Art. 18 
 
 
        Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi 
 
  1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia
e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano,  sono
messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e  installati  in
modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono  provvisti  della
pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente
articolo. 
  2.  L'ANSFISA   provvede,   previa   consultazione   dei   soggetti
interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito  istituzionale,  di
dettagliate linee guida che  indicano  la  procedura  necessaria  per
ottenere le autorizzazioni di messa in servizio  di  impianti  fissi,
garantendo il rispetto dei  termini  del  procedimento  previsti  dal
presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della
relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e  la
procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA
nella loro divulgazione. 
  3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione  di  messa
in servizio di impianti fissi all'ANSFISA, almeno cinque  mesi  prima
della data di prevista attivazione. Tale domanda e'  accompagnata  da
un fascicolo completo di  tutte  le  informazioni  necessarie  e  che
include le prove documentali relative ai seguenti elementi: 
    a) dichiarazioni di verifica di cui all'articolo 15; 
    b) compatibilita' tecnica dei sottosistemi  con  il  sistema  nel
quale sono integrati, accertata in base  alle  pertinenti  STI,  alle
norme nazionali e ai registri; 
    c) integrazione in condizioni di sicurezza di tali  sottosistemi,
accertata in base alle pertinenti STI,  alle  norme  nazionali  e  ai
metodi  comuni  di  sicurezza  (CSM)  di  cui  all'articolo  6  della
direttiva (UE) 2016/798; 
    d)  decisione   favorevole   dell'ERA   emessa   in   conformita'
dell'articolo  19  della  direttiva  (UE)  2016/797,  nel   caso   di
sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che coinvolgono
attrezzature del sistema europeo di  controllo  dei  treni  (European
Train Control System, ETCS), del  sistema  globale  di  comunicazione
mobile - ferrovie (Global System for Mobile Communications - Railway,
GSM-R); 
    e) rispetto dell'esito della procedura di  cui  all'articolo  30,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, nel caso di una  modifica
al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle  soluzioni
tecniche  previste   intervenuta   successivamente   alla   decisione
favorevole. 
  4. Entro un mese dal ricevimento della domanda,  l'ANSFISA  informa
il richiedente che il fascicolo e' completo o richiede allo stesso le
pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un  termine  ragionevole
per la relativa comunicazione. L'ANSFISA verifica la completezza,  la
pertinenza e la coerenza del fascicolo e, nel caso di apparecchiature
ERTMS a terra, l'osservanza della decisione  favorevole  dell'ERA  e,
laddove necessario, dell'esito della procedura di  cui  al  comma  3,
lettera  e).  All'esito  di   tale   verifica,   l'ANSFISA   rilascia
l'autorizzazione per la messa in servizio di impianti  fissi,  oppure
informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine
ragionevole  prestabilito,  e  comunque  entro   quattro   mesi   dal
ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. 
  5.  Nel  caso  di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei   sottosistemi
esistenti, il richiedente  invia  all'ANSFISA  un  fascicolo  con  la
descrizione del progetto, almeno 5 mesi prima della data di  prevista
attivazione.  Entro  un  mese  dal  ricevimento  della  domanda   del
richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente  che  il  fascicolo  e'
completo  oppure  chiede  le  pertinenti   informazioni   aggiuntive,
fissando  un  termine  ragionevole  per  la  relativa  comunicazione.
L'ANSFISA, in stretta collaborazione con l'ERA nel caso  di  progetti
di apparecchiature ERTMS a terra, esamina il fascicolo e decide entro
un termine ragionevole prestabilito, e comunque  entro  quattro  mesi
dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti se sia necessaria
una nuova autorizzazione di messa in servizio, laddove: 
    a) il livello di sicurezza globale del  sottosistema  interessato
puo' risentire dei lavori previsti; 
    b) e' richiesta dalle STI pertinenti; 
    c) e' richiesta dal piano nazionale di implementazione; 
    d)  sono  modificati  i  valori  dei  parametri  sulla  cui  base
l'autorizzazione era gia' stata rilasciata. 
  6. In  caso  di  decisione  negativa  concernente  una  domanda  di
autorizzazione di messa in servizio  di  impianti  fissi,  essa  deve
essere motivata in modo esauriente dall'ANSFISA. Entro un mese  dalla
ricezione della notifica della  decisione  negativa,  il  richiedente
puo' presentare all'ANSFISA stessa una domanda  motivata  di  riesame
della decisione. L'ANSFISA dispone di un termine di  due  mesi  dalla
data di ricezione della domanda di riesame per confermare o  revocare
la  propria  precedente  decisione.  Se  questa  e'  confermata,   il
richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria
competente. 
  7. Il gestore  dell'infrastruttura  apre  al  pubblico  i  relativi
sottosistemi nuovi, rinnovati o  ristrutturati  dopo  aver  acquisito
tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni, nonche'  tutti  i
permessi necessari. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.