Art. 24 Organi ufficiali di stampa dei partiti 1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati. 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. 3. I partiti, i movimenti politici, e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di liste e candidati.