Art. 27 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative stabilite al capo V - sezione  3  del
regolamento  delegato,  nonche'  le  altre  eventuali  stabilite  dai
regolamenti  comunitari,  sono  applicate  dalle  regioni   e   dagli
organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti  di  pertinenza  secondo
quanto stabilito dai regolamenti stessi. 
  2. Ove sussistono le  condizioni  per  l'applicazione  di  sanzioni
nazionali  ai  sensi  dell'art.  76  del  regolamento  delegato,   le
amministrazioni competenti procedono secondo la  normativa  nazionale
vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive,  proporzionate
all'irregolarita' accertata e dissuasive. 
  3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento  e  di  sospensione
dello  stesso  sono  adottati  dalla  regione  competente,  anche  su
segnalazione dell'organismo pagatore. 
  4.  Fatto  salvo  il  paragrafo  6  dell'art.  59  del  regolamento
delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai
sensi del paragrafo 4 del medesimo  articolo,  permane  oltre  il  15
ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si
e' verificata, il riconoscimento viene revocato. 
  5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro
i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del
regolamento di esecuzione, si applicano mutatis mutandis i  paragrafi
da 1 a  3  dell'art.  59  del  regolamento  delegato,  mentre  se  le
informazioni sono fornite in maniera incompleta o  non  corretta,  si
applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59. 
  6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se  un'organizzazione  di
produttori non fornisce  o  fornisce  in  maniera  incompleta  o  non
corretta,  qualsiasi  altra  informazione  richiesta  dalla  regione,
dall'organismo pagatore o dal Ministero. 
  7.  L'inosservanza  degli  obblighi  di  inserimento  nel   sistema
informativo dei programmi  previsti  all'art.  16,  commi  1  e  2  e
all'art. 17, comma 1 e delle  basi  sociali,  previste  all'art.  15,
comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5
dell'art. 59 del regolamento delegato. 
  8. Qualora a conclusione  del  programma  operativo  non  risultino
rispettate le prescrizioni di  cui  all'art.  33,  paragrafo  5,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto
proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformita'. 
  9.  Fatti  salvi  i  criteri   stabiliti   dalla   regolamentazione
comunitaria, le spese che non  rispettano  i  vincoli  di  equilibrio
definiti nella Strategia nazionale,  sono  ammesse  a  contributo  in
misura massima di una  tolleranza  del  10%  del  limite  percentuale
stabilito a livello di misura o azione. In caso in cui la misura  sia
suddivisa in sezioni la predetta tolleranza si applichera' a  livello
di sezione. 
  10. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad
un livello inferiore al 50% della  spesa  approvata,  l'OP  perde  il
diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e  acconti
erogati vengono recuperati. 
  11. Se un programma operativo  viene  interrotto  prima  della  sua
normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca
del riconoscimento o scioglimento dell'OP  o  della  AOP,  gli  aiuti
versati sono recuperati  salvo  i  casi  previsti  dall'art.  36  del
regolamento delegato. 
  12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente
dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli  aiuti  per  gli
impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono  recuperati
per  i  soci  che  aderiscono  ad  altra  OP   e   proseguono   nella
realizzazione  dell'azione  fino  al  completamento  del  periodo  di
impegno. 
  13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre
il termine previsto  all'art.  9  del  regolamento  di  esecuzione  e
comunque  entro  e  non  oltre  i   cento   giorni   successivi.   La
determinazione finale deve dare atto del caso  eccezionale.  In  ogni
caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo  4  dell'art.  9
viene applicata. 
  14. I controlli eseguiti e le  conseguenti  determinazioni  assunte
dalle autorita' competenti  sono  annotati  in  un  registro  redatto
secondo  i  criteri  definiti  dall'AGEA,  anche  in  funzione  delle
informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato. 
  15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda
o richiesta, possono essere corretti dalla  OP  o  AOP  in  qualsiasi
momento, se riconosciuti come tali  dalla  regione  o  dall'organismo
pagatore per quanto di rispettiva competenza.