Art. 14 Audit all'organismo riconosciuto-autorizzato 1. L'organismo riconosciuto-autorizzato e' sottoposto, con periodicita' massima quinquennale, a specifico audit in relazione all'applicazione del presente decreto, secondo le modalita' contenute nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione». 2. Gli audit di cui sopra sono eseguiti da un team di auditors designato dall'amministrazione che, al termine dell'attivita', rilascia un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o non-conformita'.