Art. 24 
 
 
                Armonizzazione dei flussi informativi 
 
  1. Le istituzioni  scolastiche  adottano  le  misure  organizzative
necessarie  per  la  rilevazione  e  l'analisi  delle  spese  e   dei
rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,  collegando  le   risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti
e le connesse responsabilita' dirigenziali. 
  2. Le rilevazioni e le risultanze delle  attivita'  sopra  indicate
sono   utilizzate   dall'istituzione   scolastica    interessata    e
dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai  fini  della  valutazione
dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico.