Art. 23 
 
 
                   Redazione del Conto consuntivo 
 
  1. Il conto consuntivo e' predisposto  dal  D.S.G.A.  entro  il  15
marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento
della gestione dell'istituzione scolastica e i  risultati  conseguiti
in relazione agli obiettivi programmati.  La  relazione  illustrativa
della gestione evidenzia, altresi', in modo specifico le finalita'  e
le voci di spesa cui  sono  stati  destinati  i  fondi  eventualmente
acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonche' quelli
derivanti da erogazioni liberali, anche  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai
sensi dell'articolo 43, comma 5. 
  2. Il conto consuntivo  e'  sottoposto  dal  dirigente  scolastico,
entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori  dei  conti
che esprimono il proprio  parere  con  apposita  relazione  entro  il
successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della  relazione
dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio  d'istituto,
che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a  quello
cui si riferisce. 
  3. Il conto  consuntivo,  approvato  dal  Consiglio  d'istituto  in
difformita' dal parere espresso dai revisori dei conti, e'  trasmesso
entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di  competenza,  dal  dirigente  scolastico  all'Ufficio   scolastico
regionale, unitamente  agli  allegati,  al  programma  annuale,  alle
relative variazioni e delibere, nonche' a una  dettagliata  relazione
che dia conto dei motivi per i quali il  conto  consuntivo  e'  stato
approvato in difformita' dal parere dei revisori dei conti. 
  4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera  sul  conto
consuntivo  entro  la  data  indicata  nel  comma  3,  il   dirigente
scolastico ne da' comunicazione immediata ai  revisori  dei  conti  e
all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro  i  dieci  giorni
successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede
al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. 
  5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto  consuntivo  e'
pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della  legge  n.
107 del 2015, nel Portale unico dei dati della  scuola,  nonche'  nel
sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dei commi 145 e  seguenti  e  il  testo  dei
          commi 17 e 136, dell'art. 1 della citata  legge  13  luglio
          2015, n. 107, sono riportati nelle note all'art. 5.