Art. 25. 
 
                 Autonomia patrimoniale e gestionale 
              delle strutture nazionali e territoriali 
 
    La struttura organizzativa nazionale  e  tutte  le  articolazioni
territoriali previste  dallo  Statuto  hanno  una  propria  autonomia
amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita'  riguardanti
l'ambito  territoriale  e  di  appartenenza  e  ne  sono   legalmente
responsabili. 
    Ciascuna struttura organizzativa  risponde  esclusivamente  degli
atti e dei rapporti giuridici da essa  posti  in  essere  nei  limiti
delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti  compiuti
dalle  altre  articolazioni.  Gli  Organi  nazionali  non  rispondono
dell'attivita' negoziale svolta in ambito  locale  e  delle  relative
obbligazioni. 
    I  conti  preventivi  e  consuntivi  di  ciascuna  organizzazione
territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti  dal
Regolamento  di  amministrazione  e  gli  indirizzi   pervenuti   dal
Segretario e dal Vice Segretario amministrativo, ed  ogni  previsione
di spesa  deve  essere  sempre  accompagnata  dall'indicazione  della
relativa fonte di finanziamento. 
    I  membri  di  ciascuna  organizzazione  territoriale  rispondono
personalmente delle  obbligazioni  assunte  al  di  fuori  dei  conti
preventivi presentati ed approvati, se  non  espressamente  approvate
dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo. 
    E' in ogni caso  preclusa  alle  organizzazioni  territoriali  la
facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: 
      compravendita di beni immobili; 
      compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; 
      costituzione di societa'; 
      acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti; 
      accensione e concessione di finanziamenti; 
      stipula di contratti di mutuo; 
      rimesse di denaro da e/o verso l'estero; 
      apertura di conti correnti all'estero e valutari; 
      acquisto di valuta; 
      richiesta e concessione di fidejussioni o  di  altra  forma  di
garanzia. 
    E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la
presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno
che tale potere non venga delegato dal rappresentante  legale  o  dal
Presidente nazionale. 
    Il  Regolamento  di  amministrazione  disciplina,  tra   l'altro:
l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari
o postali intestati alle  strutture  territoriali,  le  procedure  di
autorizzazione alle spese e di  contabilizzazione  delle  stesse,  la
destinazione  dei  contributi  degli  eletti  nelle   amministrazioni
centrali e locali, la ripartizione delle quote del  tesseramento,  la
ripartizione delle risorse relative al finanziamento  delle  elezioni
nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal  comma  15
dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2,  secondo  il  quale  i
partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione  delle
risorse previste dalla  legge  citata  ne  riservano  una  quota  non
inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate  su  base
territoriale che abbiano per statuto autonomia  finanziaria,  e  ogni
altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria,  patrimoniale
e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. 
    Il rendiconto o i  rendiconti  delle  strutture  decentrate  sono
allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto  previsto
dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.