((Art. 11 ter 
 
              Contrasto della pesca illegale e riordino 
                      del sistema sanzionatorio 
 
  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra  precetto  e
sanzione  per   le   fattispecie   di   illecito   sia   penale   sia
amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio  2012,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 9, comma 3, le parole: «del certificato di  iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»; 
  b) all'art. 11: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i  divieti
posti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),  i),
l), m), n), p), q), r), s), t), u) e  v),  ovvero  non  adempie  agli
obblighi di cui al comma 5 del  medesimo  articolo,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  1.000  euro  a
6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta'  se  la
violazione  e'  commessa  nei  cinque  anni  successivi  alla   prima
violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel  caso
in cui le violazioni dei divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v),  abbiano  a  oggetto  le
specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias
gladius)»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Chiunque viola il divieto  posto  dall'art.  10,  comma  1,
lettera f), e' soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»; 
  3) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3,  4  e  6,  e'
soggetto  al  pagamento  delle   seguenti   sanzioni   amministrative
pecuniarie: 
  a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa  pecuniaria
compresa tra 100 euro e 600 euro; 
  b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di  taglia  inferiore  alla
taglia  minima  di  riferimento  per   la   conservazione:   sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; 
  c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore  alla
taglia  minima  di  riferimento  per   la   conservazione:   sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; 
  d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla
taglia  minima  di  riferimento  per   la   conservazione:   sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; 
  e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla  taglia  minima
di  riferimento  per  la   conservazione:   sanzione   amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 
  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono  aumentate  di  un  terzo
qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia  minima  di
riferimento per  la  conservazione  siano  il  tonno  rosso  (Thunnus
thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»; 
  4) al comma 6, le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5  e  5-bis,  al  peso  del
prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per  la
conservazione»; 
  5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le  predette
sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso  in  cui  la  violazione
abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso  (Thunnus  thynnus)  e
pesce spada (Xiphias gladius)»; 
  6) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo  nel
caso in cui le violazioni ivi  richiamate  abbiano  come  oggetto  le
specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias
gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le
disposizioni del comma 6»; 
  c) all'art. 12: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere  b),
c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano  a  oggetto  le
specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias
gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del  titolare
dell'impresa di pesca, quale  obbligato  in  solido,  la  sospensione
della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga
emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore  violazione
delle predette disposizioni, la revoca della medesima  licenza  anche
ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»; 
  2) al comma 4, le parole:  «del  certificato  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione». 
  2. All'art. 40, comma 6, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui  al
comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titoli di  licenza
di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e  dei
mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si  applicano  solo
in caso di recidiva».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9,  11  e  12  del
          decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4  recante  «Misure
          per il riassetto della normativa  in  materia  di  pesca  e
          acquacoltura, a norma dell'art. 28  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96», come modificate dalla presente legge: 
              «Art. 9. (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1.
          La condanna per le contravvenzioni previste  e  punite  dal
          presente decreto  comporta  l'applicazione  delle  seguenti
          pene accessorie: 
                a) la  confisca  del  pescato,  salvo  che  esso  sia
          richiesto  dagli  aventi  diritto  nelle  ipotesi  previste
          dall'art. 7, comma 1, lettere f) e g); 
                b) la confisca  degli  attrezzi,  degli  strumenti  e
          degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; 
                c) l'obbligo di rimettere in pristino  lo  stato  dei
          luoghi nei casi contemplati dall'art. 7, comma  1,  lettere
          b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere  o
          impianti ivi presenti; 
                d)  la  sospensione  dell'esercizio  commerciale   da
          cinque a dieci giorni, in  caso  di  commercializzazione  o
          somministrazione di esemplari di specie ittiche di  cui  e'
          vietata la cattura in  qualunque  stadio  di  crescita,  in
          violazione della normativa vigente. 
              2. Qualora le violazioni di cui all'art.  7,  comma  1,
          lettere d) ed e), abbiano  ad  oggetto  le  specie  ittiche
          tonno  rosso  (Thunnus  thynnus)  e  pesce  spada  (Xiphias
          gladius), e' sempre disposta  nei  confronti  del  titolare
          dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca
          per un periodo da tre  mesi  a  sei  mesi  e,  in  caso  di
          recidiva, la revoca della medesima licenza. 
