Art. 24 
 
               Organi ufficiali di stampa dei partiti 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe elettorali di liste e candidati. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che
rechi indicazione in tale  senso  nella  testata  ovvero  ancora  che
risulti indicato come tale nello statuto o in  altro  atto  ufficiale
del partito o del movimento politico. 
  3. I partiti, i movimenti  politici,  e  le  liste  sono  tenuti  a
fornire  con  tempestivita'  all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a  qualificare  gli  organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche'  le
stampe elettorali di liste e candidati.