Art. 20 
 
                Garanzia cartolarizzazione sofferenze 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi
dalla data della positiva decisione  della  Commissione  europea  sul
regime di concessione della garanzia dello Stato di cui  al  presente
Capo, e' autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle
passivita' emesse nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di
cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n.  130,  a  fronte  della
cessione da parte di banche e  di  intermediari  finanziari  iscritti
all'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti»,  aventi  sede
legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti  derivanti
da contratti di leasing, classificati come sofferenze,  nel  rispetto
dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo',  con  proprio
decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori  dodici
mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione  europea  di  cui  al
comma 1,  incarica,  anche  avvalendosi  ((  della  societa'  di  cui
all'art. 13, comma 1, )) del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu'
soggetti  qualificati  indipendenti,   indicati   dalla   Commissione
europea, per il monitoraggio della  conformita'  del  rilascio  della
garanzia a quanto previsto (( nel capo II del decreto-legge n. 18 del
2016, come modificato dal presente decreto, e nella  decisione  della
Commissione europea di cui al  comma  1  )).  Ai  relativi  oneri  si
provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno
degli anni dal 2019 al  2022,  ((  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 23 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  della  legge
          30   aprile    1999,    n.    130    (Disposizioni    sulla
          cartolarizzazione dei crediti): 
              "Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni. 
              1. La presente legge  si  applica  alle  operazioni  di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
                a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
          3; 
                b) le somme corrisposte dal debitore o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
              1-bis. La  presente  legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e   convertibili,    da    parte    della    societa'    di
          cartolarizzazione.  Nel  caso  di   operazioni   realizzate
          mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
          debitori  ceduti  si  intendono  riferiti   alla   societa'
          emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli  emessi  dalla
          societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
          qualificati ai sensi dell'art. 100 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di
          debito destinati ad essere sottoscritti da una societa'  di
          cartolarizzazione possono essere  emessi  anche  in  deroga
          all'art. 2483,  secondo  comma,  del  codice  civile  e  il
          requisito della  quotazione  previsto  dall'art.  2412  del
          medesimo codice  si  considera  soddisfatto  rispetto  alle
          obbligazioni anche in caso di quotazione  dei  soli  titoli
          emessi dalla societa' di cartolarizzazione. 
              1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
          3  possono,  anche  contestualmente  e  in  aggiunta   alle
          operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1  e
          1-bis del presente articolo,  concedere  finanziamenti  nei
          confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
          imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a  2
          milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) i prenditori dei finanziamenti  siano  individuati
          da una banca o da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali
          possono svolgere altresi' i compiti  indicati  all'art.  2,
          comma 3, lettera c); 
                b)  i  titoli  emessi  dalle  stesse  per  finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori qualificati come definiti  ai  sensi  dell'art.
          100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
          lettera a) trattenga un significativo  interesse  economico
          nell'operazione, nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite
          dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 
              2. Nella presente legge si  intende  per  «testo  unico
          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.". 
              - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo
          n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              - Il Capo II (Garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle
          sofferenze (GACS)) del decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.
          18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  aprile
          2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti  la  riforma  delle
          banche  di   credito   cooperativo,   la   garanzia   sulla
          cartolarizzazione  delle  sofferenze,  il  regime   fiscale
          relativo alle procedure di crisi e la  gestione  collettiva
          del risparmio) comprende gli articoli da 3 a 13-bis  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2016,  n.
          37. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13  del  citato
          decreto-legge n. 18 del 2016: 
              "Art. 13. Norme di attuazione 
              1. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi,  ai   sensi   dell'art.   19,   comma   5,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  di  una
          societa' a capitale interamente pubblico  per  la  gestione
          dell'intervento. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di natura non regolamentare,  da  adottarsi  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, possono essere dettate
          le disposizioni di attuazione del presente Capo.".