Art. 23 Copertura finanziaria 1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse (( ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia )). Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 12. Risorse finanziarie 1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonche' agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 13, comma 1. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): "Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati 1. - 5. (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).".