Art. 19 Monitoraggio e oneri istruttori 1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto semestrale in cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il rapporto e' pubblicato sui siti web del GME e del GSE. 2. Gli oneri istruttori per l'attivita' di qualifica svolta dal GSE in attuazione dell'art. 18 sono a carico del produttore e, in prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.