Art. 26 
 
               Raccomandazioni in materia di sicurezza 
 
  1.  Le  raccomandazioni   in   materia   di   sicurezza   formulate
dall'Organismo investigativo non  costituiscono  in  alcun  caso  una
presunzione  di  colpa  o  responsabilita'   per   un   incidente   o
inconveniente,   nell'ambito    dei    procedimenti    dell'Autorita'
giudiziaria. 
  2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'ANSFISA e,  se  il  loro
carattere lo richiede,  all'ERA,  ad  altri  soggetti  interessati  o
autorita' dello Stato o di altri Stati  membri.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, le autorita' nazionali interessate  e
l'ANSFISA  adottano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  le
misure necessarie per garantire  che  tutti  i  soggetti  interessati
tengano  debitamente  conto  di  dette  raccomandazioni  e  che,  ove
opportuno, esse siano recepite  con  misure  concrete  da  parte  dei
rispettivi destinatari. 
  3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie
e altre autorita' o soggetti interessati oppure, se del  caso,  altri
Stati   membri   destinatari   delle   raccomandazioni,    comunicano
all'Organismo investigativo, entro dodici mesi dalla ricezione  delle
raccomandazioni, le  misure  correttive  adottate  o  da  adottare  a
seguito di una data raccomandazione, nonche'  il  relativo  stato  di
aggiornamento, tramite apposita relazione  da  inviarsi  almeno  ogni
dodici  mesi,  fino  all'implementazione  completa  di  dette  misure
correttive.