Art. 24. 
 
               Patrimonio di funzionamento e bilancio 
 
    Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale non ha  fine  di  lucro  e
dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese  connesse  al
suo funzionamento. 
    Le entrate sono costituite da: 
      quote associative versate dagli iscritti; 
      quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti; 
      contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative; 
      erogazioni liberali, donazioni e lasciti; 
      finanziamenti  e  rimborsi  elettorali   ove   previsti   dalla
normativa vigente; 
      ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge. 
    Le quote di contribuzione  con  cui  possono  essere  chiamati  a
sostenere il movimento, in caso di particolari iniziative politiche o
necessita' economiche, tutti  gli  eletti  o  nominati  in  incarichi
politici istituzionali, sono richieste dal Presidente su proposta del
Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo. 
    La misura del contributo volto a  garantire  l'adeguato  supporto
economico all'iniziativa politica del movimento che  si  impegnano  a
versare i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei
ai sensi dell'art. 3,  e'  determinata  con  delibera  dell'Esecutivo
nazionale a cui gli stessi demandano il compito della quantificazione
secondo criteri di congruita', proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Cosi' come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013  il
Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle  somme  ad
esso spettanti  ai  sensi  dell'art.  12  dello  stesso  decreto,  ad
iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva  delle  donne
alla politica. 
    Il bilancio consuntivo di esercizio  viene  pubblicato  sul  sito
internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione
da parte  della  Direzione  nazionale,  unitamente  al  giudizio  sul
bilancio annuale emesso dalla societa' di revisione.  Il  rendiconto,
nel termine dei successivi  novanta  giorni,  e'  sottoposto  per  la
relativa approvazione, previe  verifiche  da  parte  di  societa'  di
revisione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio  2012,
n. 96, alla Direzione nazionale. 
    La  gestione  amministrativa  e  finanziaria  si  conforma   alla
normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento  dei  partiti
politici;  ogni  intervenuta   modifica   legislativa   che   dovesse
confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita  nello
stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.