Art. 27. 
 
                Modifiche ed attuazione dello statuto 
 
    27.1 - Modifiche dello statuto. 
    Il presente statuto  puo'  essere  modificato  con  deliberazione
adottata a maggioranza assoluta da un'assemblea costituita dai membri
del Consiglio direttivo federale e dai soci fondatori. 
    La modifica dello statuto puo'  essere  richiesta  da  almeno  un
decimo dei  soci  sostenitori  iscritti  all'associazione  ovvero  da
almeno un terzo del Consiglio direttivo federale. 
    27.2 - Adozione dei regolamenti. 
    Per i regolamenti previsti  dal  presente  statuto,  che  debbono
essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi  dalla  data  di
adozione  dello  stesso,  il  Consiglio  direttivo  adotta  tutti   i
provvedimenti opportuni.