Art. 19 Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea 1. Prima di qualsiasi gara d'appalto che coinvolga le apparecchiature ERTMS a terra, il richiedente deve presentare all'ERA idonea domanda di approvazione. La domanda, relativa a singoli progetti ERTMS o per una combinazione di progetti, una linea, un gruppo di linee o una rete, e' accompagnata da un fascicolo che include: a) il progetto di capitolato d'oneri o la descrizione delle soluzioni tecniche previste; b) prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilita' tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi; c) prove documentali della conformita' delle soluzioni tecniche previste con le pertinenti STI; d) altri eventuali documenti pertinenti, quali pareri dell'ANSFISA, dichiarazioni di verifica o certificati di conformita'. 2. La domanda e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. 3. L'ANSFISA puo' emettere un parere in merito alla domanda di approvazione che, se essa e' pervenuta anteriormente alla presentazione della domanda all'ERA, e' indirizzato al richiedente, oppure e' indirizzato all'ERA stessa, se la domanda e' pervenuta successivamente. 4. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ERA informa il richiedente viene informato dall'ERA della completezza del fascicolo oppure richiede ad esso pertinenti informazioni aggiuntive entro un termine da essa fissato. Entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA una decisione favorevole oppure viene informato di eventuali carenze. Il richiedente, qualora concordi con le carenze individuate dall'ERA, rettifica la concezione del progetto e presenta una nuova domanda di approvazione. Qualora invece non concordi con le carenze individuate dall'ERA, si applica la procedura di cui al comma 5. In caso di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il richiedente non deve chiedere una nuova valutazione. 5. In caso di motivata decisione negativa da parte dell'ERA, il richiedente, entro un mese dal ricevimento di tale decisione, puo' presentare una domanda motivata di riesame all'ERA che conferma o revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame. Se e' confermata la decisione iniziale, il richiedente e' legittimato a presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. 6. Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenga successivamente alla decisione favorevole, il richiedente ne deve informare senza ritardo l'ERA e l'ANSFISA, tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 e si applica l'articolo 30, comma 2, di detto regolamento.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.