Art. 13 Accordi di autorizzazione 1. L'amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell' organismo stesso e che contiene tra l'altro: a) le disposizioni previste nell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione e sulla base dell' allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione; b) la previsione secondo cui l'amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili; c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell'amministrazione o da un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 5; d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all'autorita' competente relativa all'elenco delle navi di bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un certificato di idoneita' al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a), comma 1, art. 21 del regolamento.