni
          costituisce elemento di valutazione ai fini  dell'ulteriore
          progressione in carriera. 
              29. In relazione al servizio prestato  nel  contingente
          speciale  del  personale  addetto  al  Dipartimento   delle
          Informazioni per la sicurezza e ai servizi di  informazione
          per la sicurezza di  cui  all'articolo  21  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124, non si applicano  le  disposizioni  di
          cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera
          m), della medesima legge n.  124  del  2007,  modifiche  al
          regolamento ivi previsto  secondo  le  procedure  stabilite
          dall'articolo 43 della stessa legge. 
              30. In fase di prima applicazione del presente  decreto
          e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere
          dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da
          vice questore aggiunto e qualifiche e gradi  corrispondenti
          sono  applicate,  in  quanto   compatibili   in   relazione
          all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia,  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura  stabilita
          per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze  armate,
          50 del decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno
          2002, n. 164; 
                b) articoli 6 e 13 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; 
                c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16,
          17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; 
                d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19,  20,
          21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          51. 
              31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  effettua  un  monitoraggio  delle  spese   di
          personale delle amministrazioni  interessate  dal  presente
          riordino delle carriere. Qualora dal predetto  monitoraggio
          risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
          agli  oneri  previsti  dal  presente  provvedimento,   alla
          copertura  finanziaria   del   maggior   onere   risultante
          dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli
          stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
          delle amministrazioni interessate  dal  provvedimento,  nel
          rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dall'articolo  21,
          comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
          amministrazioni interessate.».