Art. 22 
 
             Comunicato preventivo per la diffusione di 
       messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo
giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'art.  7,  comma
2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici  elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla  stessa  testata  interessata
alla diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la  stampa
periodica si tiene conto della data  di  effettiva  distribuzione  al
pubblico. Ove in ragione della periodicita'  della  testata  non  sia
stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
      a) le condizioni temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
      b) le tariffe per l'accesso a tali spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
      c)  la  definizione  del   criterio   di   accettazione   delle
prenotazioni in base alla loro progressione temporale; 
      d) ogni eventuale ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi. 
  3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici
elettorali devono  essere  riconosciute  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente provvedimento  le  testate  con  diffusione  pluriregionale,
devono essere indicate distintamente  le  tariffe  praticate  per  le
pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse,  le  altre
modalita' di cui al comma 2. 
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.