Art. 21 
 
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 
 
  1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le  parole  «alla  data  della  cessione»  sono
soppresse; 
  b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: 
  «f-bis) deve essere  previsto  che  il  soggetto  incaricato  della
riscossione  dei  crediti  sia   sostituito,   successivamente   alla
escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi  netti
cumulati e gli incassi netti attesi in  base  al  piano  di  recupero
vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di
cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento  per  due
date consecutive di pagamento degli interessi, ivi  inclusa  la  data
rilevante per la suddetta escussione; 
  f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o  indennizzo  sono
dovuti  al  soggetto  sostituito  e  il  medesimo  ha  l'obbligo   di
collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace
sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di  aver  adottato
idonee procedure che consentano una rapida ed efficace  sostituzione;
il nuovo  soggetto  incaricato  della  riscossione  non  puo'  essere
collegato al soggetto sostituito.». 
  (( 1-bis. All'art. 4 del decreto-legge 14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il
30 giugno di  ogni  anno,  e  trasmette  alle  Camere  una  relazione
contenente i dati relativi all'andamento delle  operazioni  assistite
dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di
performance collegati, tra cui: 
  a)  cedente,  cessionaria-societa'  veicolo  (SPV),  prestatore  di
servizi (servicer); 
  b) valore al lordo delle rettifiche di valore  (gross  book  value)
dei crediti oggetto di cessione, valore  netto  di  cessione,  valore
nominale dei Titoli emessi; 
  c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti  da  garanzia
pubblica; 
  d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica
residui al 31 dicembre». )) 
  2. All'art. 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1  le  parole  «all'ultimo  gradino  della  scala  di
valutazione del merito di credito investment grade» sono  sostituite,
ovunque ricorrano, con le seguenti «a BBB o equivalente»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. All'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora ad una
data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine,  il  rapporto
tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base  al
piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del
merito di credito di cui all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90
per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella  data
di pagamento  sono  differiti  all'avvenuto  integrale  rimborso  del
capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento  in  cui  il
suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 
  4. All'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis,  e'
sostituito dal seguente: «1-bis. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1,
numero 2), sono, in tutto o in parte,  condizionati  a  obiettivi  di
performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio
di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad  una  data  di  pagamento
delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi
netti cumulati e gli  incassi  netti  attesi  in  base  al  piano  di
recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del  merito  di
credito di cui all'art. 5, comma  1,  risulti  inferiore  al  90  per
cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati
ad  obiettivi  di  performance  sono  differiti,  per  la  parte  che
rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei  pagamenti
complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di  completo
rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data  in  cui  il
suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». 
  5. All'art. 9 del decreto-legge n. 18 del 2016  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della
determinazione del corrispettivo della garanzia  dello  Stato  si  fa
riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere  di  contratti
swap sul default di singole societa'  (credit  default  swap  -  CDS)
riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione  del  merito
di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: 
      i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
      ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H, 
      iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo  Paniere,  utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui
Titoli   senior   siano   stati   rilasciati   piu'    rating,    per
l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'  basso.  La
composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al  presente
decreto. La composizione dei Panieri CDS e'  aggiornata  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  decorsi  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli
emittenti  la  cui  valutazione  del  merito  di  credito  sia  stata
modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating  indicati  al
comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del  merito
di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere  nei  rating
indicati al comma 1. La composizione e'  altresi'  aggiornata  ((  in
caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato
)).  Nel  caso  in  cui,  in  occasione  di  un  aggiornamento  della
composizione dei panieri CDS, si constati che gli  emittenti  inclusi
in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del  corrispettivo
della garanzia e' definito con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  in  conformita'  delle  decisioni  della  Commissione
europea.»; 
    c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a), le parole «sei mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «due mesi»; 
      2) alla lettera d), punto  i),  le  parole  «2,70  volte»  sono
sostituite dalle seguenti: «2,76 volte»; 
      3) alla lettera d) punto  ii),  le  parole  «8,98  volte»  sono
sostituite dalle seguenti: «9,23 volte». 
  6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                                             «Allegato 1. PANIERI CDS 
  1) Primo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e'
BBB/Baa2/BBB/BBB) 
  Ubi Banca S.p.a. 
  Mediobanca S.p.a. 
  Unicredit S.p.a. 
  Intesa Sanpaolo S.p.a. 
  Assicurazioni Generali S.p.a. 
  Enel S.p.a. 
  Acea S.p.a. 
  Atlantia S.p.a. 
  2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei  Titoli  senior  e'
BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) 
  Mediobanca S.p.a. 
