Art. 10 Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. 2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.». 2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b). 3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. 6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto. Art. 17-ter (Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177: «Art. 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato). - 1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unita' corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e' assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2. 2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata: a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unita' dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare: 1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 7: tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9: centri operativi antincendio boschivo (COAB); nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita', nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1; centro operativo aereo unificato (COAU); 3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a): aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA); 4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b): servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); squadre nautiche e marittime (SNEM); 5) per le attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11: servizio centrale certificazione CITES; unita' organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attivita' di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005; b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri: 1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti; 2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9, l'anzianita' nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parita' di anzianita' nella specializzazione, la minore eta' anagrafica; 3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attivita' di ordine pubblico in assetto e la minore eta' anagrafica; 4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11, l'impiego presso unita' amministrative, contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato; c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unita' assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresi' conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attivita' svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni. 3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo stesso art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalita' di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalita' ivi indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6. 5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge. 6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma e' attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unita' di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente: a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati; b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma. 8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6. 9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonche' definite le modalita' di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalita' previste dal successivo comma 10. 10. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge. 11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e' aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25, supplemento ordinario): «Art. 5 (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.((1)) 2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». «Art. 10 (Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato). - 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed e' ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue: a) anno 2008: 17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro. 2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008. 3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1. 4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 5. Le risorse di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4. 6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 140 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110: «Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio). - 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative - Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Vigile del fuoco - 79,60 - Vigile del fuoco qualificato - 79,60 - Vigile del fuoco esperto - 79,60 - Vigile del fuoco coordinatore - 79,60 - Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale - 79,60 - Capo squadra - 79,60 - Capo squadra esperto - 79,60 - Capo squadra esperto con scatto convenzionale - 79,60 - Capo reparto - 79,60 - Capo reparto esperto - 79,60 - Capo reparto esperto con scatto convenzionale - 79,60 - Vice ispettore antincendi - 79,60 - Ispettore antincendi - 79,60 - Ispettore antincendi esperto - 79,60 - Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - 79,60 - Sostituto direttore antincendi - 79,60 - Sostituto direttore antincendi capo - 79,60 - Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale - 79,60 - Vigile del fuoco qualificato AIB - 79,60 - Vigile del fuoco esperto AIB - 79,60 - Vigile del fuoco coordinatore AIB - 79,60 - Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale - 79,60 - Capo squadra AIB - 79,60 - Capo reparto AIB - 79,60 - Capo reparto esperto AIB - 79,60 - Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale - 79,60 - Vice ispettore antincendi AIB - 79,60 - Ispettore antincendi AIB - 79,60 - Sostituto direttore antincendi AIB - 79,60 - Sostituto direttore antincendi capo AIB - 79,60 - Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con scatto convenzionale - 79,60. 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova. 3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative - Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro) - Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) - Vigile del fuoco - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco qualificato - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco esperto - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco coordinatore - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale - 508,02 - 518,54 - Capo squadra - 588,09 - 600,57 - Capo squadra esperto - 588,09 - 600,57 - Capo squadra esperto con scatto convenzionale - 588,09 - 600,57 - Capo reparto - 617,53 - 630,74 - Capo reparto esperto - 617,53 - 630,74 - Capo reparto esperto con scatto convenzionale - 617,53 - 630,74 - Vice ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 - Ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 - Ispettore antincendi esperto - 617,53 - 630,74 - Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - 673,81 - 688,40 - Sostituto direttore antincendi - 673,81 - 688,40 - Sostituto direttore antincendi capo - 720,97 - 736,71 - Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale - 779,66 - 796,85 - Vigile del fuoco qualificato AIB - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco esperto AIB - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco coordinatore AIB - 508,02 - 518,54 - Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale - 508,02 - 518,54 - Capo squadra AIB - 588,09 - 600,57 - Capo reparto AIB - 617,53 - 630,74 - Capo reparto esperto AIB - 617,53 - 630,74 - Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale - 617,53 - 630,74 - Vice ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 - Ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 - Sostituto direttore antincendi AIB - 673,81 - 688,40 - Sostituto direttore antincendi capo AIB - 720,97 - 736,71 - Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con scatto convenzionale - 779,66 - 796,85. 