Art. 23 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo
di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.  18
del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo   37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  Il  fondo  di  garanzia  e'
ulteriormente alimentato con i  corrispettivi  annui  delle  garanzie
concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del  2016,
e che a tal fine sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva  riassegnazione  al  fondo.  Le  somme  di  cui  al
presente comma  sono  versate  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.