  Unicredit S.p.a. 
  Intesa Sanpaolo S.p.a. 
  Assicurazioni Generali S.p.a. 
  Enel S.p.a. 
  Acea S.p.a. 
  Eni S.p.a. 
  Atlantia S.p.a. 
  3) Terzo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e'
A-/A3/A-/A L) 
  Assicurazioni Generali S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. 
  Enel S.p.a. 
  (( Eni S.p.a.» )). 
  7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) il punto (2), lettera b., (( e' sostituito )) dal seguente:  «Il
tasso di sconto applicabile e' 2.75%.»; 
  b) al punto (4), lettera a., le parole «2.70 volte» sono sostituite
dalle seguenti: «2.76 volte»; 
  c) al punto (4), lettera b., le parole «8.98 volte» sono sostituite
dalle seguenti: «9.23 volte»; 
  d) al punto (5), le parole «I fattori 2.70 e 8.98» sono  sostituite
dalle seguenti: «I fattori 2.76 e 9.23»; 
  e) al punto (11)  le  parole  «un  tasso  di  sconto  al  2%»  sono
sostituite dalle seguenti:  «un  tasso  di  sconto  al  2.75%»  e  le
formule: 
  «P3-5y = (7(1 +  r)4  +  6(1  +  r)3  +  5(1+  r)2  )/(7  +  4r)  *
(CDS5y-CDS3y) = 2.70 *(CDS5y - CDS3y) 
  P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/(3+2r)  *
(CDS7y -CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)» 
  sono sostituite dalle seguenti: 
  «P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 +  5(1+  r)2)/(7  +  4r)  *  (CDS5y
-CDS3y) = 2.76 *(CDS5y - CDS3y) 
  P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4+ 4(1+r)3 +  3(1+r)2)/(3+2r)  *
(CDS7y -CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)». 
  8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano
alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge n. 18 del 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.    4.    Strutturazione    dell'operazione     di
          cartolarizzazione 
              1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2  della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130,   le   operazioni   di
          cartolarizzazione di cui al  presente  Capo  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla
          societa' cessionaria per un importo non superiore  al  loro
          valore  contabile  netto  (valore  lordo  al  netto   delle
          rettifiche); 
                b)   l'operazione   di   cartolarizzazione    prevede
          l'emissione di titoli (i "Titoli")  di  almeno  due  classi
          diverse,   in   ragione   del   grado   di   subordinazione
          nell'assorbimento delle perdite; 
                c) la  classe  di  Titoli  maggiormente  subordinata,
          denominata "junior", non ha diritto a ricevere il  rimborso
          del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di
          remunerazione fino al completo rimborso  del  capitale  dei
          Titoli delle altre classi; 
                d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli,
          denominate   "mezzanine",   che,    con    riguardo    alla
          corresponsione  degli  interessi,  sono   postergate   alla
          corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli
          denominata "senior" e possono essere antergate al  rimborso
          del capitale dei Titoli senior; 
                e) puo' essere prevista la stipula  di  contratti  di
          copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di
          ridurre il rischio derivante  da  asimmetrie  fra  i  tassi
          d'interesse applicati su attivita' e passivita'; 
                f) puo'  essere  prevista,  al  fine  di  gestire  il
          rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti
          dagli incassi e dai recuperi  effettuati  in  relazione  al
          portafoglio dei crediti ceduti  e  i  fondi  necessari  per
          pagare gli interessi sui Titoli  senior,  l'attivazione  di
          una  linea  di  credito  per  un  ammontare  sufficiente  a
          mantenere il livello minimo  di  flessibilita'  finanziaria
          coerente con il merito di credito dei Titoli senior; 
                f-bis)  deve  essere   previsto   che   il   soggetto
          incaricato della riscossione dei  crediti  sia  sostituito,
          successivamente alla escussione della garanzia, qualora  il
          rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti
          attesi in base al piano di recupero  vagliato  dall'agenzia
          esterna  di  valutazione  del  merito  di  credito  di  cui
          all'art. 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per
          due date consecutive  di  pagamento  degli  interessi,  ivi
          inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; 
                f-ter) nel caso di  sostituzione,  nessuna  penale  o
          indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo
          ha l'obbligo di  collaborare  in  buona  fede  al  fine  di
          consentire la rapida ed efficace sostituzione; la  societa'
          cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee  procedure
          che consentano una  rapida  ed  efficace  sostituzione;  il
          nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere
          collegato al soggetto sostituito. 
