Art. 22 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere integrate (( , senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, )) le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13,  comma
2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di  rafforzare  il
presidio  dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le  attivita'   di
monitoraggio  ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione   dei   recuperi
effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge n.  18  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 20.