Art. 23 
 
 
      Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati 
 
  1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un  veicolo  nell'area
d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato,
essa verifica che: 
    a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato  a
norma dell'articolo 21 e sia registrato; 
    b) il veicolo sia compatibile  con  la  tratta,  sulla  base  del
registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI  o,  qualora  tale
registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente
che il gestore dell'infrastruttura deve fornire  gratuitamente  entro
quindici giorni, salvo che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa
ferroviaria concordino un diverso termine, comunque non  superiore  a
trenta giorni; 
    c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione  del
treno in cui e' previsto faccia esercizio, tenendo conto del  sistema
di gestione della sicurezza di cui al decreto  legislativo  Sicurezza
ferroviaria e della STI concernente l'esercizio  e  la  gestione  del
traffico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo' concordare
con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di
prove in linea o in laboratorio. Il gestore  dell'infrastruttura,  in
collaborazione con il richiedente, si adopera affinche' le  eventuali
prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.