4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita', fermo restando quanto previsto al comma 2.». «Art. 4 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'art. 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata: Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Sostituto direttore antincendi capo esperto - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Sostituto direttore antincendi capo - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Sostituto direttore antincendi - 90,46 - 137,85 - 171,88 - Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - 90,46 - 137,85 - 171,88 - Ispettore antincendi esperto - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Vice ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Sostituto direttore antincendi capo AIB - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Sostituto direttore antincendi AIB - 90,46 - 137,85 - 171,88 - Ispettore antincendi AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Vice ispettore antincendi AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo reparto esperto con scatto convenzionale - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo reparto esperto - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo reparto - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo squadra esperto con scatto convenzionale - 77,54 - 118,15 - 147,32 - Capo squadra esperto - 77,54 - 118,15 - 147,32 - Capo squadra - 77,54 - 118,15 - 147,32 - Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo reparto esperto AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo reparto AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 - Capo squadra AIB - 77,54 - 118,15 - 147,32 - Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale - 64,62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco coordinatore - 64,62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco esperto - 64,62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco qualificato - 58,15 - 88,61 - 110,49 - Vigile del fuoco - 58,15 - 88,61 - 110,49 - Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale - 64.62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco coordinatore AIB - 64.62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco esperto AIB - 64.62 - 98,46 - 122,77 - Vigile del fuoco qualificato AIB - 58,15 - 88,61 - 110,49 - Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario amministrativo-contabile direttore - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario amministrativo-contabile vice direttore - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario tecnico-informatico direttore - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Funzionario tecnico-informatico vice direttore - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Sostituto direttore amministrativo-contabile capo - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Sostituto direttore amministrativo-contabile - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore amministrativo-contabile esperto - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore amministrativo-contabile - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Vice collaboratore amministrativo-contabile - 38,77 - 59,08 - 73,66 - Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 - Sostituto direttore tecnico-informatico capo - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Sostituto direttore tecnico-informatico - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore tecnico-informatico esperto - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Collaboratore tecnico-informatico - 42,00 - 64,00 - 79,80 - Vice collaboratore tecnico-informatico - 38,77 - 59,08 - 73,66 - Assistente capo con scatto convenzionale - 38,77 - 59,08 - 73,66 - Assistente capo - 38,77 - 59,08 - 73,66 - Assistente - 38,77 - 59,08 - 73,66 - Operatore esperto - 32,31 - 49,23 - 61,38 - Operatore professionale - 32,31 - 49,23 - 61,38 - Operatore tecnico - 29,08 - 44,31 - 55,25 - Operatore - 29,08 - 44,31 - 55,25. 2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110: «Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio). - 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Qualifiche dei ruoli del personale direttivo - Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 79,60 - Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 79,60 - Direttore vicedirigente - 79,60 - Direttore - 79,60 - Vice direttore - 79,60 - Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni - 79,60 - Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni - 79,60 - Direttore medico-vicedirigente - 79,60 - Direttore medico - 79,60 - Vice direttore medico - 79,60 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni - 79,60 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni - 79,60 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 79,60 - Direttore ginnico-sportivo - 79,60 - Vice direttore ginnico-sportivo - 79,60 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni - 79,60 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni - 79,60 - Direttore vicedirigente AIB - 79,60 - Direttore AIB - 79,60. 2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Qualifiche dei ruoli del personale direttivo - Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro) - Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) - Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore vicedirigente - 779,92 - 799,35 - Direttore - 721,21 - 739,01 - Vice direttore - 674,03 - 690,52 - Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore medico-vicedirigente - 779,92 - 799,35 - Direttore medico - 721,21 - 739,01 - Vice direttore medico - 674,03 - 690,52 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 779,92 - 799,35 - Direttore ginnico-sportivo - 721,21 - 739,01 - Vice direttore ginnico-sportivo - 674,03 - 690,52 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni - 779,92 - 799,35 - Direttore vicedirigente AIB - 779,92 - 799,35 - Direttore AIB - 721,21 - 739,01. 3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilita'. Art. 3 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'art. 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata: Qualifiche dei ruoli del personale direttivo - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) - Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore vicedirigente - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Vice direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore medico-vicedirigente - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Vice direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore ginnico-sportivo - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Vice direttore ginnico-sportivo - 96,92 - 147,69 - 184,15 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore vicedirigente AIB - 109,85 - 167,38 - 208,71 - Direttore AIB - 96,92 - 147,69 - 184,15. 2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.».