Art. 10 
 
             Modifiche al Capo V del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 97 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Clausola  di  salvaguardia  retributiva).  -  1.  Per  il
personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  l'autorizzazione
allo svolgimento del lavoro  straordinario  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,  n.  422,  e'  disposta
annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  i  limiti  dei  fondi
stanziati in bilancio. 
  2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il
pagamento  dei  compensi  per  lavoro  straordinario,  prestato   dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  le  attivita'
svolte nel primo semestre di ciascun anno,  e'  autorizzato  entro  i
limiti  massimi  stabiliti  con  il  decreto  autorizzativo  relativo
all'anno precedente.». 
  2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.
97, sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla  data
del 1° gennaio 2018, le misure  dello  stipendio  tabellare  e  delle
indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissate nella tabella C,  allegata  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.  Gli  effetti   retributivi
derivanti dall'applicazione della predetta  tabella  C  costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma  5,  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo  di  produttivita'  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010, n. 250, e' incrementato: 
  a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251,
destinate al personale inquadrato alla data di cui  al  comma  1  nei
ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi  informatici,
dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche'  nei
ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a),
b) e c); 
  b)  dalle  risorse  gia'   destinate   a   remunerare   il   lavoro
straordinario  del  personale  interessato  dal  conferimento   delle
posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e  223  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno  2019,
viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione
delle posizioni organizzative di cui agli  articoli  199  e  223  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023
detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro
290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla  lettera
b). 
  3.  A  seguito  dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali
straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione
di rischio, di posizione e di risultato di cui  all'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,  e'
incrementata attingendo alle risorse del fondo  di  produttivita'  di
cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 
  4. Le risorse di cui ai  commi  2,  lettere  a)  e  b),  e  3  sono
determinate con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le
indennita'  attribuite  al  personale  inquadrato  nei  ruoli   delle
specialita'  aeronaviganti,  nautiche   e   dei   sommozzatori   sono
incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo  anno  2018,
gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma  1,
e 230, comma 1, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori
correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno  2019,  il
procedimento negoziale di cui agli articoli 136  e  226  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: 
  a) la nuova  configurazione  degli  istituti  retributivi  volta  a
valorizzare l'impiego operativo,  la  qualificazione  e  l'esperienza
specifica  acquisita,  nonche'  lo  svolgimento   di   incarichi   di
particolare responsabilita'; 
  b) la previsione di benefici economici finalizzati al  mantenimento
delle  indennita'   specialistiche   in   godimento   nei   casi   di
indisponibilita'  dal   servizio   per   infermita',   temporanea   o
permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi  di  decadenza
del brevetto o della licenza ovvero del  titolo  comunque  denominato
abilitativo allo svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso  tecnico
specialistico. 
  6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno
2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1  al  presente  decreto,
che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione
ordinamentale di cui al presente decreto. 
  Art.   17-ter   (Valorizzazione   retributiva   e   interpretazione
dell'articolo 15). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
4 e all'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  del  26  marzo  2018,  n.  48,  sono  da
intendersi nel senso che la  tredicesima  mensilita',  relativa  agli
incrementi  delle  componenti   retributive   ivi   contemplate,   e'
riconosciuta, per l'anno 2017, nella  misura  di  un  dodicesimo  per
ciascun mese di servizio prestato  dal  1°  ottobre  al  31  dicembre
2017.». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177: 
              «Art. 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale
          dello Stato). - 1. In conseguenza delle disposizioni di cui
          agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma
          dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
          della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, rideterminate  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
          lettera a), della legge,  sono  incrementate  delle  unita'
          corrispondenti  al  numero  complessivo,   per   ruolo   di
          appartenenza, di cui alla tabella A  allegata  al  presente
          decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,  e'
          assegnato, con corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica, al Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
          attivita' di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui
          al comma 2. 
