Art. 22 Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, il veicolo e' registrato, su richiesta del detentore, nell'idoneo registro dei veicoli di cui all'articolo 44 prima che sia utilizzato per la prima volta. 2. Quando l'area d'uso e' limitata al solo territorio italiano, nelle more della realizzazione del registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 44, il veicolo e' registrato nel registro nazionale. Quando l'area d'uso copre il territorio di piu' di uno Stato membro, il veicolo e' registrato in uno degli Stati membri interessati.