              1-bis.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e  trasmette  alle
          Camere   una   relazione   contenente   i   dati   relativi
          all'andamento delle  operazioni  assistite  dalla  garanzia
          dello Stato di cui al presente  capo  e  gli  obiettivi  di
          performance collegati, tra cui: 
                a)  cedente,  cessionaria-societa'   veicolo   (SPV),
          prestatore di servizi (servicer); 
                b) valore al lordo delle rettifiche di valore  (gross
          book value) dei crediti oggetto di cessione,  valore  netto
          di cessione, valore nominale dei Titoli emessi; 
                c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti
          da garanzia pubblica; 
                d) valore nominale dei  Titoli  senior  assistiti  da
          garanzia pubblica residui al 31 dicembre.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   citato
          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Rating 
              1. Ai fini del rilascio della garanzia dello  Stato,  i
          Titoli senior devono avere previamente ottenuto un  livello
          di rating, assegnato da una agenzia esterna di  valutazione
          del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale
          Europea  al  1°  gennaio  2016,  non  inferiore  a  BBB   o
          equivalente. Qualora ai sensi della  normativa  applicabile
          sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito  di
          credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo  senior
          puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 settembre  2009,  e  anch'essa  non  puo'
          essere inferiore a BBB o equivalente. 
              2. (Abrogato). 
              3. La societa' cessionaria si impegna a non  richiedere
          la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino  al
          completo rimborso del capitale dei Titoli senior. 
              4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti
          ceduti e' diverso dalla societa' cedente e  non  appartiene
          al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della  societa'
          cessionaria  o  dei  portatori  dei  Titoli   di   revocare
          l'incarico  di  tale  soggetto  non  deve  determinare   un
          peggioramento  del  rating  del  Titolo  senior  da   parte
          dell'ECAI.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          citato decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6. Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli
          mezzanine 
              1. I Titoli senior e, ove emessi,  i  Titoli  mezzanine
          presentano le seguenti caratteristiche: 
                a) la remunerazione e' a tasso variabile; 
                b) il rimborso  del  capitale  prima  della  data  di
          scadenza e' parametrato ai flussi di  cassa  derivanti  dai
          recuperi  e  dagli  incassi  realizzati  in  relazione   al
          portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti  i  costi
          relativi all'attivita' di recupero e  incasso  dei  crediti
          ceduti; 
                c) il pagamento degli interessi e' effettuato in  via
          posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale  e
          in  funzione  del  valore  nominale  residuo   del   titolo
          all'inizio del periodo di interessi di riferimento. 
              2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli
          mezzanine, al ricorrere di  determinate  condizioni,  possa
          essere differita ovvero postergata al completo rimborso del
          capitale  dei  Titoli  senior  ovvero  sia  condizionata  a
          obiettivi di performance nella riscossione  o  recupero  in
          relazione al portafoglio di crediti ceduti. In  ogni  caso,
          qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli
          mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli
          incassi netti attesi in base al piano di recupero  vagliato
          dall'agenzia esterna di valutazione del merito  di  credito
          di cui all'art. 5, comma 1, risulti  inferiore  al  90  per
          cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella
          data di pagamento  sono  differiti  all'avvenuto  integrale
          rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di
          pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore  al
          100 per cento.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   7   del   citato
          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 7. Ordine di priorita' dei pagamenti 
              1. Le somme rivenienti dai  recuperi  e  dagli  incassi
          realizzati in relazione al portafoglio dei crediti  ceduti,
          dai contratti di copertura finanziaria  stipulati  e  dagli
          utilizzi della linea  di  credito,  al  netto  delle  somme
          trattenute dal soggetto incaricato  della  riscossione  dei
          crediti ceduti per la propria attivita' di gestione secondo
          i termini  convenuti  con  la  societa'  cessionaria,  sono
          impiegate, nel pagamento delle seguenti  voci,  secondo  il
          seguente ordine di priorita': 
                1) eventuali oneri fiscali; 
                2) somme dovute ai prestatori di servizi; 
                3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
          e commissioni in relazione all'attivazione della  linea  di
          credito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f); 
                4)  pagamento  delle  somme  dovute  a  fronte  della
          concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior; 
                5) pagamento delle somme dovute alle  controparti  di
          contratti di copertura finanziaria; 
                6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
          sui Titoli senior; 
                7) ripristino della  disponibilita'  della  linea  di
          credito, qualora utilizzata; 
                8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi
          sui Titoli mezzanine (se emessi); 
                9) rimborso del capitale dei Titoli  senior  fino  al
          completo rimborso degli stessi; 
                10) rimborso del capitale dei Titoli  mezzanine  fino
          al completo rimborso degli stessi; 
                11) pagamento  delle  somme  dovute  per  capitale  e
          interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior. 
