Art. 25. Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo. E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti; accensione e concessione di finanziamenti; stipula di contratti di mutuo; rimesse di denaro da e/o verso l'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutari; acquisto di valuta; richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia. E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale o dal Presidente nazionale. Il Regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.