Art. 14 
 
            Audit all'organismo riconosciuto-autorizzato 
 
  1.  L'organismo   riconosciuto-autorizzato   e'   sottoposto,   con
periodicita' massima quinquennale, a  specifico  audit  in  relazione
all'applicazione del presente decreto, secondo le modalita' contenute
nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione». 
  2. Gli audit di cui sopra sono eseguiti  da  un  team  di  auditors
designato  dall'amministrazione  che,  al   termine   dell'attivita',
rilascia un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o
non-conformita'.