              2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con  propri
          provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  pubblicati  sul
          Bollettino ufficiale del  medesimo  Corpo,  individua,  per
          ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e
          della  ulteriore  documentazione  attestante  il   servizio
          prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate  al  comma
          1,  presso  la  quale  ciascuna  unita'  di  personale   e'
          assegnata: 
                a) tenendo conto dell'impiego, alla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  nelle  unita'  dedicate
          all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle
          medesime Amministrazioni, e in particolare: 
                  1)  per  le  funzioni   attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri ai sensi dell'art. 7: 
                    tutto il personale assegnato  negli  uffici,  nei
          reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate  le
          funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso
          le sezioni  di  polizia  giudiziaria  delle  Procure  della
          Repubblica, il quale permane  nelle  medesime  sezioni  per
          l'assolvimento delle  specifiche  funzioni  in  materia  di
          illeciti ambientali e agroalimentari; 
                  2) per le competenze attribuite al Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9: 
                    centri operativi antincendio boschivo (COAB); 
                    nuclei operativi speciali e di protezione  civile
          (NOS); 
                    linee volo dedicate o impiegate per le specifiche
          attivita', nella consistenza indicata nella  tabella  A  di
          cui al comma 1; 
                    centro operativo aereo unificato (COAU); 
                  3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a): 
                    aliquote  in   servizio   presso   la   direzione
          investigativa antimafia (DIA); 
                  4)  per  le  funzioni  attribuite  al  Corpo  della
          Guardia di finanza ai sensi dell'art. 10, comma 1,  lettera
          b): 
                    servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); 
                    squadre nautiche e marittime (SNEM); 
                  5) per le attivita' a  cui  provvede  il  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
          dell'art. 11: 
                    servizio centrale certificazione CITES; 
                    unita' organizzative dirigenziali per i  rapporti
          internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le
          regioni e attivita' di  monitoraggio,  di  cui  al  decreto
          ministeriale del 12 gennaio 2005; 
                b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri: 
                  1)  per  il  personale  dei   ruoli   direttivi   e
          dirigenti, servizio svolto nelle  unita'  dedicate  di  cui
          alla lettera  a),  numero  2),  per  almeno  sei  mesi  nel
          quinquennio antecedente la data di entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento, nonche' specializzazioni  possedute
          o particolari incarichi ricoperti; 
                  2) per le competenze attribuite al Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'art.  9,  l'anzianita'
          nella specializzazione di  direttore  delle  operazioni  di
          spegnimento  (DOS)  e,  a  parita'  di   anzianita'   nella
          specializzazione, la minore eta' anagrafica; 
                  3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera  a),  la  frequenza
          dello specifico corso di formazione per lo  svolgimento  di
          attivita' di ordine pubblico in assetto e  la  minore  eta'
          anagrafica; 
                  4) per le esigenze connesse allo svolgimento  delle
          attivita' a  cui  provvede  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali  ai  sensi  dell'art.  11,
          l'impiego  presso  unita'   amministrative,   contabili   e
          logistiche dell'Ispettorato generale  del  Corpo  forestale
          dello Stato; 
                c) qualora, in base ai criteri sopra specificati,  le
          unita' assegnate alle Amministrazioni di  cui  al  comma  1
          siano in numero inferiore ai  contingenti  stabiliti  nella
          tabella A, tenendo altresi' conto,  fino  alla  concorrenza
          dei medesimi contingenti, delle  attivita'  svolte  in  via
          prevalente negli ultimi cinque anni. 
              3. Nello stesso termine di cui  al  comma  2,  ai  fini
          della  determinazione  del  contingente  limitato  di   cui
          all'art. 8, comma 1, lettera a), numero  2),  della  legge,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del Ministro per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  previa  ricognizione  dei
          posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno,
          sono individuate, preferibilmente tra quelle  che  svolgono
          funzioni attinenti alle professionalita' del  personale  da
          ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali  e'
          consentito il transito di cui al comma 4,  con  conseguente
          attribuzione  al  personale  interessato  dell'assegno   ad
          personam di cui allo stesso art. 8, comma  1,  lettera  a),
          numero 2), ultimo periodo  della  legge.  Con  il  medesimo
          decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure
          di mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con  successivo
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          con le medesime modalita' di cui  al  primo  periodo,  sono
          individuate  le  risorse  finanziarie  da  trasferire  alle
          amministrazioni destinatarie. 
              4. Il personale del Corpo forestale  dello  Stato,  nei
          venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al  comma  3,
          primo periodo, puo' presentare domanda per il  transito  in
          altra amministrazione statale tra  quelle  individuate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3, primo periodo, e con le  modalita'  ivi  indicate.
          Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso  di
          mancato accoglimento  della  stessa,  si  intende  rimanere
          assegnati all'Amministrazione di  destinazione  individuata
          con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal  caso,  il
          mancato   accoglimento   della   domanda    determina    la
          definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di
          mancata     indicazione     per     rimanere      assegnato
          all'Amministrazione    di    destinazione,    il    mancato
          accoglimento della domanda determina gli effetti di cui  al
          comma 6. 
              5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  e  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali compete, a decorrere  dall'effettivo
          transito, l'assegno ad personam di cui all'art. 8, comma 1,
          lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge. 
              6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016,  il
          personale che ha presentato la domanda di cui al  comma  4,
          non sia stato ricollocato in altra amministrazione  statale
          tra quelle  individuate  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo,  e
          non abbia optato per la riassegnazione ai sensi  del  comma
          4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto  con
          le organizzazioni sindacali,  a  definire  altre  forme  di
          ricollocazione. In caso di mancato  ulteriore  assorbimento
          entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale  cessa  di
          appartenere al comparto  sicurezza  e  difesa  e  nei  suoi
          confronti si applicano le disposizioni dell'art. 33,  comma
          8, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al
          personale  ricollocato  ai  sensi  del  presente  comma  e'
          attribuito il trattamento economico previsto dall'art.  30,
          comma 2-quinquies, del citato decreto  legislativo  n.  165
          del 2001. 
              7.  Qualora,  successivamente   ai   provvedimenti   di
          assegnazione di cui ai commi 2 e  4,  secondo  periodo,  il
          numero  delle  unita'  di  personale   trasferito   risulti
          inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del
          comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente: 
                a)  alle  risorse  finanziarie  corrispondenti   alle
          facolta'  assunzionali  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di
          quelle indicate in nota alla tabella A di cui al  comma  1.
          La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti i ministri interessati; 
                b) ai  risparmi  di  spesa  corrispondenti  al  minor
          trattamento economico spettante al personale transitato  ai
          sensi del comma 4, accertati mediante decreto del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinati alle amministrazioni interessate sulla base della
          ripartizione prevista dal presente comma. 
              8. Le residue quote delle dotazioni organiche  indicate
          nella tabella A  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
          interessate  dall'applicazione  del  comma  7,  sono   rese
          indisponibili sino  al  verificarsi  della  cessazione  dal
          servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6. 
              9. Con decreto emanato annualmente dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   ministri
          interessati,    sono    accertate    e    assegnate    alle
          amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni
          previste a legislazione vigente in relazione alle quote  di
          dotazioni organiche indisponibili di cui  al  comma  8,  le
          risorse finanziarie che  si  rendono  disponibili  all'atto
          delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8,
          nonche' definite le modalita' di  attuazione  dello  stesso
          comma per l'individuazione  delle  dotazioni  organiche  da
          rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie  che
          si  rendono  disponibili  all'atto  delle  cessazioni   dal
          servizio previste al comma 8,  sono  destinate  secondo  le
          modalita' previste dal successivo comma 10. 
              10. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1,
          lettera a), numero 3, della legge, le  risorse  finanziarie
          corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi
          del comma 7, lettera b), sono destinati, nella  misura  del
          50 per cento,  all'attuazione  della  revisione  dei  ruoli
          delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1,  lettera
          a), numero 1, della legge. 
              11. In relazione alle eventuali modifiche  che  possono
          intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la  tabella
          A  di  cui  al  comma  1  e'  aggiornata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 10 del
          decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  2010,
          n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
          direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco  (biennio  economico  2008-2009),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio  2011,  n.  25,  supplemento
          ordinario): 
              «Art. 5 (Fondo di produttivita').  -  1.  Il  Fondo  di
          produttivita' per il personale direttivo di cui all'art.  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  novembre
          2007,  come  incrementato  dall'art.  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  e'  aumentato
          dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008:  7.400,00
          euro; b) per  l'anno  2009:  28.100,00  euro.((1))  2.  Gli
          importi di cui al  comma  precedente  non  comprendono  gli
          oneri contributivi e l'IRAP a  carico  dello  Stato  e  non
          hanno effetto di  trascinamento  nell'anno  successivo.  3.
          Restano ferme le disposizioni  relative  alla  composizione
          del predetto Fondo ed  all'utilizzo  dello  stesso.  4.  Le
          risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
          competenza  sono  conservate  per  le  medesime   esigenze,
          nell'anno successivo.». 
              «Art. 10 (Fondo per  la  retribuzione  di  rischio,  di
          posizione  e  di  risultato).  -  1.  Il   Fondo   per   la
          retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle  risorse
          di cui all'art. 38, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  7  maggio  2008  ed   e'   ulteriormente
          aumentato dalle  seguenti  risorse  annue:  a)  anno  2008:
          17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro. 
