Art. 19 
 
 
     Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea 
 
  1.  Prima  di   qualsiasi   gara   d'appalto   che   coinvolga   le
apparecchiature ERTMS a terra, il richiedente deve presentare all'ERA
idonea domanda  di  approvazione.  La  domanda,  relativa  a  singoli
progetti ERTMS o per una combinazione  di  progetti,  una  linea,  un
gruppo di linee o una rete,  e'  accompagnata  da  un  fascicolo  che
include: 
    a) il progetto di  capitolato  d'oneri  o  la  descrizione  delle
soluzioni tecniche previste; 
    b)   prove   documentali   delle   condizioni   necessarie   alla
compatibilita' tecnica e operativa del  sottosistema  con  i  veicoli
destinati a circolare sulla rete di cui trattasi; 
    c) prove documentali della conformita' delle  soluzioni  tecniche
previste con le pertinenti STI; 
    d)   altri   eventuali   documenti   pertinenti,   quali   pareri
dell'ANSFISA, dichiarazioni di verifica o certificati di conformita'. 
  2. La domanda e le informazioni su tutte  le  domande,  sulle  fasi
delle pertinenti procedure  e  sui  loro  risultati,  nonche',  sulle
richieste  e  decisioni  della  Commissione   di   ricorso   di   cui
all'articolo  55  del  regolamento  (UE)  2016/796,  sono  presentate
attraverso lo sportello unico di cui  all'articolo  12  del  medesimo
regolamento. 
  3. L'ANSFISA puo' emettere un parere  in  merito  alla  domanda  di
approvazione  che,  se   essa   e'   pervenuta   anteriormente   alla
presentazione della domanda all'ERA, e' indirizzato  al  richiedente,
oppure e' indirizzato all'ERA stessa,  se  la  domanda  e'  pervenuta
successivamente. 
  4. Entro un mese dal ricevimento della domanda,  l'ERA  informa  il
richiedente viene informato dall'ERA della completezza del  fascicolo
oppure richiede ad esso pertinenti informazioni aggiuntive  entro  un
termine da essa fissato. Entro due mesi dal ricevimento di  tutte  le
informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA una decisione
favorevole  oppure  viene  informato   di   eventuali   carenze.   Il
richiedente, qualora concordi con le  carenze  individuate  dall'ERA,
rettifica la concezione del progetto e presenta una nuova domanda  di
approvazione. Qualora invece non concordi con le carenze  individuate
dall'ERA, si applica la procedura di cui  al  comma  5.  In  caso  di
deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il  richiedente
non deve chiedere una nuova valutazione. 
  5. In caso di motivata decisione negativa  da  parte  dell'ERA,  il
richiedente, entro un mese dal ricevimento di  tale  decisione,  puo'
presentare una domanda motivata di riesame  all'ERA  che  conferma  o
revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di  ricevimento
della domanda di riesame. Se e' confermata la decisione iniziale,  il
richiedente  e'  legittimato  a  presentare  ricorso   dinanzi   alla
Commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE)
2016/796. 
  6. Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o
alla  descrizione  delle  soluzioni  tecniche   previste   intervenga
successivamente alla decisione favorevole,  il  richiedente  ne  deve
informare senza ritardo l'ERA e l'ANSFISA, tramite lo sportello unico
di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)  2016/796  e  si  applica
l'articolo 30, comma 2, di detto regolamento. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.