Art. 19 
 
                   Monitoraggio e oneri istruttori 
 
  1.  Il  GME  effettua  un  monitoraggio  delle  transazioni   sulla
piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto  semestrale  in
cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il  rapporto
e' pubblicato sui siti web del GME e del GSE. 
  2. Gli oneri istruttori per l'attivita' di qualifica svolta dal GSE
in attuazione dell'art. 18 sono a carico del produttore e,  in  prima
applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.