Art. 20 
 
 
            Immissione sul mercato di sottosistemi mobili 
 
  1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili  soltanto
se sono progettati, costruiti ed installati in modo da  soddisfare  i
requisiti essenziali  e  provvede,  in  particolare,  all'ottenimento
della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'articolo 15.