Art. 21 Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo 1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo che l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure l'ANSFISA ai sensi del comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione. 2. Nella domanda di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo, il richiedente specifica l'area d'uso. La domanda include la documentazione comprovante che la compatibilita' tecnica tra il veicolo e la rete nell'area d'uso e' stata controllata ed e' accompagnata da un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, nel quale sono contenute le prove documentali relative: a) all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui e' composto il veicolo a norma dell'articolo 20, sulla base della dichiarazione «CE» di verifica; b) alla compatibilita' tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali; c) all'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali ed ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798; d) alla compatibilita' tecnica del veicolo con la rete nell'area d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798. 3. La domanda e le informazioni su tutte le domande ad essa relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche' sulle richieste e decisioni della Commissione di appello, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796. 4. Quando e' necessario acquisire prove della compatibilita' tecnica di cui alle lettere b) e d) del comma 2, l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione temporanea al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura interessata, consultato il richiedente, si adopera affinche' le prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Se del caso, l'ANSFISA adotta le misure necessarie affinche' le prove siano effettuate. 5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o piu' Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al fine di verificarne la completezza, la pertinenza e la coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali. Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro trenta giorni dalla trasmissione del fascicolo, a meno che gli accordi di cooperazione di cui al comma 15 non prevedano un diverso termine. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 5, ed in caso di giustificati dubbi, l'ERA e l'ANSFISA possono chiedere lo svolgimento di prove sulla rete. Per facilitare tali attivita' sulla parte di propria competenza relativa all'esercizio in territorio italiano, l'ANSFISA rilascia autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo per prove sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura si adopera affinche' siano effettuate entro tre mesi dalla richiesta. 7. Entro un mese dal ricevimento della domanda, il richiedente viene informato dall'ERA che il fascicolo e' completo oppure riceve richiesta di pertinenti informazioni aggiuntive. Entro quattro mesi dal ricevimento da parte dell'ERA di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA l'autorizzazione di immissione sul mercato, oppure viene informato della sua decisione negativa. 8. Per la parte di area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non concorda con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere anche il richiedente. Se non e' possibile pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la Commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima adotta la decisione. Qualora la Commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un'autorizzazione con un'area d'uso che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa. 9. Se l'area d'uso e' limitata ad una o piu' reti all'interno del solo territorio italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria responsabilita' e su istanza del richiedente, l'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo. Per rilasciare tale autorizzazione l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione agli elementi specificati al comma 2 e secondo le procedure stabilite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della direttiva (UE) 2016/797. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni supplementari. L'autorizzazione rilasciata dall'ANSFISA e' valida, anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli che viaggiano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche della rete similari, quando tali stazioni sono prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione puo' essere svolta caso per caso ovvero stabilita in un accordo transfrontaliero tra l'ANSFISA e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, tenuto conto di eventuali precedenti accordi tra gli Stati. Nel caso di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse di cui all'articolo 6, l'ANSFISA rilascia al richiedente il proprio parere in merito di cui al comma 6 del medesimo articolo e successivamente rilascia l'autorizzazione del veicolo soltanto dopo l'applicazione della procedura in esso stabilita. L'ANSFISA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato di veicoli oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli sul mercato dell'Unione europea nella rispettiva area d'uso. 10. L'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo indica: a) l'area d'uso; b) i valori dei parametri previsti dalle STI e, ove necessario, dalle norme nazionali per la verifica della compatibilita' tecnica fra il veicolo e l'area d'uso; c) la conformita' del veicolo alle pertinenti STI e alle norme nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b); d) le condizioni per l'utilizzo del veicolo e altre restrizioni. 11. Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di una autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo o all'esclusione di una parte della rete sulla base di una valutazione negativa di cui al comma 8 e' adeguatamente motivata. Entro un mese dalla ricezione della decisione, il richiedente puo' presentare all'ERA o all'ANSFISA, nei casi di cui al comma 9, una domanda di riesame. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. 12. In caso di rinnovo o ristrutturazione di un veicolo esistente gia' provvisto di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo, e' necessario richiedere una nuova autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo se: a) i valori dei parametri di cui al comma 10, lettera b), sono modificati al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti nelle STI; b) il livello di sicurezza globale del veicolo interessato risente dei lavori previsti; c) e' richiesta dalle STI pertinenti. 13. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione relativa ad un'estensione dell'area d'uso di un veicolo che e' gia' stato autorizzato, il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2 concernenti l'area d'uso aggiuntiva. L'ERA, dopo aver seguito le procedure di cui ai commi da 5 a 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso. 14. Se il richiedente ha ottenuto un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo a norma del comma 9 e desidera ampliare l'area d'uso all'interno del territorio italiano, presenta il fascicolo all'ANSFISA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2, concernenti l'area d'uso aggiuntiva, che, dopo aver seguito le procedure di cui al comma 9, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso. 15. Per le attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ANSFISA conclude uno o piu' accordi di cooperazione con l'ERA a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire, i termini che si applicano e una ripartizione delle tariffe.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.