Art. 27 Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative stabilite al capo V - sezione 3 del regolamento delegato, nonche' le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi. 2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive. 3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore. 4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si e' verificata, il riconoscimento viene revocato. 5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59. 6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un'organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero. 7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 16, commi 1 e 2 e all'art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 59 del regolamento delegato. 8. Qualora a conclusione del programma operativo non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformita'. 9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo in misura massima di una tolleranza del 10% del limite percentuale stabilito a livello di misura o azione. In caso in cui la misura sia suddivisa in sezioni la predetta tolleranza si applichera' a livello di sezione. 10. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati. 11. Se un programma operativo viene interrotto prima della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall'art. 36 del regolamento delegato. 12. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell'azione fino al completamento del periodo di impegno. 13. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento di esecuzione e comunque entro e non oltre i cento giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 dell'art. 9 viene applicata. 14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato. 15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.