Art. 21. 
 
           Segretario amministrativo e Revisore dei conti 
 
    Il Segretario amministrativo  cura  la  gestione  amministrativa,
patrimoniale e contabile del Movimento, e' preposto allo  svolgimento
di tutte le attivita' di rilevanza economica e finanziaria  e  svolge
tale funzione  nel  rispetto  del  principio  di  economicita'  della
gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 
    Il Segretario amministrativo e' coadiuvato nelle sue funzioni dal
Vice  Segretario  amministrativo,  sono  entrambi  nominati,  sentito
l'Esecutivo nazionale, dal Presidente nazionale, che  li  indica  tra
persone  in  possesso  di  requisiti  di  onorabilita'   e   adeguata
professionalita'. 
    Il Segretario e il Vice  Segretario  amministrativo  adottano  di
comune accordo il Regolamento di Amministrazione  del  Movimento.  Il
Regolamento e' trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga  di
modificarlo, lo sottopone  all'Esecutivo  nazionale.  Il  Regolamento
disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per  i
quali non si richiede la firma congiunta. 
    In caso di cessazione o  impedimento  temporaneo  del  Segretario
amministrativo,  il  Vice  Segretario  amministrativo  ne  assume  le
funzioni  su  indicazione  del  Presidente   nazionale.   L'Esecutivo
nazionale provvede alla eventuale  sostituzione  nella  prima  seduta
utile. Il Presidente nazionale puo' proporre all'Esecutivo nazionale,
che delibera in  merito,  la  revoca  del  Segretario  e/o  del  Vice
Segretario amministrativo. 
    Il controllo sulla gestione amministrativa e'  esercitato  da  un
revisore  dei  conti  interno  al  partito,  eletto  dalla  Direzione
nazionale tra gli iscritti dotati  di  adeguati  requisiti  morali  e
professionali, che svolge anche  funzioni  ispettive  sulla  gestione
finanziaria e contabile  e  redige  la  Relazione  sulla  regolarita'
contabile da allegare al Rendiconto annuale. Puo' essere  chiamato  a
rendere pareri ogni qual volta il Segretario  e  il  Vice  Segretario
amministrativo  lo  ritengano  opportuno,  o  quando  il   Presidente
nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta. 
    Il Segretario amministrativo e il Vice Segretario  amministrativo
possono partecipare senza diritto di  voto  ai  lavori  degli  Organi
nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico
negli organi nazionali del Movimento.