Art. 26 
 
 
Non conformita' di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali 
 
  1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase  di  esercizio,
che un veicolo in uso  non  soddisfa  uno  dei  requisiti  essenziali
applicabili, adotta le  misure  correttive  necessarie  per  renderlo
conforme ad essi,  potendo  inoltre  informarne  l'ERA  ed  eventuali
autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa
ferroviaria dimostra  che  la  non  conformita'  sussisteva  gia'  al
momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul
mercato,  ne  informa  l'ERA  ed  ogni  altra   autorita'   nazionale
interessata preposta alla sicurezza. 
  2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attivita'  di  supervisione  di
cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria,  riscontra  che  un
veicolo o un tipo  di  veicolo  per  il  quale  e'  stata  rilasciata
un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente
alla sua destinazione, non  soddisfa  uno  dei  requisiti  essenziali
applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo
o il tipo di veicolo medesimi  affinche'  siano  adottate  le  misure
correttive  necessarie  ad  assicurarne  la  conformita'.   L'ANSFISA
informa l'ERA ed eventuali altre autorita'  nazionali  preposte  alla
sicurezza  interessate,  comprese  quelle  che  si  trovano   in   un
territorio dove  e'  in  corso  la  richiesta  di  autorizzazione  di
immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo. 
  3. Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie
ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformita' ai requisiti
essenziali applicabili e qualora tale non  conformita'  porti  ad  un
rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA puo' adottare temporanee ed
adeguate misure di sicurezza, ivi  compresa  l'eventuale  sospensione
dell'autorizzazione del tipo  di  un  veicolo.  Tali  misure  possono
essere oggetto dell'arbitrato di cui  all'articolo  21,  comma  8  e,
comunque, avverso le stesse e'  ammesso  ricorso  presso  l'autorita'
giudiziaria competente. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA puo',  a  seguito  di  una
revisione dell'efficacia delle  misure  adottate  per  affrontare  il
rischio   grave   per   la   sicurezza,   revocare    o    modificare
l'autorizzazione   da   essa   rilasciata,   qualora   risulti    che
originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale.  A  tale
scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata  al  titolare
dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il  titolare  puo'
richiedere  il  riesame  della  decisione  stessa.  In  tal  caso  la
decisione di revoca dell'autorizzazione e'  temporaneamente  sospesa.
L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data  di
ricezione della domanda di  riesame  per  confermare  o  revocare  la
decisione gia' adottata. Nel caso  in  cui  l'ERA  non  concordi  con
l'ANSFISA  in  merito  alla  necessita'  di   limitare   o   revocare
l'autorizzazione,  si  segue  la  procedura  di  arbitrato   di   cui
all'articolo  21,  comma  8.  Se  da  tale  procedura   risulta   che
l'autorizzazione del veicolo non e' ne'  limitata  ne'  revocata,  le
misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese. 
  5. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata,  il  titolare
dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso dinanzi  alla
Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento  (UE)
2016/796 entro  il  limite  temporale  di  cui  all'articolo  59  del
medesimo regolamento. 
  6. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il titolare
dell'autorizzazione del veicolo puo'  presentare  ricorso  entro  due
mesi  dalla  notifica  di  tale  decisione  dinanzi  alla   autorita'
giudiziaria competente. 
  7.  Quando  l'ANSFISA  decide  di  revocare  un'autorizzazione   di
immissione sul mercato che ha  concesso,  ne  informa  immediatamente
l'ERA motivando la sua decisione. 
  8. La decisione dell'ERA o  della  competente  autorita'  nazionale
preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione e' riportata nel
registro dei  veicoli  ai  sensi  dell'articolo  22  o,  in  caso  di
autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo  dei  tipi
di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7,  della
direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa
le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso  tipo  del
veicolo o del  tipo  di  veicolo  oggetto  di  revoca.  Tali  imprese
ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di  non
conformita'. In tal caso si applica la procedura di cui  al  presente
articolo. 
  9. Quando e' revocata un'autorizzazione di immissione sul  mercato,
il veicolo interessato non viene piu' utilizzato e la sua area  d'uso
non viene estesa. Quando e' revocata  un'autorizzazione  di  tipo  di
veicolo, i veicoli costruiti  su  tale  base  non  sono  immessi  sul
mercato oppure, qualora siano  gia'  presenti  sul  mercato,  vengono
ritirati. Puo' essere richiesta una nuova autorizzazione  sulla  base
della procedura di cui all'articolo 21, in caso di singoli veicoli, o
all'articolo 24, in caso di un tipo di veicolo. 
  10. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformita'  ai
requisiti essenziali sia limitata ad una parte  dell'area  d'uso  del
veicolo interessato e tale non conformita' fosse  gia'  presente  nel
momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul
mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le  parti
dell'area d'uso interessate. 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.