Art. 13 
 
                      Accordi di autorizzazione 
 
  1.  L'amministrazione,   prima   di   autorizzare   gli   organismi
riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che  ne  fanno
domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato  8,  stipula  un
accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e  funzioni
dell' organismo stesso e che contiene tra l'altro: 
    a) le disposizioni previste nell'appendice II  della  risoluzione
A.739 (18) dell'IMO, come emendata  dalla  risoluzione  MSC.280  (81)
dell'IMO sulle linee guida per il  rilascio  delle  autorizzazioni  a
favore di organismi che agiscono  per  conto  dell'amministrazione  e
sulla base dell' allegato, delle appendici  e  degli  altri  elementi
contenuti nel documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307
sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore  di
organismi che operano per conto dell'amministrazione; 
    b)  la  previsione   secondo   cui   l'amministrazione,   qualora
condannata  da  un  organo  giurisdizionale  a  risarcire  un   danno
derivante da dolo o colpa imputabile ai  servizi  dell'organismo,  ha
diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella  misura
pari ai danni ad esso imputabili; 
    c)  le  disposizioni  per  il  controllo   periodico   da   parte
dell'amministrazione  o  da   un   ente   imparziale   designato   da
quest'ultima   sull'attivita'   che   l'organismo   riconosciuto   ed
autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 5; 
    d)  le  disposizioni  relative  alla  possibilita'  di  ispezioni
dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria
all'autorita' competente relativa all'elenco delle navi  di  bandiera
italiana a cui e' stato rilasciato un  certificato  di  idoneita'  al
riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a), comma  1,  art.
21 del regolamento.