              3. Qualora le violazioni di cui all'art.  7,  comma  1,
          lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego  di
          un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio
          della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei
          confronti dei trasgressori la  sospensione  dell'iscrizione
          nel registro dei pescatori da quindici a trenta  giorni  e,
          in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.» 
              «Art. 11. (Sanzioni amministrative  principali).  -  1.
          Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  i
          divieti posti dall'art. 10, comma 1, lettere  a),  b),  c),
          d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s),  t),  u)  e
          v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5  del
          medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 euro  a  6.000  euro.  I
          predetti importi sono  aumentati  fino  alla  meta'  se  la
          violazione e' commessa  nei  cinque  anni  successivi  alla
          prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un
          terzo nel caso in  cui  le  violazioni  dei  divieti  posti
          dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g),  h),
          p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche  tonno
          rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). 
              2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il  fatto
          costituisca  reato,  chiunque  viola  il  divieto  di   cui
          all'art. 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento
          della sanzione amministrativa pecuniaria da  2.000  euro  a
          12.000 euro. 
              3. Chiunque viola il divieto posto dall'art. 10,  comma
          1, lettera o), e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
              3-bis. Chiunque viola il divieto  posto  dall'art.  10,
          comma  1,  lettera  f),  e'  soggetto  al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  2.000
          euro. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          il divieto posto dall'art. 10,  comma  1,  lettera  z),  e'
          soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          le disposizioni dell'art. 10, commi 2, lettere a) e b),  3,
          4 e 6, e' soggetto al  pagamento  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative pecuniarie: 
                a) fino a 5 kg di pescato di  taglia  inferiore  alla
          taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
          amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; 
                b) oltre 5 kg e fino a 25 kg  di  pescato  di  taglia
          inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento   per   la
          conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria  compresa
          tra 250 euro e 1.500 euro; 
                c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato  di  taglia
          inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento   per   la
          conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria  compresa
          tra 2.000 euro e 12.000 euro; 
                d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di  taglia
          inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento   per   la
          conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria  compresa
          tra 5.000 euro e 30.000 euro; 
                e) oltre 200 kg di pescato di taglia  inferiore  alla
          taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
          amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000
          euro. 
              5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate  di
          un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla
          taglia minima di riferimento per la conservazione siano  il
          tonno rosso (Thunnus thynnus) o  il  pesce  spada  (Xiphias
          gladius). 
              6. Ai fini della determinazione delle sanzioni  di  cui
          ai commi 5 e 5-bis, al peso  del  prodotto  ittico  pescato
          sotto la taglia minima di riferimento per la  conservazione
          deve  essere  applicata  una   riduzione   a   favore   del
          trasgressore pari  al  10  per  cento  del  peso  rilevato.
          Eventuali decimali  risultanti  da  questa  operazione  non
          possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne'  e'
          possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
          collegate all'incertezza della misura dello strumento,  che
          sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata. 
              7. Fermo restando quanto stabilito all'art.  10,  commi
          2,  3  e  4,  non  e'  applicata  sanzione  se  la  cattura
          accessoria o accidentale di esemplari di specie  di  taglia
          inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento   per   la
          conservazione e' stata  realizzata  con  attrezzi  conformi
          alle  normative  europea  e  nazionale,  autorizzati  dalla
          licenza di pesca. 
              8.   E'   soggetto   al   pagamento   della    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  2.000  euro  a  6.000  euro
          chiunque esercita la pesca marittima  senza  la  preventiva
          iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. 
              9.   E'   soggetto   al   pagamento   della    sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  4.000  euro  a  12.000  euro
          chiunque viola il divieto di cui all'art. 6, comma 3. 
              10.   E'   soggetto   al   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a  3.000  euro
          chiunque: 
                a) viola  le  norme  vigenti  relative  all'esercizio
          della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.  Le  predette
          sanzioni sono aumentate di un terzo  nel  caso  in  cui  la
          violazione abbia ad oggetto le specie ittiche  tonno  rosso
          (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius); 
                b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare
          a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile
          subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore  degli
          anni sedici, se questa ne faccia uso. 