              1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2),  sono,
          in  tutto  o  in  parte,  condizionati   a   obiettivi   di
          performance nella riscossione o recupero  in  relazione  al
          portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una
          data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2),
          il rapporto tra gli incassi netti cumulati  e  gli  incassi
          netti  attesi  in  base  al  piano  di  recupero   vagliato
          dall'agenzia esterna di valutazione del merito  di  credito
          di cui all'art. 5, comma 1, risulti  inferiore  al  90  per
          cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero  2)  che  sono
          condizionati ad obiettivi di  performance  sono  differiti,
          per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore  al
          20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al  comma  1,
          numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale
          dei Titoli senior ovvero  alla  data  in  cui  il  suddetto
          rapporto risulti superiore al 100 per cento.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge  n.  18  del  2016,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 9. Corrispettivo della garanzia dello Stato 
              1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della
          garanzia dello Stato si fa riferimento a  tre  Panieri  CDS
          definiti come il paniere di contratti swap sul  default  di
          singole societa' (credit default swap  -  CDS)  riferiti  a
          singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di
          credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o  Moody's,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a: 
                i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo
          Paniere, utilizzato se  il  rating  dei  Titoli  senior  e'
          BBB/Baa2/BBB/BBB; 
                ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo
          Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/
          Baa1/BBB+/BBB H, 
                iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per  il  terzo  Paniere,
          utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L. 
              2. Nel caso  in  cui  sui  Titoli  senior  siano  stati
          rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si
          considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri
          CDS e' indicata nell'allegato 1  al  presente  decreto.  La
          composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  al  fine  di
          escludere gli emittenti la cui valutazione  del  merito  di
          credito sia stata modificata in modo tale da  non  ricadere
          piu' nei rating indicati al comma 1 e  di  includere  nuovi
          emittenti la cui valutazione  del  merito  di  credito  sia
          stata modificata  in  modo  tale  da  ricadere  nei  rating
          indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata
          in  caso  di  proroga  del  periodo  di  concessione  della
          garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione  di  un
          aggiornamento  della  composizione  dei  panieri  CDS,   si
          constati che gli emittenti inclusi in uno  o  piu'  panieri
          siano meno  di  tre  il  calcolo  del  corrispettivo  della
          garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  in  conformita'  delle  decisioni  della
          Commissione europea. 
              3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo
          annuo determinato a condizioni di mercato sulla base  della
          seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui
          all'allegato 2 al presente decreto: 
                a) si determina il valore del prezzo di  ciascun  CDS
          incluso nel Paniere CDS di riferimento,  definito  come  la
          media dei prezzi giornalieri  a  meta'  mercato  (c.d.  mid
          price), o, in assenza, come la media dei prezzi giornalieri
          denaro e lettera,  dei  due  mesi  precedenti  la  data  di
          richiesta  di   concessione   della   garanzia,   calcolata
          utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,
          utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra); 
                b) si determina la  media  semplice  dei  prezzi  dei
          singoli  CDS  inclusi  nel  Paniere  CDS  di   riferimento,
          calcolati come specificato nella precedente lettera a); 
                c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato
          sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo
          di pagamento degli interessi ed, e' pagato  con  la  stessa
          modalita'  degli  interessi  dei  Titoli  senior,  di   cui
          all'art. 6, comma 1, lettera c), ed e' pari: 
                  i) per i primi tre anni, alla  media  semplice  dei
          prezzi  dei  singoli  CDS  a  tre   anni   calcolati   come
          specificato nelle precedenti lettere a) e b); 
                  ii) per i successivi due anni, alla media  semplice
          dei prezzi dei singoli CDS a  cinque  anni  calcolati  come
          specificato nelle precedenti lettere a) e b); 
                  iii) per gli anni successivi, alla  media  semplice
          dei prezzi dei singoli CDS  a  sette  anni  calcolati  come
          specificato nelle precedenti lettere a) e b); 
                d) il corrispettivo annuo della garanzia deve  essere
          maggiorato di una componente aggiuntiva pari a: 
                  i) 2,76 volte la differenza tra  la  media  di  cui
          alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera  c,
          punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in  cui
          i Titoli senior non siano  stati  completamente  rimborsati
          entro la fine del terzo anno; 
                  ii) 9,23 volte la differenza tra la  media  di  cui
          alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c,
          punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui
          i Titoli senior non siano  stati  completamente  rimborsati
          entro la fine del quinto anno. 
