Art. 23 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo
di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18  del
2016, e' incrementata di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2019.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente  alimentato
con i  corrispettivi  annui  delle  garanzie  concesse  ((  ai  sensi
dell'art. 20 del presente decreto, e che  a  tal  fine  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al medesimo fondo di garanzia )). Le somme di cui al  presente  comma
sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 1,
del decreto-legge n. 18 del 2016. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  12
          del citato decreto-legge n. 18 del 2016: 
              "Art. 12. Risorse finanziarie 
              1.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  Capo  e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, un apposito  fondo  con  una
          dotazione di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2016.  Tale
          fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui
          delle  garanzie  concesse  che  a  tal  fine  sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  al  Fondo.  Dette  somme  sono  versate  su
          apposita  contabilita'  speciale  vincolata  al   pagamento
          dell'eventuale escussione delle predette garanzie,  nonche'
          agli ulteriori oneri connessi all'attuazione  del  presente
          Capo, derivanti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 13, comma
          1. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art.  37.  Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              (Omissis).".