Art. 27. Modifiche ed attuazione dello statuto 27.1 - Modifiche dello statuto. Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta da un'assemblea costituita dai membri del Consiglio direttivo federale e dai soci fondatori. La modifica dello statuto puo' essere richiesta da almeno un decimo dei soci sostenitori iscritti all'associazione ovvero da almeno un terzo del Consiglio direttivo federale. 27.2 - Adozione dei regolamenti. Per i regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti opportuni.