              2.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione ed all'utilizzo del predetto  Fondo  previste,
          rispettivamente, dagli articoli  8  e  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  novembre  2007,  anche  in
          relazione alla  graduazione  degli  incarichi  di  funzione
          disposta, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno
          3 marzo 2008. 
              3. La retribuzione di posizione e rischio per la  parte
          fissa resta fissata  nella  misura  prevista  dall'art.  9,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          novembre 2007 e per la parte variabile  vengono  utilizzate
          le risorse di cui al comma 1. 
              4. A decorrere dall'anno 2010,  la  quota  parte  delle
          risorse  di  cui  all'art.  17,  comma  35-quinquies,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  pari  ad
          euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui  al  comma  1  per
          essere  utilizzata  ai  fini  della  corresponsione   della
          retribuzione di risultato. 
              5. Le risorse di  cui  all'art.  4,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  versate
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  nella  quota  dello
          0,41 per cento vengono destinate,  mediante  riassegnazione
          da effettuarsi con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, al Fondo  di  cui  al  comma  1  per  essere
          utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4. 
              6. Gli importi di cui ai commi 1 e  4  non  comprendono
          gli oneri contributivi  e  l'IRAP  a  carico  dello  Stato.
          Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non  hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 140 del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  approvato  con
          decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentite le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
          sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  2018,  n.
          47 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco per  la  valorizzazione  a  livello  retributivo,
          delle peculiari condizioni di  impiego),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110: 
              «Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio).  -  1.
          Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del  personale
          non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco che  espleta  funzioni  tecnico-operative,
          previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo  sindacale  per
          il personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativo  al  triennio
          economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e
          approvato dal Consiglio dei ministri il 22  febbraio  2018,
          che  sara'  recepito  in  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica, sono incrementate degli importi  mensili  lordi
          di  cui  alla  seguente  tabella  con  le   decorrenze   in
          corrispondenza indicate: 
                Qualifiche dei ruoli del personale  non  direttivo  e
          non dirigente  che  espleta  funzioni  tecnico-operative  -
          Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - 
                  Vigile del fuoco - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco qualificato - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco esperto - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore - 79,60 - 
                  Vigile   del   fuoco   coordinatore   con    scatto
          convenzionale - 79,60 - 
                  Capo squadra - 79,60 - 
                  Capo squadra esperto - 79,60 - 
                  Capo squadra esperto  con  scatto  convenzionale  -
          79,60 - 
                  Capo reparto - 79,60 - 
                  Capo reparto esperto - 79,60 - 
                  Capo reparto esperto  con  scatto  convenzionale  -
          79,60 - 
                  Vice ispettore antincendi - 79,60 - 
                  Ispettore antincendi - 79,60 - 
                  Ispettore antincendi esperto - 79,60 - 
                  Ispettore    antincendi    esperto    con    scatto
          convenzionale - 79,60 - 
                  Sostituto direttore antincendi - 79,60 - 
                  Sostituto direttore antincendi capo - 79,60 - 
                  Sostituto direttore  antincendi  capo  esperto  con
          scatto convenzionale - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco qualificato AIB - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco esperto AIB - 79,60 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore AIB - 79,60 - 
                  Vigile  del  fuoco  coordinatore  AIB  con   scatto
          convenzionale - 79,60 - 
                  Capo squadra AIB - 79,60 - 
                  Capo reparto AIB - 79,60 - 
                  Capo reparto esperto AIB - 79,60 - 
                  Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
          79,60 - 
                  Vice ispettore antincendi AIB - 79,60 - 
                  Ispettore antincendi AIB - 79,60 - 
                  Sostituto direttore antincendi AIB - 79,60 - 
                  Sostituto direttore antincendi capo AIB - 79,60 - 
                  Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con
          scatto convenzionale - 79,60. 
              2. L'incremento di cui al comma  1  non  e'  attribuito
          all'allievo vigile del fuoco  sino  ad  avvenuta  nomina  a
          vigile del fuoco in prova. 
