Art. 22 
 
 
  Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1,  dopo
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, il veicolo e'
registrato, su richiesta  del  detentore,  nell'idoneo  registro  dei
veicoli di cui all'articolo 44 prima che sia utilizzato per la  prima
volta. 
  2. Quando l'area d'uso e' limitata  al  solo  territorio  italiano,
nelle more della realizzazione del registro europeo  dei  veicoli  di
cui all'articolo 44, il veicolo e' registrato nel registro nazionale.
Quando l'area d'uso copre il territorio di piu' di uno Stato  membro,
il veicolo e' registrato in uno degli Stati membri interessati.