Art. 23 
 
Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e
                              periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
«messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
  2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  sono
ammesse come forme di messaggi politici  elettorali,  comunicati  che
consistano in  annunci  di  dibattiti,  tavole  rotonde,  conferenze,
discorsi; pubblicazioni destinate alla  presentazione  dei  programmi
delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di  candidati  e/o
dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.