              3. Per effetto degli incrementi di cui al comma  1,  le
          misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  sono  rideterminate  nei  valori  di  cui  alla
          seguente  tabella  con  le  decorrenze  in   corrispondenza
          indicate: 
                Qualifiche dei ruoli del personale  non  direttivo  e
          non dirigente  che  espleta  funzioni  tecnico-operative  -
          Nuove misure mensili  dell'indennita'  di  rischio  dal  1°
          ottobre 2017 (euro) - Nuove misure mensili  dell'indennita'
          di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) - 
                  Vigile del fuoco - 508,02 - 518,54 - 
                  Vigile del fuoco qualificato - 508,02 - 518,54 - 
                  Vigile del fuoco esperto - 508,02 - 518,54 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore - 508,02 - 518,54 - 
                  Vigile   del   fuoco   coordinatore   con    scatto
          convenzionale - 508,02 - 518,54 - 
                  Capo squadra - 588,09 - 600,57 - 
                  Capo squadra esperto - 588,09 - 600,57 - 
                  Capo squadra esperto  con  scatto  convenzionale  -
          588,09 - 600,57 - 
                  Capo reparto - 617,53 - 630,74 - 
                  Capo reparto esperto - 617,53 - 630,74 - 
                  Capo reparto esperto  con  scatto  convenzionale  -
          617,53 - 630,74 - 
                  Vice ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 - 
                  Ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 - 
                  Ispettore antincendi esperto - 617,53 - 630,74 - 
                  Ispettore    antincendi    esperto    con    scatto
          convenzionale - 673,81 - 688,40 - 
                  Sostituto direttore antincendi - 673,81 - 688,40 - 
                  Sostituto direttore  antincendi  capo  -  720,97  -
          736,71 - 
                  Sostituto direttore  antincendi  capo  esperto  con
          scatto convenzionale - 779,66 - 796,85 - 
                  Vigile del fuoco qualificato AIB - 508,02 -  518,54
          - 
                  Vigile del fuoco esperto AIB - 508,02 - 518,54 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore AIB - 508,02 - 518,54
          - 
                  Vigile  del  fuoco  coordinatore  AIB  con   scatto
          convenzionale - 508,02 - 518,54 - 
                  Capo squadra AIB - 588,09 - 600,57 - 
                  Capo reparto AIB - 617,53 - 630,74 - 
                  Capo reparto esperto AIB - 617,53 - 630,74 - 
                  Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
          617,53 - 630,74 - 
                  Vice ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 - 
                  Ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 - 
                  Sostituto  direttore  antincendi  AIB  -  673,81  -
          688,40 - 
                  Sostituto direttore antincendi capo AIB - 720,97  -
          736,71 - 
                  Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con
          scatto convenzionale - 779,66 - 796,85. 
              4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte
          per tredici mensilita', fermo restando quanto  previsto  al
          comma 2.». 
              «Art. 4 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere dal
          1°  ottobre  2017  al  personale  di  cui  all'art.  1   e'
          attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo,
          del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di  servizio
          maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  secondo  le  misure
          previste nella tabella di seguito riportata: 
                Qualifiche dei ruoli del personale  non  direttivo  e
          non dirigente - Personale con anzianita' di servizio pari o
          maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
          2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio  pari  o
          maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
          2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio  pari  o
          maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
          2017 (euro) - 
                  Sostituto  direttore  antincendi  capo  esperto   -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Sostituto  direttore  antincendi  capo  -  96,92  -
          147,69 - 184,15 - 
                  Sostituto direttore antincendi - 90,46 -  137,85  -
          171,88 - 
                  Ispettore    antincendi    esperto    con    scatto
          convenzionale - 90,46 - 137,85 - 171,88 - 
                  Ispettore antincendi esperto -  84,00  -  128,00  -
          159,60 - 
                  Ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Vice ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60
          - 
                  Sostituto direttore antincendi capo esperto  AIB  -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Sostituto direttore antincendi capo AIB -  96,92  -
          147,69 - 184,15 - 
                  Sostituto direttore antincendi AIB - 90,46 - 137,85
          - 171,88 - 
                  Ispettore antincendi AIB - 84,00 - 128,00 -  159,60
          - 
                  Vice ispettore antincendi AIB - 84,00  -  128,00  -
          159,60 - 
                  Capo reparto esperto  con  scatto  convenzionale  -
          84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Capo reparto esperto - 84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Capo reparto - 84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Capo squadra esperto  con  scatto  convenzionale  -
          77,54 - 118,15 - 147,32 - 