              11. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di limitazione di cattura e fatto  salvo
          il caso in cui tra le catture vi sia un  singolo  pesce  di
          peso superiore a 5 kg, nel  caso  in  cui  il  quantitativo
          totale  di  prodotto  della  pesca,  raccolto  o  catturato
          giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore  sportivo,
          ricreativo e  subacqueo  e'  soggetto  al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro  e
          50.000 euro, da applicare  secondo  i  criteri  di  seguito
          stabiliti: 
                a) oltre 5 kg e fino a 10  kg  di  pescato:  sanzione
          amministrativa pecuniaria compresa tra  500  euro  e  3.000
          euro; 
                b) oltre 10 kg e fino a 50 kg  di  pescato:  sanzione
          amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e  12.000
          euro; 
                c) oltre 50 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa
          pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. 
              12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un
          terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate  abbiano
          come  oggetto  le  specie  ittiche  tonno  rosso   (Thunnus
          thynnus) e pesce spada (Xiphias  gladius).  Ai  fini  della
          determinazione della sanzione si applicano le  disposizioni
          del comma 6. 
              13. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente, agli esercizi commerciali che  acquistano  pescato
          in violazione delle disposizioni  dei  commi  10  e  11  si
          applica  la  sanzione  della   sospensione   dell'esercizio
          commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. (11) 
              14.   L'armatore   e'   solidalmente    e    civilmente
          responsabile con il comandante della nave da pesca  per  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  inflitte  ai   propri
          ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio
          della pesca marittima.» 
              «Art. 12 (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  1.
          All'applicazione delle sanzioni di cui all'art.  11,  commi
          1,  3,  4,  5,  8,  9,  10,  lettera  a),  e  11,  consegue
          l'irrogazione  delle   seguenti   sanzioni   amministrative
          accessorie: 
                a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni
          di cui all'art. 15 del regolamento (UE)  n.  1380/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2013,
          e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di
          taglia inferiore alla taglia minima di riferimento  per  la
          conservazione,  stabilita   dalle   normative   europea   e
          nazionale; 
                b) la confisca  degli  attrezzi,  degli  strumenti  e
          degli apparecchi usati o  detenuti,  in  contrasto  con  le
          pertinenti normative  europea  e  nazionale.  Gli  attrezzi
          confiscati non consentiti, non autorizzati o  non  conformi
          alla normativa vigente sono distrutti e le  spese  relative
          alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del
          contravventore; 
                c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in  cui
          sono stati collocati  apparecchi  fissi  o  mobili  di  cui
          all'art. 10, comma 1, lettera h). 
              2. Qualora le violazioni di cui all'art. 10,  comma  1,
          lettere  h)  ed  i),  siano  commesse  con  reti  da  posta
          derivante, e' sempre disposta nei  confronti  del  titolare
          dell'impresa  di  pesca,  quale  obbligato  in  solido,  la
          sospensione della licenza di pesca per un  periodo  da  tre
          mesi a sei mesi e, in caso di  recidiva,  la  revoca  della
          medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
          ingiunzione. 
              3. Qualora le violazioni di cui all'art. 10,  commi  1,
          lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4  e  5,
          abbiano a oggetto le specie ittiche  tonno  rosso  (Thunnus
          thynnus) e  pesce  spada  (Xiphias  gladius),  in  caso  di
          recidiva   e'   disposta   nei   confronti   del   titolare
          dell'impresa  di  pesca,  quale  obbligato  in  solido,  la
          sospensione della licenza di pesca per un  periodo  di  tre
          mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di  ingiunzione
          e,  in  caso  di  ulteriore   violazione   delle   predette
          disposizioni, la revoca della medesima  licenza  anche  ove
          non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 
              4. Qualora le violazioni di cui all'art. 10,  commi  1,
          lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano
          commesse  mediante  l'impiego  di  una   imbarcazione   non
          espressamente   autorizzata   all'esercizio   della   pesca
          marittima professionale, e' sempre disposta  nei  confronti
          dei  trasgressori  la   sospensione   dell'iscrizione   nel
          registro dei pescatori da quindici a trenta  giorni  e,  in
          caso di recidiva, da trenta giorni a tre  mesi,  anche  ove
          non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali sono individuati modalita',  termini
          e procedure per l'applicazione della sospensione di cui  al
          comma 4.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  40,  comma  6,  della
          legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo  e
          ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale», cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40.  (Contrasto  del  bracconaggio  ittico  nelle
          acque interne). -  1.  Al  fine  di  contrastare  la  pesca
          illegale nelle acque interne dello  Stato,  e'  considerata
          esercizio illegale della pesca nelle  medesime  acque  ogni
          azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche  e
          di  altri  organismi  acquatici  con  materiale,  mezzi   e
          attrezzature vietati dalla legge. E'  altresi'  considerata
          esercizio illegale della pesca  nelle  acque  interne  ogni
          azione di cattura e  di  prelievo  con  materiali  e  mezzi
          autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge  e
          dai regolamenti in materia  di  pesca  emanati  dagli  enti
          territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
          considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci,
          salse o salmastre delimitati rispetto al mare  dalla  linea
          congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini,
          dei canali e dei fiumi. 
