Art. 23 Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati 1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell'area d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, essa verifica che: a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 21 e sia registrato; b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente entro quindici giorni, salvo che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria concordino un diverso termine, comunque non superiore a trenta giorni; c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui e' previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria e della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo' concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. Il gestore dell'infrastruttura, in collaborazione con il richiedente, si adopera affinche' le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.