Art. 19 
 
 
  Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
                                n. 95 
 
  1. All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, e' aggiunto il seguente periodo: «In relazione a  quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma  680,  della  legge  27
giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
          personale dirigente di cui al comma 1 sono: 
                a) il trattamento accessorio: 
                b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del
          servizio; 
                c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; 
                d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
                e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
                g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
                i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
          assistenza del personale. 
              3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
          pubblica amministrazione, sentiti i Ministri  dell'interno,
          della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
          Ministro della difesa, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le modalita'  attuative  di  quanto  previsto  dal
          commi  2  e  3,  attraverso   l'applicazione,   in   quanto
          compatibili,   delle   procedure   perviste   dal   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della
          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale. 
              5. All'attuazione del comma 3 si  provvede  nei  limiti
          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione
          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle
          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017,  n.
          205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non  si  applicano  le
          disposizioni di cui  al  precedente  periodo  del  presente
          comma. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli  anni  2018,  2019  e
          2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
          periodo. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale
          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti.».