Art. 18 Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi 1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano, sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono provvisti della pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente articolo. 2. L'ANSFISA provvede, previa consultazione dei soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dettagliate linee guida che indicano la procedura necessaria per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi, garantendo il rispetto dei termini del procedimento previsti dal presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e la procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA nella loro divulgazione. 3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA, almeno cinque mesi prima della data di prevista attivazione. Tale domanda e' accompagnata da un fascicolo completo di tutte le informazioni necessarie e che include le prove documentali relative ai seguenti elementi: a) dichiarazioni di verifica di cui all'articolo 15; b) compatibilita' tecnica dei sottosistemi con il sistema nel quale sono integrati, accertata in base alle pertinenti STI, alle norme nazionali e ai registri; c) integrazione in condizioni di sicurezza di tali sottosistemi, accertata in base alle pertinenti STI, alle norme nazionali e ai metodi comuni di sicurezza (CSM) di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798; d) decisione favorevole dell'ERA emessa in conformita' dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, nel caso di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che coinvolgono attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, ETCS), del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (Global System for Mobile Communications - Railway, GSM-R); e) rispetto dell'esito della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, nel caso di una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenuta successivamente alla decisione favorevole. 4. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo o richiede allo stesso le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA verifica la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo e, nel caso di apparecchiature ERTMS a terra, l'osservanza della decisione favorevole dell'ERA e, laddove necessario, dell'esito della procedura di cui al comma 3, lettera e). All'esito di tale verifica, l'ANSFISA rilascia l'autorizzazione per la messa in servizio di impianti fissi, oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. 5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione dei sottosistemi esistenti, il richiedente invia all'ANSFISA un fascicolo con la descrizione del progetto, almeno 5 mesi prima della data di prevista attivazione. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA, in stretta collaborazione con l'ERA nel caso di progetti di apparecchiature ERTMS a terra, esamina il fascicolo e decide entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, laddove: a) il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato puo' risentire dei lavori previsti; b) e' richiesta dalle STI pertinenti; c) e' richiesta dal piano nazionale di implementazione; d) sono modificati i valori dei parametri sulla cui base l'autorizzazione era gia' stata rilasciata. 6. In caso di decisione negativa concernente una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi, essa deve essere motivata in modo esauriente dall'ANSFISA. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa, il richiedente puo' presentare all'ANSFISA stessa una domanda motivata di riesame della decisione. L'ANSFISA dispone di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria precedente decisione. Se questa e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente. 7. Il gestore dell'infrastruttura apre al pubblico i relativi sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati dopo aver acquisito tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni, nonche' tutti i permessi necessari.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.