Art. 22 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere integrate le disposizioni di attuazione  di  cui  all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge n. 18  del  2016,  anche  al  fine  di
rafforzare  il  presidio  dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le
attivita' di monitoraggio ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione  dei
recuperi  effettivi  rispetto  a  quelli  inizialmente  previsti,  da
trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.