              2. Nelle acque interne e' vietato: 
                a)   pescare,   detenere,   trasbordare,    sbarcare,
          trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata
          la cattura in qualunque stadio di crescita,  in  violazione
          della normativa vigente; 
                b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con
          materiali esplosivi di  qualsiasi  tipo,  con  la  corrente
          elettrica o  con  il  versamento  di  sostanze  tossiche  o
          anestetiche nelle acque; 
                c) catturare la fauna ittica  provocando  l'asciutta,
          anche parziale, dei corpi idrici; 
                d) utilizzare reti, attrezzi,  tecniche  o  materiali
          non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai  sensi
          dei regolamenti e delle leggi vigenti; 
                e) utilizzare attrezzi  per  la  pesca  professionale
          nelle acque dove tale  pesca  non  e'  consentita  o  senza
          essere in possesso del relativo titolo abilitativo; 
                f) utilizzare reti e  altri  attrezzi  per  la  pesca
          professionale difformi, per lunghezza  o  dimensione  della
          maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti. 
              3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione,  il
          trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in
          violazione dei divieti di cui al comma 2. 
              4. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a),  b)
          e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da  due  mesi  a
          due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove  colui
          che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in  possesso,
          si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca
          di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio
          commerciale da cinque a dieci giorni. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi  viola
          i divieti di cui al comma  2,  lettere  d),  e)  e  f),  si
          applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000  euro
          e, ove il trasgressore ne sia in possesso,  la  sospensione
          della licenza di pesca professionale per tre mesi. 
              6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
          c), d), e) e f), e  al  comma  3,  gli  agenti  accertatori
          procedono all'immediata confisca  del  prodotto  pescato  e
          degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro
          e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto  e  di
          conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente  a
          tali fini. Il materiale ittico sequestrato  ancora  vivo  e
          vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle
          reimmissioni effettuate e' data certificazione in  apposito
          verbale. Per le violazioni di cui al comma 2,  lettere  d),
          e) e f), commesse da soggetti titoli di  licenza  di  pesca
          professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei
          mezzi di  trasporto  e  di  conservazione  del  pescato  si
          applicano solo in caso di recidiva. 
              7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2  e  3  siano
          reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante  il
          periodo di sospensione della licenza di pesca professionale
          o  dell'esercizio  commerciale,  le  pene  e  le   sanzioni
          amministrative e il periodo di  sospensione  delle  licenze
          sono raddoppiati. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  nel  caso  di  pagamento  della  sanzione
          amministrativa in misura ridotta. 
              8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative,  il
          trasgressore corrisponde all'ente  territoriale  competente
          per la gestione delle acque una somma pari a  20  euro  per
          ciascun capo pescato in violazione  del  presente  articolo
          per il ristoro  delle  spese  relative  all'adozione  delle
          necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale  somma
          e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo  di
          vita. 
              9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
          vigilanza  e  controllo  delle  acque  interne,   ai   fini
          dell'applicazione delle  sanzioni  amministrative  previste
          dal presente articolo, il rapporto di cui all'art. 17 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e'  presentato  all'ufficio
          regionale competente. 
              10. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle
          disposizioni del presente articolo. 
              11. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono agli adempimenti previsti  dal  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a  legislazione  vigente.  Dall'attuazione  del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              11-bis. E' istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della difesa il  Fondo  antibracconaggio  ittico,
          con una dotazione  iniziale  di  un  milione  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinato   a
          potenziare i controlli nelle acque  interne  da  parte  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare  dell'Arma  dei  carabinieri.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              11-ter. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
          11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento  del
          Fondo nel limite delle disponibilita'  dei  propri  bilanci
          allo scopo finalizzate, secondo le modalita'  definite  dal
          decreto di cui al primo periodo.».