Art. 21 
 
 
        Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo 
 
  1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo  che
l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure  l'ANSFISA  ai  sensi  del
comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione. 
  2. Nella domanda di autorizzazione di immissione  sul  mercato  del
veicolo, il richiedente specifica l'area d'uso. La domanda include la
documentazione comprovante  che  la  compatibilita'  tecnica  tra  il
veicolo e  la  rete  nell'area  d'uso  e'  stata  controllata  ed  e'
accompagnata da un  fascicolo  relativo  al  veicolo  o  al  tipo  di
veicolo, nel quale sono contenute le prove documentali relative: 
    a) all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di  cui  e'
composto il veicolo  a  norma  dell'articolo  20,  sulla  base  della
dichiarazione «CE» di verifica; 
    b) alla compatibilita'  tecnica  dei  sottosistemi  di  cui  alla
lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti
STI, e ove necessario, alle norme nazionali; 
    c) all'integrazione in condizioni di sicurezza  dei  sottosistemi
di cui alla lettera a) all'interno del  veicolo,  accertata  in  base
alle pertinenti STI, e ove necessario, alle  norme  nazionali  ed  ai
metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE)
2016/798; 
    d) alla compatibilita' tecnica del veicolo con la rete  nell'area
d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle
norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo  comune
di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della
direttiva (UE) 2016/798. 
  3. La domanda e  le  informazioni  su  tutte  le  domande  ad  essa
relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati,
nonche' sulle richieste e decisioni  della  Commissione  di  appello,
sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo  12
del regolamento (UE) 2016/796. 
  4.  Quando  e'  necessario  acquisire  prove  della  compatibilita'
tecnica di cui alle lettere b) e d) del comma 2,  l'ANSFISA  rilascia
un'autorizzazione temporanea al richiedente per l'impiego del veicolo
per verifiche pratiche sulla  rete.  Il  gestore  dell'infrastruttura
interessata, consultato il richiedente, si adopera affinche' le prove
siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Se del
caso, l'ANSFISA adotta le misure necessarie affinche' le prove  siano
effettuate. 
  5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul  mercato  per  i
veicoli che hanno un'area d'uso in uno o piu'  Stati  membri.  A  tal
fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma  2,
lettere b), c) e d), per verificare la completezza, la  pertinenza  e
la coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e  laddove
l'area d'uso comprenda anche il  territorio  italiano,  trasmette  il
fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al  fine  di
verificarne la completezza, la pertinenza e la coerenza in  relazione
al comma 2, lettera d), ed agli  elementi  specificati  al  comma  2,
lettere a), b) e c), in relazione alle  pertinenti  norme  nazionali.
Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro
trenta giorni dalla  trasmissione  del  fascicolo,  a  meno  che  gli
accordi di cooperazione di cui al comma 15 non prevedano  un  diverso
termine. 
  6. Ai fini delle valutazioni di cui al  comma  5,  ed  in  caso  di
giustificati dubbi, l'ERA e l'ANSFISA possono chiedere lo svolgimento
di prove sulla rete. Per facilitare tali  attivita'  sulla  parte  di
propria competenza relativa  all'esercizio  in  territorio  italiano,
l'ANSFISA  rilascia  autorizzazioni  temporanee  al  richiedente  per
l'impiego  del   veicolo   per   prove   sulla   rete.   Il   gestore
dell'infrastruttura si adopera affinche' siano effettuate  entro  tre
mesi dalla richiesta. 
  7. Entro un mese dal  ricevimento  della  domanda,  il  richiedente
viene informato dall'ERA che il fascicolo e' completo  oppure  riceve
richiesta di pertinenti informazioni aggiuntive. Entro  quattro  mesi
dal  ricevimento  da  parte  dell'ERA  di   tutte   le   informazioni
pertinenti,  il  richiedente  riceve  dall'ERA  l'autorizzazione   di
immissione sul mercato, oppure viene informato  della  sua  decisione
negativa. 
  8. Per la parte di area di esercizio in territorio italiano, quando
l'ERA non concorda con una valutazione svolta dall'ANSFISA  ai  sensi
del comma 5, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA
e  l'ANSFISA  cooperano  al  fine  pervenire   ad   una   valutazione
reciprocamente accettabile e,  se  necessario,  possono  decidere  di
coinvolgere anche il richiedente. Se non e'  possibile  pervenire  ad
una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese  dalla  data
in cui l'ERA ha  informato  l'ANSFISA,  l'ERA  prende  una  decisione
definitiva, a meno che nel solo caso di disaccordo su una valutazione
negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato
alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del  regolamento
(UE) 2016/796. In tal caso,  la  commissione  di  ricorso  decide  se
confermare il progetto di decisione  dell'ERA  entro  un  mese  dalla
richiesta dell'ANSFISA. Qualora la Commissione  di  ricorso  concordi
con l'ERA, quest'ultima adotta la decisione. Qualora  la  Commissione
di  ricorso   concordi,   invece,   con   la   valutazione   negativa
dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un'autorizzazione con un'area d'uso  che
esclude le parti  della  rete  che  hanno  ricevuto  una  valutazione
negativa. 
  9. Se l'area d'uso e' limitata ad una o piu' reti  all'interno  del
solo territorio italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria
responsabilita' e su istanza  del  richiedente,  l'autorizzazione  di
immissione   sul   mercato   del   veicolo.   Per   rilasciare   tale
autorizzazione  l'ANSFISA  valuta  il  fascicolo  in  relazione  agli
elementi specificati al comma 2  e  secondo  le  procedure  stabilite
nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 21, comma  9,
della direttiva (UE) 2016/797. Entro un mese  dal  ricevimento  della
domanda del richiedente, l'ANSFISA  informa  il  richiedente  che  il
fascicolo  e'  completo  oppure  chiede  le  pertinenti  informazioni
supplementari. L'autorizzazione rilasciata  dall'ANSFISA  e'  valida,
anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli  che  viaggiano
verso  le  stazioni  situate  negli  Stati  membri   confinanti   con
caratteristiche  della  rete  similari,  quando  tali  stazioni  sono
prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle  competenti
autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione  puo'
essere  svolta  caso  per  caso  ovvero  stabilita  in   un   accordo
transfrontaliero tra l'ANSFISA e le autorita' nazionali preposte alla
sicurezza interessate, tenuto conto di eventuali  precedenti  accordi
tra gli Stati. Nel caso di non applicazione di una o piu'  STI  o  di
parte  di  esse  di  cui  all'articolo  6,  l'ANSFISA   rilascia   al
richiedente il proprio parere  in  merito  di  cui  al  comma  6  del
medesimo articolo e  successivamente  rilascia  l'autorizzazione  del
veicolo  soltanto  dopo  l'applicazione  della  procedura   in   esso
stabilita.  L'ANSFISA  rilascia  autorizzazioni  di  immissione   sul
mercato di veicoli oppure informa il richiedente della sua  decisione
negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro
quattro mesi dal ricevimento di  tutte  le  informazioni  pertinenti.
Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli  sul  mercato
dell'Unione europea nella rispettiva area d'uso. 
  10. L'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo indica: 
    a) l'area d'uso; 
    b) i valori dei parametri previsti dalle STI e,  ove  necessario,
dalle norme nazionali per la verifica  della  compatibilita'  tecnica
fra il veicolo e l'area d'uso; 
    c) la conformita' del veicolo alle pertinenti STI  e  alle  norme
nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b); 
    d) le condizioni per l'utilizzo del veicolo e altre restrizioni. 
  11. Qualunque  decisione  negativa  riguardo  al  rilascio  di  una
autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo o all'esclusione
di una parte della rete sulla base di una valutazione negativa di cui
al comma 8 e' adeguatamente motivata. Entro un mese  dalla  ricezione
della  decisione,  il   richiedente   puo'   presentare   all'ERA   o
all'ANSFISA, nei casi di cui al comma  9,  una  domanda  di  riesame.
L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data  di
ricezione della domanda di  riesame  per  confermare  o  revocare  la
propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata,
il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi  alla  Commissione  di
ricorso designata a  norma  dell'articolo  55  del  regolamento  (UE)
2016/796. Se la decisione negativa  dell'ANSFISA  e'  confermata,  il
richiedente   puo'   presentare   ricorso   dinanzi   al    Tribunale
amministrativo competente. 
  12. In caso di rinnovo o ristrutturazione di un  veicolo  esistente
gia' provvisto  di  autorizzazione  di  immissione  sul  mercato  del
veicolo,  e'  necessario  richiedere  una  nuova  autorizzazione   di
immissione sul mercato del veicolo se: 
    a) i valori dei parametri di cui al comma 10,  lettera  b),  sono
modificati al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti
nelle STI; 
    b) il  livello  di  sicurezza  globale  del  veicolo  interessato
risente dei lavori previsti; 
    c) e' richiesta dalle STI pertinenti. 
  13.  Ai  fini  del  rilascio  di  un'autorizzazione   relativa   ad
un'estensione dell'area  d'uso  di  un  veicolo  che  e'  gia'  stato
autorizzato, il richiedente presenta il fascicolo  all'ERA  integrato
con i pertinenti documenti di cui al comma 2 concernenti l'area d'uso
aggiuntiva. L'ERA, dopo aver seguito le procedure di cui ai commi  da
5 a 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che  copre  l'estensione
dell'area d'uso. 
  14. Se il richiedente ha ottenuto un'autorizzazione  di  immissione
sul mercato di un veicolo a norma del comma  9  e  desidera  ampliare
l'area  d'uso  all'interno  del  territorio  italiano,  presenta   il
fascicolo all'ANSFISA integrato con i pertinenti documenti di cui  al
comma 2, concernenti l'area d'uso aggiuntiva, che, dopo aver  seguito
le procedure di cui al comma 9, rilascia un'autorizzazione aggiornata
che copre l'estensione dell'area d'uso. 
  15. Per le attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7,  l'ANSFISA  conclude
uno o piu' accordi di cooperazione con l'ERA a norma dell'articolo 76
del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi  possono  essere  accordi
specifici  o  accordi  quadro  e  possono  coinvolgere  anche   altre
autorita' nazionali preposte  alla  sicurezza.  Essi  contengono  una
descrizione  dettagliata  dei  compiti  e  delle  condizioni  per  le
prestazioni da fornire, i termini che si applicano e una ripartizione
delle tariffe. 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.