                  Capo squadra esperto - 77,54 - 118,15 - 147,32 - 
                  Capo squadra - 77,54 - 118,15 - 147,32 - 
                  Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
          84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Capo reparto esperto AIB - 84,00 - 128,00 -  159,60
          - 
                  Capo reparto AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 - 
                  Capo squadra AIB - 77,54 - 118,15 - 147,32 - 
                  Vigile   del   fuoco   coordinatore   con    scatto
          convenzionale - 64,62 - 98,46 - 122,77 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore -  64,62  -  98,46  -
          122,77 - 
                  Vigile del fuoco esperto - 64,62 - 98,46 - 122,77 - 
                  Vigile del fuoco qualificato  -  58,15  -  88,61  -
          110,49 - 
                  Vigile del fuoco - 58,15 - 88,61 - 110,49 - 
                  Vigile  del  fuoco  coordinatore  AIB  con   scatto
          convenzionale - 64.62 - 98,46 - 122,77 - 
                  Vigile del fuoco coordinatore AIB - 64.62 - 98,46 -
          122,77 - 
                  Vigile del fuoco esperto AIB  -  64.62  -  98,46  -
          122,77 - 
                  Vigile del fuoco qualificato AIB - 58,15 - 88,61  -
          110,49 - 
                  Funzionario                amministrativo-contabile
          direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46  -
          73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario                amministrativo-contabile
          direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario  amministrativo-contabile  direttore  -
          48,46 - 73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario amministrativo-contabile vice direttore
          - 42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Funzionario                     tecnico-informatico
          direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46  -
          73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario                     tecnico-informatico
          direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario tecnico-informatico direttore - 48,46 -
          73,85 - 92,08 - 
                  Funzionario tecnico-informatico  vice  direttore  -
          42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Sostituto direttore  amministrativo-contabile  capo
          esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - 
                  Sostituto direttore amministrativo-contabile capo -
          42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Sostituto  direttore   amministrativo-contabile   -
          42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore amministrativo-contabile esperto  con
          scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore  amministrativo-contabile  esperto  -
          42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore amministrativo-contabile  -  42,00  -
          64,00 - 79,80 - 
                  Vice collaboratore amministrativo-contabile - 38,77
          - 59,08 - 73,66 - 
                  Sostituto   direttore   tecnico-informatico    capo
          esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - 
                  Sostituto  direttore  tecnico-informatico  capo   -
          42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Sostituto direttore tecnico-informatico -  42,00  -
          64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore   tecnico-informatico   esperto   con
          scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore tecnico-informatico esperto - 42,00 -
          64,00 - 79,80 - 
                  Collaboratore tecnico-informatico - 42,00 - 64,00 -
          79,80 - 
                  Vice collaboratore tecnico-informatico  -  38,77  -
          59,08 - 73,66 - 
                  Assistente capo con scatto convenzionale - 38,77  -
          59,08 - 73,66 - 
                  Assistente capo - 38,77 - 59,08 - 73,66 - 
                  Assistente - 38,77 - 59,08 - 73,66 - 
                  Operatore esperto - 32,31 - 49,23 - 61,38 - 
                  Operatore professionale - 32,31 - 49,23 - 61,38 - 
                  Operatore tecnico - 29,08 - 44,31 - 55,25 - 
                  Operatore - 29,08 - 44,31 - 55,25. 
              2.  Ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei  ruoli
          speciali antincendio boschivo (AIB)  mantiene  l'anzianita'
          di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato  anche
          ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al  comma  1,
          in relazione alla continuita' delle funzioni  svolte  nelle
          posizioni di provenienza e di  assegnazione  successiva  al
          transito. 
              3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte
          per tredici mensilita'. 
              4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili,  si
          aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove
          spettante, e non rientrano nella base contributiva  di  cui
          all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          dicembre  1973,  n.  1032  ai  fini  della   determinazione
          dell'indennita' di buonuscita.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  2018,  n.
          48 (Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il  personale
          direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  la
          valorizzazione  a  livello  retributivo,  delle   peculiari
          condizioni di impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 maggio 2018, n. 110: 
              «Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio).  -  1.
          Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del  personale
          direttivo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,
          previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo  sindacale  per
          il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018,
          sottoscritto in  data  8  febbraio  2018  e  approvato  dal
          Consiglio dei ministri  il  22  febbraio  2018,  che  sara'
          recepito in decreto del Presidente della  Repubblica,  sono
          incrementate  degli  importi  mensili  lordi  di  cui  alla
          seguente  tabella  con  le  decorrenze  in   corrispondenza
          indicate: 
                Qualifiche  dei  ruoli  del  personale  direttivo   -
          Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 26 anni -  79,60
          - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 16 anni -  79,60
          - 
                  Direttore vicedirigente - 79,60 - 
                  Direttore - 79,60 - 
                  Vice direttore - 79,60 - 
                  Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni -
          79,60 - 
                  Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
          79,60 - 
                  Direttore medico-vicedirigente - 79,60 - 
                  Direttore medico - 79,60 - 
                  Vice direttore medico - 79,60 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          26 anni - 79,60 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          16 anni - 79,60 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 79,60 - 
                  Direttore ginnico-sportivo - 79,60 - 
                  Vice direttore ginnico-sportivo - 79,60 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  26  anni  -
          79,60 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  16  anni  -
          79,60 - 
                  Direttore vicedirigente AIB - 79,60 - 
                  Direttore AIB - 79,60. 
              2. Per effetto degli incrementi di cui al comma  1,  le
          misure vigenti dell'indennita'  di  rischio  del  personale
          direttivo del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono
          rideterminate nei valori di cui alla seguente  tabella  con
          le decorrenze in corrispondenza indicate: 
                Qualifiche dei ruoli del personale direttivo -  Nuove
          misure mensili dell'indennita' di rischio  dal  1°  ottobre
          2017 (euro)  -  Nuove  misure  mensili  dell'indennita'  di
          rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 779,92
          - 799,35 - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 779,92
          - 799,35 - 
                  Direttore vicedirigente - 779,92 - 799,35 - 
                  Direttore - 721,21 - 739,01 - 
                  Vice direttore - 674,03 - 690,52 - 
                  Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni -
          779,92 - 799,35 - 
                  Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
          779,92 - 799,35 - 
                  Direttore medico-vicedirigente - 779,92 - 799,35 - 
                  Direttore medico - 721,21 - 739,01 - 
                  Vice direttore medico - 674,03 - 690,52 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          26 anni - 779,92 - 799,35 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          16 anni - 779,92 - 799,35 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 779,92 -
          799,35 - 
                  Direttore ginnico-sportivo - 721,21 - 739,01 - 
                  Vice direttore ginnico-sportivo - 674,03 - 690,52 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  26  anni  -
          779,92 - 799,35 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  16  anni  -
          779,92 - 799,35 - 
                  Direttore vicedirigente AIB - 779,92 - 799,35 - 
                  Direttore AIB - 721,21 - 739,01. 
              3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte
          per tredici mensilita'. 
              Art. 3 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere  dal
          1°  ottobre  2017  al  personale  di  cui  all'art.  1   e'
          attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo,
          del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di  servizio
          maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  secondo  le  misure
          previste nella tabella di seguito riportata: 
                Qualifiche  dei  ruoli  del  personale  direttivo   -
          Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di  14
          anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)  -
          Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di  22
          anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)  -
          Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di  28
          anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 109,85
          - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 109,85
          - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore vicedirigente - 109,85 - 167,38 -  208,71
          - 
                  Direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 - 
                  Vice direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 - 
                  Direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore medico-vicedirigente - 109,85 - 167,38  -
          208,71 - 
                  Direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 - 
                  Vice direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
          16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 109,85 -
          167,38 - 208,71 - 
                  Direttore  ginnico-sportivo  -  96,92  -  147,69  -
          184,15 - 
                  Vice direttore ginnico-sportivo - 96,92 - 147,69  -
          184,15 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  26  anni  -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore vicedirigente AIB con scatto  16  anni  -
          109,85 - 167,38 - 208,71 - 
                  Direttore vicedirigente AIB -  109,85  -  167,38  -
          208,71 - 
                  Direttore AIB - 96,92 - 147,69 - 184,15. 
              2.  Ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei  ruoli
          speciali antincendio boschivo (AIB)  mantiene  l'anzianita'
          di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato  anche
          ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al  comma  1,
          in relazione alla continuita' delle funzioni  svolte  nelle
          posizioni di provenienza e di  assegnazione  successiva  al
          transito. 
              3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte
          per tredici mensilita'. 
              4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili,  si
          aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove
          spettante, e non rientrano nella base contributiva  di  cui
          all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          dicembre  1973,  n.  1032  ai  fini  della   determinazione
          dell'indennita' di buonuscita.».