Art. 23 Redazione del Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresi', in modo specifico le finalita' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonche' quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5. 2. Il conto consuntivo e' sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. 3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformita' dal parere espresso dai revisori dei conti, e' trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonche' a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo e' stato approvato in difformita' dal parere dei revisori dei conti. 4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne da' comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. 5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
Note all'art. 23: - Il testo dei commi 145 e seguenti e il testo dei commi 17 e 136, dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, sono riportati nelle note all'art. 5.