              4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle
          commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui
          al comma 3, lettera  a),  in  conformita'  delle  decisioni
          della Commissione europea. Le variazioni non hanno  effetto
          sulle operazioni gia' in essere.". 
              - Si riporta l'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 18
          del 2016, come modificato dalla presente legge: 
              "Allegato 2 
              Formula di prezzo 
              (1) Negli anni  1,  2  e  3  viene  pagato  il  CDS  di
          riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il  CDS
          di riferimento a 5 anni piu' un premio P3-5y. Negli anni  6
          e 7 viene pagato il CDS di riferimento a  7  anni  piu'  un
          premio P5-7y. Negli anni successivi viene pagato il CDS  di
          riferimento a 7 anni. 
              (2) I premi P3-5y e P5-7y  vengono  calcolati  in  base
          alle due seguenti ipotesi: 
                a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita
          diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni. 
                b. Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%. 
              (3) In base  a  queste  ipotesi,  il  premio  P3-5y  e'
          calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di
          cassa  pagati  fino  all'anno  5  in   base   allo   schema
          corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato
          pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento  a  5
          anni per tutti gli anni dall'1 al 5. 
              Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in  modo
          tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino
          all'anno 7  in  base  allo  schema  corrisponda  al  valore
          ipotetico nel caso in cui  fosse  stato  pagato  il  valore
          corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli
          anni dall' 1 al 7. 
              (4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati 
                a. Per gli anni 4 e 5: 
                  P3-5y= 2.76 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3
          anni) 
                b. Per gli anni 6 e 7: 
                  P5-7y= 9.23 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5
          anni) 
              (5) I fattori 2.76 e 9.23  nelle  due  formule  di  cui
          sopra sono costanti  e  fissi  per  l'intera  durata  dello
          schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate  nel
          punto (2). Ne e'  mostrata  la  derivazione  matematica  di
          seguito. 
              (6) I flussi di cassa  da  pagare  alla  fine  di  ogni
          periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base
          al tasso applicabile ciascun anno secondo  quanto  definito
          nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior
          effettivamente in essere  all'inizio  di  ogni  periodo  di
          pagamento degli interessi. 
              Derivazione 
              (7) Secondo quanto previsto al punto (3) di cui  sopra,
          si puo' delineare la seguente equazione: 
              Dove CDS3y e CDS5y corrispondono  agli  spread  CDS  di
          riferimento a 3 e 5 anni, F(ti) corrisponde  alla  funzione
          dei recuperi cumulati, espressa in  base  all'ammontare  in
          essere della tranche senior al tempo  ti,  DF(ti)  consiste
          nel fattore di sconto applicabile  al  tempo  ti,  e  P3-5y
          corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5. 
              (8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per
          il valore del premio P3-5y: 
              (9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto  per  i
          premi applicabili negli anni 6 e 7: 
              (10) Secondo le ipotesi del punto (2),  le  espressioni
          delle funzioni F(ti) e DF(ti) sono date da: 
              (11)  Sostituendo  queste  espressioni  delle  funzioni
          nelle equazioni dei punti (8) e (9) e, secondo  le  ipotesi
          del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2.75%,  e'
          possibile calcolare i valori di P3-5y e P5-7y: 
                P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r)
          * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y) 
                P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5  +  5(1+r)4  +  4(1+r)3  +
          3(1+r)2)/ (3+2r) * (CDS7y - CDS5y  )  =  9.23  *  (CDS7y  -
          CDS5y)". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  3  del  citato
          decreto-legge n. 18 del 2016: 
              "Art. 3. Ambito di applicazione 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
          sulle  passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni   di
          cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge  30  aprile
          1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche  e
          di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo   di   cui
          all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993,  n.
          385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi  sede
          legale in Italia di crediti pecuniari, compresi  i  crediti
          derivanti  da  contratti  di  leasing,  classificati   come
          sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni  indicati
          nel presente Capo. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  con
          proprio decreto estendere il periodo di  cui  al  comma  1,
          fino a  un  massimo  di  ulteriori  diciotto  mesi,  previa
          approvazione da parte della Commissione europea. 
              3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  positiva   decisione   della
          Commissione  europea  sul  regime  di   concessione   della
          garanzia dello Stato di cui  al  comma  1,  nomina,  previa
          approvazione  di  quest'ultima,  un  soggetto   qualificato
          indipendente per  il  monitoraggio  della  conformita'  del
          rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo
          e nella decisione della Commissione  europea.  Ai  relativi
          oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per
          ciascuno degli anni  dal  2016  al  2019,  a  valere  sulle
          risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 12.".